Owner Justified in Refusing to Name Driver to Avoid Self-Incrimination for Relatives
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA vehicle owner was fined for failing to cooperate in identifying the driver responsible for a traffic infraction, despite providing an initial statement indicating someone else was driving and later refusing to name potential drivers by invoking the right against self-incrimination regarding close family members as per procedural law. The court reasoned that because the initial request from the traffic department for the vehicle owner to provide the particulars of authorized family users could potentially expose a relative to criminal proceedings, the owner was justified under procedural rules to refuse compliance, leading to the annulment of the fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 16 cpv. 2 LACS, Art. 126 CPP, Art. 22 cpv. 1 LACS, Art. 125 CPP; Owner Justified in Refusing to Name Driver to Avoid Self-Incrimination for Relatives: The court reasoned that because the initial request from the traffic department for the vehicle owner to provide the particulars of authorized family users could potentially expose a relative to criminal proceedings, the owner was justified under procedural rules to refuse compliance, leading to the annulment of the fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese articles provided the basis for the original sanctioning decision which was subsequently annulled, and their application was central to the discussion regarding the duty to collaborate.
This provision regarding the right to refuse to testify against relatives justified the granting of the appeal and the subsequent acquittal.
These provisions concerning the rules of the appeal procedure were used to determine the admissibility and nature of the proceedings.
This provision was implicitly cited in the decision to not award costs/fees, as the court noted that the LPContr does not allow for the attribution of indemnities to the winning party based on federal law principles (which are related to the procedural context established by the CPP citation).
Testo completo
Incarto n. 30.2003.23/CEG 800/001 · Bellinzona 19 gennaio 2004 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Giovanni Celio
sedente con il segretario Flavio Biaggi per statuire sul ricorso 28 gennaio 2003 presentato da
_________ RI 0 difesa da: _________ contro la decisione n. _________ /_________ /_________ del _________ 2003 emessa dCRTE 0 viste le osservazioni del 5 febbraio 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del
17 gennaio 2003, ha inflitto a _________, _________, una multa di fr. 200.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti motivi:
*"benché formalmente richiestogli con scritto del 17.9.02 nella qualità di detentore del veicolo targato TI* _________, ha ingiustificatamente omesso di collaborare al fine di identificare l'autore di un'infrazione commessa con il menzionato veicolo il* _________ *alle ore* _________ *a* _________";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 16 cpv. 1 e 22 cpv. 1 LACS;
che _________ è insorta contro tale decisione con ricorso 28 gennaio 2003 in cui postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio, con protesto di spese e ripetibili;
che nelle sue osservazioni 5 febbraio 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva della ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 16 cpv. 1 della legge cantonale d'applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale (LACS; RL 7.4.2.1), il detentore di un veicolo a motore o di un velocipede ha l'obbligo di fornire agli organi di polizia – se richiesto – le informazioni necessarie al fine di identificare l'autore di un'infrazione alla LCS commessa con il suo veicolo;
che l'art. 16 cpv. 2 LACS riserva nondimeno l'applicazione delle norme di procedura penale cantonale, secondo cui "ogni testimone può rifiutare di deporre sopra domanda la cui risposta potrebbe, per lui stesso o per una persona indicata all'art. 125 [coniuge, convivente, ascendenti e discendenti, fratelli e sorelle, cognati, zii, nipoti, cugini, suoceri, genero e nuora] comportare l'apertura di un procedimento penale" (art. 126 CPP);
che le contravvenzioni alle norme della LACS sono punite con l'arresto o con la multa fino a fr. 5000.– (art. 22 cpv. 1 LACS);
che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per avere omesso di collaborare all'identificazione dell'autore di un'infrazione commessa con il proprio veicolo il 16 maggio 2002 alle 16.50 a Sorengo;
che la ricorrente lamenta, fra l'altro, di avere indicato fin da subito di non essere stata alla guida del proprio veicolo, presentando una dichiarazione scritta del 28 maggio 2002 firmata da _________, _________, del seguente tenore:
"*Il sottoscritto
signor* _________ *- titolare del* _________ _________ *via_________ *- dichiara che la signora* _________ *-_________il giorno giovedi* _________ *u.s. era
presente nel mio salone dalle ore 16.15 alle ore 17.30 per prestazioni di shampoo e manicure*";
che nella contestazione 4 giugno 2002 della multa disciplinare inflittale in data 21 maggio 2002, _________, attraverso il proprio patrocinatore, ha da sempre sostenuto di non essere stata alla guida del proprio veicolo, quel 16 maggio 2002, richiamandosi all'art. 16 cpv. 2 LACS in relazione con l'art. 125 CPP nonché alla giurispudenza federale (DTF 107 IV 146) e prevalendosi sin da subito del proprio diritto di non fornire informazioni;
che l'autorità di primo grado ha richiesto il _________ 2002 a _________ di fornire le generalità "*dei familiari autorizzati a usufruire del suo veicolo onde poter esperire un'inchiesta al fine di identificare l'autore dell'infrazione a lei imputata*";
che in risposta, il 27 settembre 2002, l'insorgente si è nuovamente appellata al suo diritto di non fornire indicazioni atte a comportare l'apertura di un procedimento penale nei confronti di un familiare, atteso che gli stessi si trovavano "*nei gradi di parentela previsti dall'art. 125 CPP (coniuge, fratelli e sorelle, nipoti, genero e nuora)*";
che, ciò posto, l'ingiunzione dell'autorità di primo grado risultava in effetti suscettibile – di per sé – di esporre un familiare all'eventualità di una sanzione penale;
che, in siffatte circostanze, l'insorgente poteva a ragione appellarsi – in virtù dell'art. 126 CPP – al rifiuto di ottemperare alla richiesta formulata dalla Sezione della circolazione;
che, dato quanto precede, si giustifica in definitiva di accogliere il ricorso e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;
che per quanto attiene alle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 cons. 2b);
per questi motivi, visti gli art. 16 e 22 cpv. 1 LACS; 125 seg. CPP; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza è annullata
la decisione n. _________ /_________ /_________ del _________2003 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,nei
confronti di _________, _________ .
2. Non si prelevano né tasse né spese.
Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
_________, _________, Avv. _________ _________, _________, Sezione della circolazione, Camorino.
Il giudice: Il segretario: