Traffic Fine Reduction Due to Financial Hardship
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant contested a fine and associated costs imposed by the traffic authority for driving 69 km/h in a 50 km/h zone, admitting the infraction but citing precarious financial circumstances as grounds for reduction. The court acknowledged the seriousness of the violation justified the initial sanction, including the administrative fees, but, considering the appellant's alleged poor financial situation, partially granted the appeal by reducing the fine to a lower amount while upholding the justice fee and expenses, and waived the costs of the current proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 273 PP, Art. 272 PP, art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 n. 1 LCS, 4a cpv. 1 lett. a ONC; Traffic Fine Reduction Due to Financial Hardship: The court acknowledged the seriousness of the violation justified the initial sanction, including the administrative fees, but, considering the appellant's alleged poor financial situation, partially granted the appeal by reducing the fine to a lower amount while upholding the justice fee and expenses, and waived the costs of the current proceeding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese articles, concerning traffic violations, formed the basis for partially upholding the appeal and reforming the initial fine.
This provision was cited as part of the legal basis for the initial decision and the subsequent partial reform of the penalty.
This provision was cited as part of the legal basis for the initial decision and the subsequent partial reform of the penalty.
These provisions govern the relevant procedural rules applied for handling the appeal.
Testo completo
Incarto n. 30.2003.224/AMM 19303/010 · Bellinzona 2 settembre 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 18 giugno 2003 presentato da
_________, _________ contro la decisione n. _________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, viste le osservazioni del 9 luglio 2003 presentatedalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del _________ 2003, ha inflitto ad _________ una multa di fr. 340.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese di fr. 30.–, per i seguenti fatti accertati il _________ 2003 in territorio di _________:
*"alla guida del veicolo TI* _________ *ha circolato nell'abitato di* _________ *a velocità superante i 50 km/h ivi prescritti. Velocità accertata con apparecchio laser: 72 km/h. Velocità punibile dedotta la tolleranza: 69 km/h*";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 n. 1 LCS; 4a cpv.
1 lett. a ONC e 22 cpv. 1 OSS;
che _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del _________ 2003 in cui postula in sostanza una riduzione della multa e degli oneri processuali;
che in uno scritto del 9 luglio 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente – come detto – per avere circolato in abitato alla velocità punibile, dedotto il margine di tolleranza, di 69 km/h in luogo dei 50 km/h prescritti;
che il ricorrente riconosce di aver commesso l'infrazione ravvisata dall'autorità di primo grado ("*non intendo assolutamente contestare l'infrazione commessa, sono ben cosciente dell'aver commesso il fatto*": ricorso, in basso), ma chiede in sostanza una riduzione della multa e degli oneri processuali in considerazione della sua precaria situazione finanziaria;
che la gravità della violazione ascritta all'insorgente giustifica – di per sé – la sanzione inflitta dalla Sezione della circolazione;
che l'autorità di primo grado non ha altresì ecceduto il suo potere d'apprezzamento addebitando all'insorgente una tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese di fr. 30.–.
che tuttavia, data la precaria situazione finanziaria allegata dal ricorrente, si ritiene opportuno ridurre la multa inflittagli a fr. 200.–, come pure soprassedere al prelievo di oneri processuali dell'odierno giudizio;
che il ricorso va pertanto accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 n. 1 LCS; 4a cpv. 1 lett. a ONC e 22 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che ad _________ è inflitta una multa di fr. 200.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 80.– e alle spese di fr. 30.–.
2. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.
3. Intimazione a:
– _________, _________, – Sezione della circolazione, Camorino.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).