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30.2003.223 • PP TI 30.2003.223 Generato dall'IA

Owner Not Liable for Employee's Unauthorized Parking Fine

Numero d'incarto 30.2003.223
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party appealed a fine imposed by the traffic authority for the illicit parking of a vehicle on clearly marked private property, a violation penalized under relevant code articles concerning unauthorized parking on private land. The court accepted the appeal and overturned the initial decision because, although the unauthorized parking itself was established, uncontested facts from the appeal revealed that the infraction was committed by an employee of the appealing party, not the appellant as the owner or vehicle custodian, and therefore the appellant could not be held financially liable for the third party's offense, resulting in the annulment of the fine and associated costs.

Regesto Legislator

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Art. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 375bis CPC, Art. 375ter cpv. 2 CPC, art. 375bis e 375ter CPC, 1 segg. LPContr; Owner Not Liable for Employee's Unauthorized Parking Fine: The court accepted the appeal and overturned the initial decision because, although the unauthorized parking itself was established, uncontested facts from the appeal revealed that the infraction was committed by an employee of the appealing party, not the appellant as the owner or vehicle custodian, and therefore the appellant could not be held financially liable for the third party's offense, resulting in the annulment of the fine and associated costs.

Parole chiave

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multa per divieto di sosta proprietà privata violazione della precedenza infrazione commessa per negligenza reato di poca entità guida senza autorizzazione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 4 LPContr
Mentioned in the reasoning section as establishing competence and admissibility, though not explicitly cited in the operative part (order 1 or 2), it is listed in the preamble clause 'per questi motivi, visti gli art. ...'.
Art. 12 LPContr
Mentioned in the reasoning section as establishing the possibility to judge on the basis of the files, though not explicitly cited in the operative part (order 1 or 2), it is listed in the preamble clause 'per questi motivi, visti gli art. ...'.
Art. 375bis CPC
che per l'art. 375bis CPC l'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (cpv.
Art. 375ter cpv. 2 CPC
che in caso di violazione del divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC);
art. 375bis e 375ter CPC
The decision was annulled, based on the principles derived from these articles concerning unauthorized parking on private property.
1 segg. LPContr
Cited in the preamble to the decision regarding the procedural basis for judging the appeal.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 375bis e 375ter CPC

The decision was annulled, based on the principles derived from these articles concerning unauthorized parking on private property.

1 segg. LPContr

Cited in the preamble to the decision regarding the procedural basis for judging the appeal.

art. 4 LPContr

Mentioned in the reasoning section as establishing competence and admissibility, though not explicitly cited in the operative part (order 1 or 2), it is listed in the preamble clause 'per questi motivi, visti gli art. ...'.

art. 12 LPContr

Mentioned in the reasoning section as establishing the possibility to judge on the basis of the files, though not explicitly cited in the operative part (order 1 or 2), it is listed in the preamble clause 'per questi motivi, visti gli art. ...'.

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Testo completo

Incarto n. 30.2003.223/AMM · Bellinzona 2 settembre 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 23 giugno 2003 presentato da

_________, _________ contro la decisione n. _________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, viste le osservazioni del _________ 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del _________ 2003, ha inflitto ad _________ una multa di fr. 50.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per i seguenti

fatti accertati il _________ 2003 in territorio di _________:

*"Ha illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI* _________*, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace*";

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC;

che _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del _________ 2003 in cui chiede in sostanza l'annullamento della multa;

che nelle sue osservazioni del _________ 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 375bis CPC l'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (cpv. 1); il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.– a fr. 500.– (cpv.

2 prima frase);

che in caso di violazione del divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC);

che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere "*illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI* _________*, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace*" (cfr. la decisione impugnata);

che l'insorgente fa valere quanto segue:

"*Mi sembra un po' eccessivo denunciare qualcuno per aver posteggiato per un'ora e mezzo in un posteggio 'privato' alquanto vuoto per quell'ora e visto che con la denunciante ho anche parlato al telefono non mi sembra il caso che per altri artigiani ed operai maleducati (come a sua volta mi ha detto) che uno viene denunciato. Capisco l'inconveniente che le hanno portato e trovo sbagliato che per persone maleducate ci devono andare di mezzo tutti.*

*Visto che la situazione mi pare sia andata a risolversi da sola e per l'equivoco che il mio autista si sia fermato ed è incappato resto ancora con il pensiero della mia prima lettera di spiegazione del 18 aprile*";

che le motivazioni addotte dall'insorgente a sostegno dell'infrazione non consentono – di per sé – di scostarsi dalla decisione impugnata;

che, nondimeno, dal ricorso – come pure dalle osservazioni del 18 aprile 2003, rimaste su questo punto incontestate – si evince come il reato non sia stato commesso dal ricorrente, ma da un operaio della sua impresa di pittura;

che, ciò posto, l'insorgente non può essere multato – quale titolare dell'impresa o detentore del veicolo – per un'infrazione perpetrata da terzi;

che in simili evenienze si giustifica in definitiva di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;

per questi motivi, visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. Intimazione a:

– _________, _________, – Sezione della circolazione, Camorino.

Il giudice: La segretaria: