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30.2003.212 • PP TI 30.2003.212 Generato dall'IA

Appeal Against Traffic Fine for Unauthorized Circulation

Numero d'incarto 30.2003.212
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party appealed a CHF 100 fine, issued by the traffic authority for driving through an area marked with a "general prohibition of circulation in both directions" sign, arguing they had a municipal authorization, were not immediately stopped by an officer, and the decision lacked the citing officer's name. The court dismissed the appeal, noting that the municipality confirmed no transit authorization was issued to the appellant, and concluding that the absence of immediate ticketing did not prejudice the appellant's rights since they had a chance to argue their case; furthermore, the validity of the fine notice was not contingent on naming the specific officer who issued the ticket.

Regesto Legislator

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Art. 4 LPContr, Art. 27 cpv. 1 prima, Art. 18 cpv. 1 OSS, Art. 15 LPContr, Art. 273 PP, Art. 272 PP; Appeal Against Traffic Fine for Unauthorized Circulation: The court dismissed the appeal, noting that the municipality confirmed no transit authorization was issued to the appellant, and concluding that the absence of immediate ticketing did not prejudice the appellant's rights since they had a chance to argue their case; furthermore, the validity of the fine notice was not contingent on naming the specific officer who issued the ticket.

Parole chiave

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multa disciplinare guida senza autorizzazione assenza ingiustificata caso poco grave controllo di polizia istanza di autorizzazione all’esecuzione – Decisione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 4 LPContr
che la competenza di questo giudice e la legittimazione attiva dell'insorgente sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è – sotto questo profilo – ricevibile;
Art. 27 cpv. 1 prima
che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; il segnale "Divieto generale di circolazione nelle due direzioni" indica che, per principio, la circolazione è vietata nei due sensi a tutti i veicoli (art.
Art. 18 cpv. 1 OSS
1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; il segnale "Divieto generale di circolazione nelle due direzioni" indica che, per principio, la circolazione è vietata nei due sensi a tutti i veicoli (art. 18 cpv. 1 OSS);
Art. 15 LPContr
Cited in the final orders as the legal basis for allocating costs.
Art. 273 PP
Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art.
Art. 272 PP
273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).
art. 27 cpv. 1 LCS
Cited in the final orders as part of the legal basis for confirming the challenged decision (related to the duty to observe traffic signs).
art. 90 n. 1 LCS
Cited in the final orders as part of the legal basis for confirming the challenged decision (related to the penalty for traffic violations).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 27 cpv. 1 LCS

Cited in the final orders as part of the legal basis for confirming the challenged decision (related to the duty to observe traffic signs).

art. 90 n. 1 LCS

Cited in the final orders as part of the legal basis for confirming the challenged decision (related to the penalty for traffic violations).

art. 3 LCS

Cited in the final orders as part of the legal basis for confirming the challenged decision (likely concerning the application or scope of the traffic code).

art. 18 cpv. 1 ONC

Cited in the final orders as part of the legal basis for confirming the challenged decision (concerning the meaning of the traffic sign).

art. 15 LPContr

Cited in the final orders as the legal basis for allocating costs.

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Testo completo

Incarto n. 30.2003.212/AMM 15691/006 · Bellinzona 23 settembre 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 18 giugno 2003 presentato da

____________ ____________ ____________, ____________ (rappresentata da ____________ ____________, ____________) contro la decisione n. ____________ del ____________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, ____________, viste le osservazioni del 9 luglio 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del

16 maggio 2003, ha inflitto a ____________ ____________ una multa di fr. 100.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati l'11 gennaio 2003 in territorio di ____________:

*"Alla guida del veicolo* ____________ *non osservava il segnale 'divieto generale di circolazione nelle due direzioni*";

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 18 cpv. 1 ONC;

che ____________ ____________ è insorta contro tale decisione con un ricorso del 18 giugno 2003 nel quale chiede in sostanza l'annullamento della multa;

che nelle sue osservazioni del

9 luglio 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice e la legittimazione attiva dell'insorgente sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è – sotto questo profilo – ricevibile;

che ci si potrebbe seriamente interrogare sulla tempestività dell'impugnativa, il ricorso essendo stato presentato oltre un mese dopo l'intimazione del querelato giudizio;

che il quesito può rimanere nondimeno indeciso, il gravame dovendo essere respinto – comunque sia – per i motivi esposti in appresso;

che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; il segnale "Divieto generale di circolazione nelle due direzioni" indica che, per principio, la circolazione è vietata nei due sensi a tutti i veicoli (art. 18 cpv. 1 OSS);

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS); per l'inosservanza di un divieto generale di circolazione nelle due direzioni l'elenco delle multe allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.–;

che la Sezione della circolazione ha multato l'interessata, come detto, per non avere osservato un segnale indicante "divieto generale di circolazione nelle due direzioni";

che la ricorrente si duole di essere stata "in possesso di regolare autorizzazione rilasciata dal Comune di ____________ per poter accedere alla zona dove stava transitando" (ricorso, punto 1), di non essere stata fermata da nessun agente (punto 2), di come la decisione impugnata non rechi il nominativo "dell'agente che ha notato l'infrazione e steso il rapporto di contravvenzione" (punto 3) e di come essa abbia già fatto valere per telefono le sue ragioni davanti all'autorità di primo grado (punto 4), ritenendo con ciò evasa la questione (punto 5);

che in una successiva lettera del 3 luglio 2003 – cui la ricorrente non ha presentato osservazioni – il Comune di ____________ ha rilevato tuttavia come "*nessuna autorizzazione di transito è stata rilasciata dal Municipio, né a favore della signora* ____________ *né tantomeno a favore della* ____________ *SA*";

che neppure giova alla ricorrente dolersi dell'assenza di una contestazione immediata della contravvenzione, ove si consideri come l'interessata ha avuto modo di far valere le proprie ragioni sia davanti all'autorità di primo grado sia davanti all'autorità ricorsuale;

che l'assenza di una contestazione immediata non ha dunque recato svantaggi all'insorgente né dal profilo sostanziale, né da quello degli oneri processuali;

che a ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto all'insorgente una multa di fr. 100.–, conformemente a quanto previsto nel predetto allegato all'ordinanza sulle multe disciplinari, per non avere osservato un divieto generale di circolazione nelle due direzioni;

che, contrariamente al parere dell'insorgente, la validità di una risoluzione di multa non è subordinata all'indicazione dell'agente "che ha notato l'infrazione e steso il rapporto di contravvenzione", tale informazione potendo figurare in altri atti del fascicolo processuale o essere all'occorrenza richiesta dal multato;

che il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 18 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

– ____________ ____________, ____________, – ____________ ____________, ____________, – Sezione della circolazione, ____________.

Il giudice: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).