Inadmissibility of Traffic Fine Appeal Due to Untimely Language Correction
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed a fine imposed by the traffic authority for failing to yield while driving, resulting in a collision, but the appeal was submitted in German instead of the legally required Italian. The court reasoned that the language requirement under the cantonal law of procedure for minor offenses is an imperative rule established by the competent legislative body, and since the appellant failed to correct this deficiency within the peremptory ten-day deadline granted by the court, the appeal was declared inadmissible, with costs assessed against the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 LPContr, Art. 5 cpv. 1 LPContr, Art. 116 vCost, Art. 70 cpv. 2 Cost, Art. 15 LPContr, art. 5 LPContr; Inadmissibility of Traffic Fine Appeal Due to Untimely Language Correction: The court reasoned that the language requirement under the cantonal law of procedure for minor offenses is an imperative rule established by the competent legislative body, and since the appellant failed to correct this deficiency within the peremptory ten-day deadline granted by the court, the appeal was declared inadmissible, with costs assessed against the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final orders as the primary basis for declaring the appeal inadmissible due to non-compliance with mandatory language requirements.
Cited in the final orders to justify imposing the judicial fee and costs on the appellant.
Cited in the final orders alongside other procedural articles, supporting the declaration of inadmissibility after the formal deadline passed.
Cited in the preamble to the final orders among the applicable articles.
Cited in the preamble to the final orders among the applicable articles.
Testo completo
Incarto n. 30.2003.207/pg 15564/090 · Bellinzona 23 settembre 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 10 giugno 2003 presentato da
____________ ____________, ____________ contro la decisione 16 maggio 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, ____________, letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto ed in diritto
A. Il
10 giugno 2003 ____________ ____________ ha inoltrato ricorso contro la decisione 16 maggio 2003 con cui la Sezione della circolazione gli ha inflitto una multa di fr. 400 .-, oltre fr. 80.- di tassa di giustizia e fr.80.- di spese, per essersi inoltrato, alla guida della vettura ____________, in un'area con percorso rotatorio obbligato senza concedere la precedenza ad un autoveicolo sopraggiungente da sinistra collidendo conseguentemente con lo stesso.
L'allegato era redatto in lingua tedesca.
B. In data 17 giugno 2003 questa Autorità ha scritto al ricorrente quanto segue:
*"in possesso del suo scritto citato a margine le comunico che, conformemente alle norme stabilite dagli articoli 4 e 5 della Legge di procedura per le contravvenzioni:*
*art. 4* *3* *Il ricorso deve contenere:*
*a) la menzione della decisione impugnata;*
*b) una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;*
*c) una breve motivazione;*
*d) le conclusioni.*
*Al ricorso devono essere allegati la decisione impugnata e ogni altro documento.*
*art. 5* *1 Il ricorso deve essere scritto in lingua italiana e firmato dalla parte o dal suo procuratore.*
*art. 5* *2 Errori di scrittura o di calcolo possono essere rettificati in ogni momento.*
*In applicazione dell'art. 6 LPContr, con la presente le viene assegnato un termine perentorio di 10 giorni per ripresentare il ricorso in lingua italiana, nella forma indicata, con la comminatoria che, trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile."*
C. Il termine assegnato al ricorrente è scaduto infruttuoso.
D. Giusta l'art. 5 cpv. 1 LPContr il ricorso deve essere scritto in lingua italiana. Si tratta di una norma imperativa, inserita nella legge dal competente organo legislativo, nell'esercizio di poteri cantonali autonomi. Spetta difatti esclusivamente ai Cantoni stabilire quali lingue possono essere usate nelle relazioni con i loro organi (cfr. DTF 83 III 56 relativo all'art. 116 vCost.; v. ora l'art. 70 cpv. 2 Cost.).
E. Secondo l'art. 6 LPContr i ricorsi che non adempiono i requisiti di legge vengono rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, decorso tale termine, essi saranno dichiarati irricevibili.
Nella fattispecie, il ricorrente non ha provveduto a sanare il vizio riscontrato nel suo gravame, malgrado egli sia stato avvisato delle conseguenze. Il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile. Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, visti gli artt. 4, 5, 6, 7, 15 LPContr, dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 10 giugno 2003 inoltrato da ____________ ____________, ____________, è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 50 .- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Sezione della circolazione, ____________, ____________ ____________, ____________,
Il presidente: Il cancelliere: