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30.2003.206 • PP TI 30.2003.206 Generato dall'IA

Veterinary Fine Appeal Rejected on Procedural Grounds

Numero d'incarto 30.2003.206
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appeal was filed against a cantonal veterinary office's decision that imposed a fine upon an administrator of a corporation; however, the court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide the required power of attorney or ensure the appeal was signed legibly by an authorized signatory within the five-day peremptory deadline set by the court, leading to the appeal being rejected on formal grounds and the appellant being charged the associated court fees.

Regesto Legislator

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Art. 15 LPContr; Veterinary Fine Appeal Rejected on Procedural Grounds: Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LPContr).

Parole chiave

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termine processuale perentorio censure procedurali addebito di tasse legittimazione a ricorrere controlli sanitari e veterinari ammende per infrazione procedurale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 15 LPContr
Cited in the final orders regarding the imposition of costs (tassa di giustizia).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 15 LPContr

Cited in the final orders regarding the imposition of costs (tassa di giustizia).

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Testo completo

Incarto n. 30.2003.206/pg · Bellinzona 24 settembre 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 11 giugno 2003 presentato da

__________ SA, __________ contro la decisione 28 maggio 2003 emessa dall'Ufficio del veterinario cantonale, __________

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto ed in diritto

A. L'11 giugno 2003 la __________ SA ha inoltrato ricorso contro la decisione 28 maggio 2003 con cui l'Ufficio del veterinario cantonale ha inflitto a __________ __________, amministratore della __________ SA, __________, una multa di fr.

300 .- , oltre ad una tassa di giustizia di fr. 20 .-.

B. In data 24 giugno 2003 questa Autorità ha chiesto alla scrivente di trasmettere, entro il termine perentorio di 5 giorni, la procura mediante la quale poteva ricorrere a nome e per conto del contravventore, rispettivamente che il ricorso fosse firmato in modo comprensibile da una persona avente diritto di firma con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile.

C. Il termine indicato è scaduto infruttuosamente e di conseguenza il ricorso è irricevibile.

D. Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LPContr).

Per questi motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso 11 giugno 2003 è irricevibile.

2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 50.- sono a carico di __________ __________, amm. __________ SA, __________,

3. Intimazione a:

__________ __________, amm. __________ SA, __________, Ufficio del __________, __________

Il presidente: Il cancelliere: