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30.2003.202 • PP TI 30.2003.202 Generato dall'IA

Noise Pollution Driving Fine Upheld

Numero d'incarto 30.2003.202
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The court dismissed an appeal against a fine imposed for driving a vehicle while causing avoidable noise through irrational engine use and tire screeching late at night, upholding the original decision because the appellant failed to demonstrate any basis for acquittal, noting that traffic violations are punishable even if negligent, that the noise prohibition applies outside built-up areas at night, and that any alleged misconduct by the police officers did not mitigate the appellant's own culpability for the infraction.

Regesto Legislator

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Art. 4 LPContr, Art. 33 ONC, Art. 42 cpv. 1 LCS, Art. 273 PP, Art. 272 PP, art. 90 n. 1 LCS; Noise Pollution Driving Fine Upheld: che neppure giova all'insorgente far valere la non intenzionalità del suo gesto, le contravvenzioni alle norme sulla circolazione stradale essendo per principio punibili anche se commesse per negligenza (art. 100 n. 1 cpv. 1 LCS e 333 cpv.

Parole chiave

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multa disciplinare inquinamento acustico veicolo non inquinante guida nonostante revoca della patente agente di polizia guida recidiva in stato di ebbrezza Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 4 LPContr
che la competenza di questo giudice e la legittimazione attiva dell'insorgente sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è – sotto questo profilo – ricevibile;
Art. 33 ONC
Cited in the final orders as a basis for confirming the decision regarding the prohibition against causing avoidable noise.
Art. 42 cpv. 1 LCS
Cited in the final orders as a basis for confirming the decision regarding the prohibition against causing avoidable noise.
Art. 273 PP
Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art.
Art. 272 PP
273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).
art. 90 n. 1 LCS
Cited in the final orders as a basis for confirming the decision regarding the penalty for traffic regulation contraventions.
art. 1 segg. LPContr
Cited in the final orders, implicitly governing the procedure and costs for the appeal.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 42 cpv. 1 LCS

Cited in the final orders as a basis for confirming the decision regarding the prohibition against causing avoidable noise.

art. 90 n. 1 LCS

Cited in the final orders as a basis for confirming the decision regarding the penalty for traffic regulation contraventions.

art. 33 ONC

Cited in the final orders as a basis for confirming the decision regarding the prohibition against causing avoidable noise.

art. 1 segg. LPContr

Cited in the final orders, implicitly governing the procedure and costs for the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 30.2003.202/AMM 154902/008 · Bellinzona 25 agosto 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 4 giugno 2003 presentato da

____________ ____________, ____________ -___________ contro

la decisione n. ____________ /____________ del ____________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, ____________,

viste le osservazioni del 2 luglio 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del 16 maggio 2003, ha inflitto a ____________ ____________ una multa di fr. 100.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati il

28 marzo 2003, alle ore 23.00, in territorio di ____________:

"*ha circolato con il veicolo* ____________ *producendo rumore evitabile per l'uso irrazionale del motore e lo stridere dei copertoni*";

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 42 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 33 ONC;

che ____________ ____________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 4 giugno 2003, emendato il

20 giugno successivo, nel quale postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio o una riduzione della multa;

che nelle sue osservazioni del

2 luglio 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il gravame e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice e la legittimazione attiva dell'insorgente sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è – sotto questo profilo – ricevibile;

che ci si potrebbe invero interrogare sull'ammissibilità dell'impugnativa, laddove il "ricorso" del 4 giugno 2003 – da un lato – non consente di desumere una chiara volontà di impugnare la decisione della Sezione della circolazione e – dall'altro – è stato presentato 19 giorni dopo l'intimazione di quest'ultimo giudizio;

che i quesiti possono rimanere nondimeno indecisi, il gravame dovendo essere respinto – comunque sia – per i motivi esposti in appresso;

che la domanda del ricorrente intesa all'audizione testimoniale della moglie non merita accoglimento, gli atti di causa essendo chiari e completi e la prova richiesta non apparendo quindi suscettibile d'influire sull'esito del giudizio;

che, ciò premesso, nulla osta all'emanazione della sentenza;

che per l'art. 33 ONC, il quale concreta il divieto di molestie sancito dall'art. 42 cpv. 1 LCS, i conducenti non devono cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, nei luoghi di riposo e di notte;

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato, come si è detto, per avere – il 28 marzo 2003 alle ore 23.00 – "*circolato con il veicolo* ____________ *producendo rumore evitabile per l'uso irrazionale del motore e lo stridere dei copertoni*" (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione steso il 2 aprile 2003 dalla polizia cantonale);

che il ricorrente, nel suo memoriale del 20 giugno 2003, espone la sua versione dei fatti e conclude in sostanza dolendosi di come "*la contravvenzione è stata causata dal comportamento dei due agenti di polizia, comportamento che mi ha reso molto nervoso, cosicché alla partenza ho lasciato andare troppo velocemente la frizione. Si trattava pertanto di un perdonabile inconveniente di guida che sarebbe potuto accadere anche al migliore dei conducenti in uno stato di agitazione dopo ciò che era appena successo. Per di più non sono abituato a guidare l'autovettura di mia moglie che reagisce sensibilmente ai comandi. Il rumore rispettivamente il comportamento non era quindi evitabile. Il rumore causato non era assolutamente dettato da cattive intenzioni, bensì era dovuto a una manovra poco felice che è durata al massimo un secondo. Inoltre, non ci trovavamo direttamente in un'area abitata, bensì sulla strada tra* ____________ *e* ____________*, cosicché non era possibile recare disturbo particolare agli abitanti della zona*" (complemento ricorsuale del 20 giugno 2003, pag. 2 lett. c);

che nella misura in cui adombra eventuali corresponsabilità degli agenti denuncianti per il loro comportamento asseritamente "minaccioso e aggressivo", il ricorso si palesa d'acchito inconsistente, ove appena si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie violazioni, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa;

che neppure giova all'insorgente far valere la non intenzionalità del suo gesto, le contravvenzioni alle norme sulla circolazione stradale essendo per principio punibili anche se commesse per negligenza (art. 100 n. 1 cpv. 1 LCS e 333 cpv.

3 CP);

che il divieto di cagionare rumori, contrariamente al parere dell'interessato, vige anche fuori dall'abitato (cfr. il chiaro tenore dell'art. 33 ONC), in particolare se di notte – com'era il caso in concreto – il fatto essendo intervenuto alle ore 23.00 del 28 marzo (v. rapporto di contravvenzione);

che, in definitiva, il ricorrente non nega di aver perpetrato l'infrazione rimproveratagli, né fa valere ragioni che inducano a discostarsi dalla decisione impugnata;

che l'entità della multa, per finire, è proporzionata alla relativa gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa del multato e alle giustificazioni addotte dal medesimo, ed è contenuta inoltre nei limiti concessi dalla legge;

che il ricorso – infondato – deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese;

per questi motivi,

visti gli art. 42 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 33 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

– ____________ ____________, ____________ -____________, – Sezione della circolazione, ____________.

Il giudice: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).