Traffic Fine Appeal Dismissed for Lack of Legal Interest
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed a decision by the traffic authority that abandoned a summary administrative proceeding initiated against them concerning facts from the prior year, with the appellant seeking a re-evaluation that could only result in the imposition of a fine. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant lacked legitimate legal interest, reasoning that the punitive power belongs exclusively to the State, precluding an individual from self-imposing a penalty, although the court waived the collection of judicial fees and costs given the unusual circumstances and the appellant's lack of expertise.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 4 LPContr, art. 15 LPContr; Traffic Fine Appeal Dismissed for Lack of Legal Interest: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant lacked legitimate legal interest, reasoning that the punitive power belongs exclusively to the State, precluding an individual from self-imposing a penalty, although the court waived the collection of judicial fees and costs given the unusual circumstances and the appellant's lack of expertise.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble to the final orders as one of the grounds considered for the decision on the inadmissibility of the appeal.
Cited in the preamble to the final orders as one of the grounds considered for the decision on the inadmissibility of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 30.2003.196/KRM · Bellinzona 4 luglio 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso 2 giugno 2003 presentato da
__________ __________, domiciliato a __________, Contro la decisione 23 maggio 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________, letti ed esaminati gli atti.
consideratoin fatto ed in diritto
1. Il
30 maggio 2003 __________, ha inoltrato ricorso contro la decisione 23 maggio 2003 con cui la Sezione della circolazione ha risolto l'abbandono del procedimento contravvenzionale avviato nei suoi confronti per fatti accertati il 16 ottobre 2002.
2. Lo scopo del ricorso è quello di far rivalutare da altra autorità la decisione.
In concreto, trattandosi dell'abbandono del procedimento contravvenzionale, una riconsiderazione potrebbe solo comportare il riconoscimento della necessità di multare il ricorrente.
3. Una persona non può decidere di automultarsi, perché la pretesa punitiva appartiene allo Stato.
Ne segue che il signor __________ non ha alcun interesse legittimo a ricorrere.
4. Vista la particolarità della fattispecie e l'imperizia del ricorrente si può prescindere in via eccezionale dal prelevare tasse e spese.
per questi motivi, visti gli art. 4 e 15 LPContr,
pronuncia: 1. Il ricorso 30 maggio 2003 è irricevibile.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione a:
Sezione della circolazione, __________, __________, via __________, __________
Il presidente: La segretaria: