Driver Appeal Dismissed: Failure to Yield at Roundabout
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA driver appealed a fine imposed for failing to yield the right-of-way upon entering a mandatory roundabout, resulting in a collision with a cyclist already in the circle. The court rejected the appeal, reasoning that the driver's obligation to yield according to traffic signals was absolute, and the alleged contributory negligence of the cyclist did not mitigate the driver's personal culpability for the traffic violation, which endangered safety; consequently, the original fine was deemed proportionate to the offense, and the appeal was dismissed with costs assessed against the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 27 cpv. 1 prima, Art. 24 cpv. 4 ultima, Art. 14 cpv. 1 ONC, Art. 15 LPContr, Art. 273 PP; Driver Appeal Dismissed: Failure to Yield at Roundabout: The court rejected the appeal, reasoning that the driver's obligation to yield according to traffic signals was absolute, and the alleged contributory negligence of the cyclist did not mitigate the driver's personal culpability for the traffic violation, which endangered safety; consequently, the original fine was deemed proportionate to the offense, and the appeal was dismissed with costs assessed against the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final orders as a basis for upholding the decision regarding the traffic violation.
Cited in the final orders as a basis for upholding the decision regarding the traffic violation.
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Cited in the final orders as a basis for upholding the decision regarding the traffic violation.
Cited in the final orders regarding procedural costs associated with the rejected appeal.
Testo completo
Incarto n. 30.2003.191/AMM 15344/004 · Bellinzona 21 agosto 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 30 maggio 2003 presentato da
__________ __________, __________ contro la decisione n. __________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________, viste le osservazioni del 10 giugno 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del
16 maggio 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 350.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese di fr. 80.–, per i seguenti fatti accertati il 19 marzo 2003 in territorio di __________:
*"alla guida della vettura* __________ *s'inoltrava in un'area con percorso rotatorio obbligato senza concedere la precedenza ad un velocipede sopraggiungente da sinistra collidendo conseguentemente con lo stesso* […]
*nell'applicazione della multa si sono tenute in debita considerazione le osservazioni del 24.3.2003*";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 n. 1 LCS, 14 cpv.
1 ONC, 24 cpv. 4, 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSS;
che __________ __________è insorto contro tale decisione con un ricorso del 30 maggio 2003 in cui conclude per la commutazione della multa in ammonimento o, in subordine, per la riduzione della medesima a un importo non superiore a fr. 100.–, con conseguente riforma del giudizio sugli oneri processuali;
che nelle sue osservazioni del
10 giugno 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che la domanda del ricorrente intesa a essere sentito nel corso di un dibattimento non merita accoglimento, gli atti di causa essendo chiari e completi e l'audizione personale dell'interessato non apparendo quindi suscettibile d'influire sull'esito del giudizio;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; in relazione con il segnale "Area con percorso rotatorio obbligato", il segnale "Dare precedenza" indica al conducente che deve dare la precedenza ai veicoli che arrivano da sinistra nella rotatoria (art. 24 cpv. 4 ultima frase OSS);
che giusta l'art. 14 cpv. 1 ONC chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell'intersezione;
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);
che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per essersi inoltrato in un'area con percorso rotatorio obbligato senza concedere la precedenza a un ciclista proveniente da sinistra collidendo con il medesimo;
che dal rapporto di polizia del 21 marzo 2003 emerge quanto segue (pag. 4):
"__________ *circolava su viale* __________ *a* __________ *ad una velocità dichiarata di 50 km/h, proveniva da via* __________ *ed era diretto su viale* __________. Giunto all'altezza dell'intersezione a percorso rotatorio, lasciava decelerare la sua autovettura, guardava alla sua sinistra dove vedeva una vettura ferma al dare precedenza di via* __________. Si immetteva quindi nella rotonda senza accorgersi che in essa era già presente il* __________ *alla guida del suo velocipede. Inevitabile l'urto che è avvenuto tra la parte destra della bicicletta e la parte anteriore dell'autovettura.*
[…]"
che il ricorrente non contesta in sostanza i predetti accertamenti di polizia, ma chiede di commutare la multa in ammonimento o – se non altro – di rivalutarne l'entità, in considerazione delle circostanze seguenti (ricorso, pag. 1 verso il basso):
*▪ Senza l'azione del ciclista che si è immesso in una traiettoria poco visibile mi sarei fermato due metri prima e non ci sarebbe stato contatto;*
*▪ La velocità, da sola, non costituiva messa in pericolo oggettiva (il passo d'uomo come richiesto della giurisprudenza del TF nelle rotonde);*
*▪ L'entità della multa è uguale a chi, sicuramente non per negligenza ma con intenzionalità, circola a 75 km/h nel limite di 50 km/h (ossia ad una velocità superiore del 50% al massimo consentito);*
*▪ È la prima sanzione della mia vita in qualsiasi campo della vita quotidiana, compresa la circolazione stradale*;
che nella misura in cui adombra eventuali responsabilità del ciclista il ricorso si palesa d'acchito inconsistente, ove appena si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie violazioni, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa;
che, per il resto, le giustificazioni addotte dall'insorgente non sono tali da sminuire la gravità oggettiva dell'infrazione da egli perpetrata alle norme della circolazione stradale, suscettibile di compromettere la sicurezza del traffico, di recare danni materiali e di mettere finanche a repentaglio l'integrità fisica delle persone coinvolte;
che ciò vale a maggior ragione ove si consideri come il ricorrente ammette di non essersi avveduto – prima dell'urto – del ciclista che si trovava davanti alla sua vettura (verbale d'interrogatorio del 19 marzo 2003, pag. 1 verso il basso), e questo di giorno, senza precipitazioni e con fondo stradale asciutto (rapporto di polizia citato, pag. 1 in fondo);
che la multa inflitta risulta in definitiva proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa dell'insorgente e all'assenza di precedenti, come pure contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso, infondato, deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 24 cpv. 4, 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
– __________ __________, __________, – Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).