Traffic Authority Fine Annulment for Brief Parking Infraction
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was lodged against a traffic authority's decision imposing a forty-franc fine for parking a vehicle outside marked spaces, where the appellant argued the stop was brief and necessary only to retrieve a forgotten parking ticket and pay the fee, having pulled over to a non-obstructive spot temporarily; the court accepted the appeal and annulled the contested decision, concluding that based on the circumstances and the initial reporting entity's subsequent recommendation to suspend proceedings, there were insufficient grounds to hold the appellant liable for the infraction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 27 cpv. 1 prima, Art. 79 cpv. 1 quarta, art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 79 cpv. 1 OSS, 1 segg. LPContr; Traffic Authority Fine Annulment for Brief Parking Infraction: che il ricorrente si duole – fra l'altro – di come "il veicolo non è stato parcheggiato ma bensì lasciato in breve sosta il tempo di recuperare il tagliando di parcheggio dimenticato e per pagare la tassa di parcheggio alla cassa" (ricorso, pag.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese articles formed the basis for the initial penalty, and although the decision was annulled, the inclusion here reflects the substance of the case that was decided upon, as they were listed in the grounds for decision.
Cited as the procedural basis for adjudicating the appeal (contrary to the initial decision which was based on Art. 4 and 12 LPContr mentioned in the reasoning).
These articles were explicitly cited in the section leading up to the final orders ('per questi motivi').
Testo completo
Incarto n. 30.2003.189/AMM 16192/004 · Bellinzona 18 agosto 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 28 maggio 2003 presentato da
__________ __________, __________ contro la decisione n. __________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________, viste le osservazioni del 2 luglio 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 23 maggio 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 40.–, senza addebitargli tasse o spese, per i seguenti fatti accertati il 1° aprile 2003 in territorio di __________: *"ha posteggiato il veicolo* __________ *fuori dai posti delimitati*";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 79 cpv. 1 OSS;
che __________ __________è insorto contro tale decisione con un ricorso del 28 maggio 2003 nel quale postula l'annullamento del querelato giudizio;
che in uno scritto del 2 luglio 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; dove esistono posti di parcheggio i veicoli possono essere parcheggiati solamente entro i limiti di queste aree (art. 79 cpv. 1 quarta frase OSS);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS); per l'inosservanza di cui sopra, l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (__________) commina – fino a 2 ore di parcheggio – una sanzione pecuniaria di fr. 40.–;
che la Sezione della circolazione ha multato l'insorgente, come detto, per avere posteggiato il proprio veicolo "fuori dai posti delimitati" (decisione impugnata, con rinvio al rapporto di denuncia presentato dall'Ente ospedaliero cantonale il 4 aprile 2003);
che il ricorrente si duole – fra l'altro – di come "il veicolo non è stato parcheggiato ma bensì lasciato in breve sosta il tempo di recuperare il tagliando di parcheggio dimenticato e per pagare la tassa di parcheggio alla cassa" (ricorso, pag.
2 in alto);
che l'interessato precisa al riguardo come "quel giorno mi sono recato al Cardiocentro e ho parcheggiato ai piani inferiori dell'autosilo. Quando sono ritornato a recuperarlo mi sono accorto che avevo dimenticato il tagliando nello spogliatoio e quindi sono salito in superficie con l'auto e ho cercato un luogo che non intralciasse per lasciarlo temporaneamente" (ricorso, pag. 1 in basso);
che in una successiva lettera del 27 giugno 2003 l'ente denunciante – preso atto delle doglianze ricorsuali – propone di "sospendere l'iter procedurale di contravvenzione";
che la Sezione della circolazione, dal canto suo, ha rinunciato a formulare osservazioni, rimettendosi al giudizio dell'autorità di secondo grado;
che in simili evenienze, non ravvisandosi elementi suscettibili d'imputare all'insorgente l'infrazione rimproveratagli, si giustifica in definitiva di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 79 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
– __________ __________, __________, – Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La segretaria: