Appeal of Fine for Mobile Phone Use While Driving
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed a 100 franc fine imposed for driving a vehicle on December 3, 2002, while using a mobile phone without a hands-free device, in violation of traffic laws requiring the driver to maintain full control of the vehicle. The appellate court accepted the appeal because the initial police report lacked sufficient detail, the reporting police authority could not provide clarification when requested, and the prosecuting authority chose not to submit observations, leading the judge to conclude that the facts underlying the infraction could not be established with the requisite certainty, thus requiring the acquittal of the appellant and the cancellation of the decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 31 cpv. 1 LCS, Art. 3 cpv. 1 ultima, art. 90 n. 1 LCS, art. 3 cpv. 1 ONC; Appeal of Fine for Mobile Phone Use While Driving: The appellate court accepted the appeal because the initial police report lacked sufficient detail, the reporting police authority could not provide clarification when requested, and the prosecuting authority chose not to submit observations, leading the judge to conclude that the facts underlying the infraction could not be established with the requisite certainty, thus requiring the acquittal of the appellant and the cancellation of the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the concluding section ('per questi motivi') as the basis for the ruling that annulled the contested decision (which was based on an alleged breach of this article).
Cited in the concluding section as a provision related to the substance of the violation, justifying the annulment of the prior conviction.
Cited in the concluding section as a provision related to the substance of the violation, justifying the annulment of the prior conviction.
Cited in the concluding section as the procedural basis for reviewing and deciding on the appeal.
Testo completo
Incarto n. 30.2003.181/AMM 14977/010 · Bellinzona 11 agosto 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 19 maggio 2003 presentato da
__________ __________, __________ contro la decisione n. __________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________, viste le osservazioni del 18 giugno 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenutoin fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 9 maggio 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 100.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per il seguente fatto accertato il 3 dicembre 2002 in territorio di __________:
"*ha circolato con il veicolo* __________ *impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo 'mani libere'. LCS art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1; ONC art. 3 cpv. 1*";
che __________ __________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 19 maggio 2003 in cui postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;
che in uno scritto del 18 giugno 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 31 cpv. 1 LCS il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza; la sua attenzione non dev'essere distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori del suono (art. 3 cpv. 1 ultima frase ONC);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS); per l'impiego, durante la guida, di un telefono senza dispositivo "mani libere" l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (__________) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.–;
che la Sezione della circolazione ha multato l'interessato, come detto, per essere circolato con il proprio veicolo impiegando durante la guida un telefono senza dispositivo "mani libere" (decisione impugnata, con rinvio al rapporto di contravvenzione allestito dalla polizia comunale il 29 gennaio 2003);
che il ricorrente fa valere la sua estraneità ai fatti rimproveratigli, adducendo – fra l'altro – di non essere circolato il 3 dicembre 2002 a Paradiso, né di avere telefonato durante la guida;
che, sempre stando all'interessato, il giorno indicato nel rapporto di contravvenzione egli si
trovava "a __________ per lavoro, accompagnato dal sig. __________di __________ ", con il quale si era recato "nello studio
audio di __________ __________ " (v. osservazioni al rapporto di polizia, richiamate nel ricorso);
che il ricorrente adombra in definitiva un accertamento inesatto dei fatti da parte della polizia comunale; donde il postulato annullamento della decisione impugnata;
che la polizia comunale di __________, invitata dalla Sezione della circolazione a precisare le circostanze del reato, non è stata in grado di fornire ragguagli (cfr. lettera del 6 giugno 2003);
che in concreto, esaminando gli atti del fascicolo processuale, questo giudice non riesce a pervenire al convincimento di come l'insorgente sia effettivamente incorso nell'infrazione rimproveratagli;
che del resto anche la Sezione della circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali e della lettera della polizia comunale del 6 giugno 2003, ha rinunciato a formulare osservazioni rimettendosi al giudizio dell'autorità di secondo grado;
che, persistendo dubbi e incertezze, l'interessato deve in definitiva essere prosciolto dall'addebito;
che si giustifica pertanto di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;
per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
__________ __________, __________, Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La segretaria: