Property Parking Fine Upheld Despite Apology
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed a fine issued for the illicit use of a private property for parking, despite the property being properly marked with a prohibition sign authorized by a justice of the peace. The appellant contended the parking was unintentional or erroneous, and that an apology was offered to the owner. The court dismissed the appeal, reasoning that the appellant did not credibly deny seeing the clearly posted sign, and furthermore, apologies do not negate the applicability of the statutory penalty unless the aggrieved party withdraws the complaint, which did not occur here; thus, the original fine was upheld as proportionate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 375bis CPC, Art. 375ter cpv. 2 CPC, Art. 15 LPContr, art. 375bis e 375ter CPC; Property Parking Fine Upheld Despite Apology: The appellant contended the parking was unintentional or erroneous, and that an apology was offered to the owner. The court dismissed the appeal, reasoning that the appellant did not credibly deny seeing the clearly posted sign, and furthermore, apologies do not negate the applicability of the statutory penalty unless the aggrieved party withdraws the complaint, which did not occur here; thus, the original fine was upheld as proportionate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese articles concern the offense (illicit use of private land for parking) for which the appeal was rejected and the initial decision confirmed.
This article was cited regarding the outcome of the decision, specifically concerning the imposition of costs following the rejection of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 30.2003.176/KRM 14578/010 · Bellinzona 8 agosto 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 18 maggio 2003 presentato da
_______ _______, Via _______, _______ contro la decisione _______2003, n. _______ /_______ emessa dalla Sezione della circolazione, _______, viste le osservazioni 27 maggio 2003 presentate dalla Sezione della circolazione, _________, letti ed esaminati gli atti.
ritenuto in fatto
che la Sezione della circolazione, con decisione 9 maggio 2003, ha inflitto a _______ _______ una multa di fr. 50.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati il 18 marzo 2003 in territorio di _______:
*"Ha illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo* _______, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace*";
che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC;
che _______ _______ è insorta contro tale decisione con un ricorso 18 maggio 2003 in cui chiede in sostanza l'annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni 27 maggio 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
considerato in diritto
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 375bis CPC l'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (cpv. 1); il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.– a fr. 500.– (cpv.
2 prima frase);
che in caso di violazione del divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC);
che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessata, come detto, per avere "illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo _______, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace" (cfr. la decisione impugnata);
che l'insorgente non nega di aver commesso l'infrazione rimproveratale; ritiene nondimeno che la multa non sia giustificata, da un lato perché il veicolo in realtà non sarebbe stato posteggiato, ma lasciato erroneamente in un luogo che nessuno a quel momento sapeva essere privato, e dall'altro lato perché si sarebbe trattato di un posteggio casuale per il quale si è chiesto scusa al proprietario;
che non si vede come la ricorrente possa ragionevolmente negare di aver visto un cartello debitamente posato in loco (vedi anche rapporto di denuncia punto 4) e che nulla agli atti induce a ritenere non visibile;
che ciò vale a maggior ragione in concreto dove l'insorgente ammette di aver saputo che il piazzale in rassegna "è luogo di controversie da quando la fam. _______ l'ha acquistato";
che riguardo alla seconda argomentazione le scuse non possono inibire l'applicazione della pena prevista dalla legge; si sarebbe potuto evitare di infliggere la sanzione solo se a seguito delle scuse il proprietario avesse ritirato la querela, fatto che tuttavia non è intervenuto;
che, in simili circostanze, il ricorso non può dunque trovare accoglimento, la multa inflitta essendo per altro proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
_______ _______, _______, Sezione della circolazione, _________,
Il presidente: Il cancelliere: