Traffic Fine Appeal Dismissed for Late Filing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed a fine imposed by the traffic authority for failing to yield to oncoming traffic from the left while navigating a mandatory rotary route, leading to a collision. The court declared the appeal inadmissible because it was filed past the mandatory 15-day deadline, and the appellant's justification for the delay—being abroad and suffering from illness—was deemed insufficient as no proof was provided regarding the absence, illness, or the inability to file the appeal from abroad, failing to meet the requirements for restitution of a missed deadline under the applicable law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 8 LPcontr, Art. 21 CPP, art. 4 LPContr, art. 15 LPContr; Traffic Fine Appeal Dismissed for Late Filing: The court declared the appeal inadmissible because it was filed past the mandatory 15-day deadline, and the appellant's justification for the delay—being abroad and suffering from illness—was deemed insufficient as no proof was provided regarding the absence, illness, or the inability to file the appeal from abroad, failing to meet the requirements for restitution of a missed deadline under the applicable law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final order to declare the appeal inadmissible because it was filed too late.
Cited in the closing summary, although the primary reason for inadmissibility was the tardiness based on Art. 4.
Cited in the closing summary; this article presumably deals with costs or general procedural rules referenced in the context of the decision.
Cited in the reasoning, but NOT explicitly included in the operative section (orders 1, 2, 3).
Testo completo
Incarto n. 30.2003.168/KRM 11839/003 · Bellinzona 8 agosto 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 10 maggio 2003 presentato da
__________ __________, domiciliato a __________, Via __________, contro la decisione 11 aprile 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________, letti ed esaminati gli atti.
consideratoin fatto ed in diritto
che il 10 maggio 2003 __________ __________ ha ricorso contro la decisione 11 aprile 2003 con cui la Sezione della circolazione gli ha inflitto una multa di fr. 400.- per essersi inoltrato alla guida dell'autofurgone __________ in un'area con percorso rotatorio obbligato senza concedere la precedenza ad un autoveicolo sopraggiungente da sinistra collidendo conseguentemente con lo stesso;
che per l'art. 4 Lpcontr, correttamente indicato dalla Sezione della circolazione nella sua risoluzione, contro la decisione di prima istanza è dato ricorso alla Pretura penale nel termine di 15 giorni dall'intimazione;
che il ricorrente non ha rispettato questo termine, chiedendo nondimeno che il ricorso sia considerato ricevibile *"in quanto il contravventore è stato impossibilitato a inoltrarlo entro i termini di Legge causa assenza all'estero e mancato rientro per motivi di salute"*;
che correttamente il signor __________ avrebbe dovuto chiedere la restituzione per inosservanza di un termine come previsto dall'art. 8 LPcontr;
che giusta l'art. 21 CPP, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 8 LPcontr, la restituzione per inosservanza di un termine può essere concessa se la parte o il suo patrocinatore prova di non averlo potuto osservare perché impedita senza sua colpa o per forza maggiore, segnatamente per malattia, assenza scusabile, servizio pubblico o militare o per altre ragioni importanti;
che quand'anche si volesse interpretare la parte iniziale del ricorso come un'istanza di restituzione del termine, la stessa non potrebbe trovare accoglimento, perché il ricorrente non ha fornito alcun elemento a sostegno delle sue affermazioni, in particolare egli non ha provato la sua assenza all'estero, la sua malattia, il motivo per il quale non ha potuto inoltrare il ricorso dall'estero e quando l'impedimento è terminato;
che di conseguenza il ricorso è irricevibile siccome tardivo;
che visto l'esito non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia;
per questi motivi, visti gli art. 4, 8 e 15 LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 10 maggio 2003 è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese in fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
__________ __________, __________, Sezione della circolazione, __________,
Il presidente: Il cancelliere: