Emissions Test Deadline Non-Compliance Fine Reduction
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed a fine imposed by the traffic authority for failing to submit their vehicle for the legally required exhaust gas emissions test by the deadline, where the last service had expired over fifteen months prior to the inspection. The court upheld the initial finding of a violation, reasoning that the appellant's justifications—that the vehicle was parked awaiting an appointment after being brought from abroad—did not excuse the mandatory compliance with emission control regulations, but ultimately deemed it appropriate, considering the appellant's circumstances, to reduce the initial fine while affirming the core legal obligation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 96 ONC, Art. 273 PP, Art. 272 PP, Art. 106 cpv. 1 LCS; Emissions Test Deadline Non-Compliance Fine Reduction: The court upheld the initial finding of a violation, reasoning that the appellant's justifications—that the vehicle was parked awaiting an appointment after being brought from abroad—did not excuse the mandatory compliance with emission control regulations, but ultimately deemed it appropriate, considering the appellant's circumstances, to reduce the initial fine while affirming the core legal obligation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was cited in the operative part, providing the basis for the sanction, although the fine was modified.
This article was cited in the operative part, providing the basis for the sanction (punishment for violating ONC provisions).
This article was cited in the operative part, establishing the obligation to subject the vehicle to maintenance/inspection.
This article was cited in the operative part, likely related to the procedural framework or application of sanctions mentioned.
This article was cited in the operative part, likely related to the procedural framework or application of sanctions mentioned.
This article was cited in the operative part, likely related to the procedural framework or application of sanctions mentioned.
These articles were cited in the operative part as governing the procedure for the appeal judgment.
Testo completo
Incarto n. 30.2003.167/AMM 13460/003 · Bellinzona 22 settembre 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 9 maggio 2003 presentato da
_________ _________, _________ contro la decisione n. _________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________, viste le osservazioni del 22 maggio 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del
25 aprile 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 500.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 30.–, per i seguenti fatti accertati il 15 gennaio 2003 in territorio di _________:
*"Ha omesso di sottoporre il veicolo* _________, entro il termine prescritto, al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni federali*";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCS; 59*a* cpv. 1 e 96 ONC;
che _________ _________è insorto contro tale decisione con un ricorso del 9 maggio 2003 in cui postula in sostanza l'annullamento della multa;
che in uno scritto del 22 maggio 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 59*a* cpv.
1 prima frase ONC gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio di manutenzione;
che chiunque viola le disposizioni dell'ONC è punito – se non è applicabile alcun'altra disposizione penale – con l'arresto o con la multa (art. 96 ONC);
che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per avere omesso di sottoporre il proprio veicolo al controllo periodico del sistema antinquinamento;
che l'ultimo servizio di manutenzione, avvenuto il 7 settembre 1999, era scaduto nel settembre 2001 (rapporto di contravvenzione steso dalla polizia comunale di _________; cfr. anche doc. C allegato al ricorso), ossia più di quindici mesi prima del controllo effettuato dalla polizia comunale il 15 gennaio 2003;
che il ricorrente fa valere quanto segue:
"*dal 1998 la mia auto era fuori dal territorio svizzero. Il 15 gennaio 2003 la mia auto era parcheggiata a* _________ *perché dovevo fissare un appuntamento dal mio garagista per il controllo del collaudo che aspettavo a giorni. Allegato alla presente vi invio la copia del preavviso al collaudo e copia del documento gas di scarico. La mia auto è rimasta ferma in officina fino al momento del collaudo.* Per ulteriori informazioni vi prego di indirizzarvi presso il Garage _________ _________ SA, via _________, _________…";
che le giustificazioni addotte dal ricorrente non lo esimevano dall'obbligo di sottoporre il proprio veicolo al controllo antinquinamento, ove appena si consideri come non si vede – né il ricorrente spiega – in che modo il veicolo in rassegna sia giunto dall'Italia al parcheggio a _________ e poi al garage _________ di _________, senza circolare sul territorio svizzero;
che la sanzione inflitta dalla Sezione della circolazione appare quindi – di per sé – giustificata;
che si ritiene nondimeno opportuno, considerate le ragioni addotte dal ricorrente, ridurre la multa inflittagli a fr. 200.–, adeguare gli oneri di primo grado e soprassedere al prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio;
che il ricorso va pertanto accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;
per questi motivi, visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCS; 59*a* cpv. 1 e 96 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a _________ _________ è inflitta una multa di fr. 200.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 40.– e alle spese di fr. 20.–.
2. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.
3. Intimazione a:
– _________ _________, _________, – Sezione della circolazione, _________.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).