Appellant Fined for Overtaking Stopped Column
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant challenged a fine issued by the traffic authority for colliding with a vehicle while overtaking a column of stopped vehicles, arguing the column was not entirely stationary and that the other driver’s irregular left turn shared fault. The court found the appeal regarding the factual basis of the stopped column inadmissible because the relevant traffic law prohibits overtaking a column even if it is moving slowly or intermittently, and further determined that the appellant's personal culpability for the violation remains regardless of the other driver's conduct. Consequently, the court partially granted the appeal by reducing the original fine from 100 francs to the standardized penalty of 60 francs for overtaking a stopped column, while upholding the administrative fees and dismissing other claims.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 47 cpv. 2 LCS, Art. 273 PP, Art. 272 PP, art. 90 n. 1 LCS, art. 1 segg. LPContr; Appellant Fined for Overtaking Stopped Column: The court found the appeal regarding the factual basis of the stopped column inadmissible because the relevant traffic law prohibits overtaking a column even if it is moving slowly or intermittently, and further determined that the appellant's personal culpability for the violation remains regardless of the other driver's conduct. Consequently, the court partially granted the appeal by reducing the original fine from 100 francs to the standardized penalty of 60 francs for overtaking a stopped column, while upholding the administrative fees and dismissing other claims.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe core of the decision rests on applying this article, which prohibits overtaking a stationary column of vehicles, leading to the partial upholding of the appeal regarding the fine amount.
This article establishes the penalty for violating traffic regulations, including the one cited in Art. 47 cpv. 2 LCS, and was cited in the context of the original penalty decision being reviewed.
This procedural rule was cited alongside the substantive law in the preamble to the decision, likely governing the admissibility or procedure of the administrative appeal handled by the court.
Testo completo
Incarto n. 30.2003.164/AMM 13924/010 · Bellinzona 7 agosto 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 5 maggio 2003 presentato da
_________ _________, _________ contro la decisione n. _________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________, viste le osservazioni del 21 maggio 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenutoin fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del
25 aprile 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 100.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 30.–, per i seguenti fatti accertati il 17 dicembre 2002 in territorio di _________:
"*alla guida del motoveicolo* _________, eseguiva una manovra di sorpasso di una colonna di veicoli fermi e collideva con una vettura che irregolarmente stava svoltando a sinistra*";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 47 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS;
che _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 5 maggio 2003 nel quale postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del
21 maggio 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che la domanda del ricorrente intesa all'assunzione di nuove prove – di per sé ammissibile – non merita accoglimento, gli atti di causa essendo chiari e completi e le prove offerte non apparendo quindi suscettibili d'influire sull'esito del giudizio;
che per l'art. 47 cpv. 2 LCS "se la circolazione è fermata, i conducenti di motoveicoli devono rimanere al loro posto nella colonna dei veicoli";
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);
che la Sezione della circolazione ha multato il ricorrente, come detto, per avere eseguito "*una manovra di sorpasso di una colonna di veicoli fermi*", collidendo "*con una vettura che irregolarmente stava svoltando a sinistra*" (decisione impugnata, con riferimento al rapporto allestito dalla polizia cantonale il 17 gennaio 2003);
che l'insorgente non nega di avere superato una colonna di veicoli, ma fa valere che la colonna non era propriamente ferma, bensì "a tratti ferma e a tratti in movimento", come avrebbe riconosciuto anche l'altro protagonista dell'incidente, stando al quale la colonna era "quasi ferma" (ricorso, pag. 1 in basso e pag. 2 in alto, con rinvio al verbale d'interrogatorio di _________ _________, pag. 1 nel mezzo);
che l'argomentazione ricorsuale contraddice tuttavia la deposizione resa dallo stesso insorgente davanti alla polizia cantonale, secondo cui "sulla mia corsia c'era la colonna di veicoli *fermi*" (verbale del 18 dicembre 2002, pag. 1 verso il basso);
che le doglianze del ricorrente sulle modalità di verbalizzazione delle proprie dichiarazioni (ricorso, pag. 1 nel mezzo: "ho apposto la mia firma dopo che l'agente incaricato di redigere il verbale mi ha detto che, comunque, non era importante") non sono suffragate dal benché minimo riscontro probatorio;
che – sia come sia – l'eventuale avanzamento "a tratti" dei veicoli superati non consente di discostarsi dalla decisione impugnata, ove appena si consideri come l'art.
47 cpv. 2 LCS non vieta solo il sorpasso di una colonna totalmente immobile, ma anche di una colonna che avanzi lentamente e a singhiozzo (cfr. DTF 129 IV 158 consid. 3.2.2 con richiamo di giurisprudenza);
che il ricorrente si duole altresì di come la Sezione della circolazione gli abbia addossato tutte le colpe, senza elevare contravvenzioni all'automobilista, reo – stando all'insorgente – di avere provocato il sinistro con una manovra di svolta irregolare;
che in ambito penale, tuttavia, ognuno risponde delle proprie violazioni, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa;
che l'autorità di primo grado ha del resto sottolineato nella decisione impugnata come l'insorgente si sia scontrato "*con una vettura che irregolarmente stava svoltando a sinistra*";
che il gravame si rivela quindi anche sotto questo aspetto destituito di fondamento;
che, nondimeno, per il sorpasso di una colonna in violazione dell'art. 47 cpv. 2 LCS, l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (_________._________) commina una sanzione pecuniaria di fr. 60.–;
che, non ravvisandosi altre infrazioni dell'interessato alle norme evocate dalla Sezione della circolazione, la multa inflittagli dev'essere ridotta in tale misura;
che il parziale accoglimento del ricorso giustifica di soprassedere al prelievo di oneri processuali dell'odierno giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 47 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a _________ _________ è inflitta una multa di fr. 60.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 20.– e alle spese di fr. 30.–.
2. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.
3. Intimazione a:
_________ _________, _________, Sezione della circolazione, _________.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).