Appellant v. Traffic Authority: Insufficient and Late Payment of Parking Fine
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant challenged a fine issued by the traffic authority for exceeding an authorized parking duration, asserting the fine had been paid. The court rejected the appeal, reasoning that although the appellant made a payment, it was both late (after the initial 30-day disciplinary payment deadline expired) and for an insufficient amount, meaning the fine remained unpaid under the proper, now ordinary, procedure, thus affirming the lower authority's decision and imposing costs on the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 15 LPContr, Art. 90 cifra, Art. 273 PP, Art. 272 PP; Appellant v. Traffic Authority: Insufficient and Late Payment of Parking Fine: The court rejected the appeal, reasoning that although the appellant made a payment, it was both late (after the initial 30-day disciplinary payment deadline expired) and for an insufficient amount, meaning the fine remained unpaid under the proper, now ordinary, procedure, thus affirming the lower authority's decision and imposing costs on the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final orders, this article pertains to the offense that justified the initial fine and the dismissal of the appeal against it.
Cited in the final orders, this refers to the procedural law governing the administrative appeal that was dismissed.
Cited in the reasoning preceding the dispositive, it justifies the imposition of court fees and costs upon the unsuccessful appellant.
Testo completo
Incarto n. 30.2003.160/KRM 12873/002 · Bellinzona 2 ottobre 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso 5 maggio 2003 presentato da
_________ _________, domiciliato a _________, contro la decisione 25 aprile 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________, viste le osservazioni 3 giugno 2003 presentate dalla Sezione della circolazione, ___________, le contro-osservazioni 28 maggio 2003 della Polizia della Città di _________;
le osservazioni 29 agosto 2003 del ricorrente alle citate contro-osservazioni;
letti ed esaminati gli atti.
ritenuto in fatto
A. La Sezione della circolazionecon decisione 25 aprile 2003 ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 40.--, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.-- e delle spese di fr. 10.--., per i seguenti motivi:
*"ha posteggiato il veicolo* _________ *superando la durata di parcheggio autorizzata."*
Fatti accertati il 17 dicembre 2002 in territorio di _________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 48 cpv. 8 OSStr.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale _________ _________ si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
Sostiene di avere pagato la multa disciplinare tempestivamente.
C. La Sezione della circolazione con scritto 3 giugno 2003 propone si astiene dal formulare osservazioni.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
2. Il 17 dicembre 2002 è
stata inflitta a _________ _________ da parte della Polizia comunale di _________una multa disciplinare di fr. 40.- ed è stato assegnato un termine di 30
giorni per il pagamento.
Questo termine è scaduto infruttuoso il 16 gennaio 2003 e la Polizia ha inviato al ricorrente il 5 febbraio 2003 un rapporto di contravvenzione con l'invito a formulare eventuali osservazioni entro 15 giorni e con l'indicazione che la multa non poteva più essere pagata nella procedura disciplinare essendo avviata la procedura ordinaria.
3. Nel frattempo, con ordine bancario 2 febbraio 2003 (cfr. documento prodotto il 29 agosto 2003), _________ _________ ha fatto accreditare alla Polizia comunale di _________ la somma di fr. 38.-.
Questo pagamento, oltre ad essere di importo inferiore al dovuto e avere così creato difficoltà di contabilizzazione (vedi lettera 28 maggio della Polizia di _________), è tardivo e non è idoneo a liberare il debitore.
Dopo il 16 gennaio 2003 la multa non è più da pagare in procedura disciplinare alla Polizia comunale di _________, bensì in procedura ordinaria alla Sezione della circolazione, alla quale è stato trasmesso il rapporto di contravvenzione da parte della Polizia comunale.
La multa inflitta, peraltro confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge, risulta pertanto non pagata.
Il ricorso va così respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. art. 90 cifra 1 LCS, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 5 maggio 2003 è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Sezione della circolazione, ___________, _________ _________, _________,
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).