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30.2003.140 • PP TI 30.2003.140 Generato dall'IA

Appeal Overturned: Cell Phone Violation Doubt

Numero d'incarto 30.2003.140
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant appealed a fine imposed for driving a vehicle on September 30, 2002, while using a cell phone without a hands-free device, asserting he was driving a different vehicle that day and was elsewhere conducting business, supported by a client's written declaration. The court reasoned that police findings do not inherently carry a presumption of truth, and upon comparing the officer's statement with the appellant's defense, the judge could not reach the conviction that the appellant committed the violation, leading to the decision to uphold the appeal, overturn the original penalty, and waive procedural fees due to lingering doubts.

Regesto Legislator

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Art. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 31 cpv. 1 LCS, Art. 3 cpv. 1 ultima, art. 90 n. 1 LCS, art. 3 cpv. 1 ONC; Appeal Overturned: Cell Phone Violation Doubt: The court reasoned that police findings do not inherently carry a presumption of truth, and upon comparing the officer's statement with the appellant's defense, the judge could not reach the conviction that the appellant committed the violation, leading to the decision to uphold the appeal, overturn the original penalty, and waive procedural fees due to lingering doubts.

Parole chiave

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violazioni delle norme procedurali uso del telefono cellulare alla guida violazione semplice della LCStr sequestro di un veicolo agente di polizia fissazione della multa Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 4 LPContr
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art.
Art. 12 LPContr
4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
Art. 31 cpv. 1 LCS
Cited in the final orders as one of the legal provisions considered for annulling the challenged decision.
Art. 3 cpv. 1 ultima
1 LCS il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza; la sua attenzione non dev'essere distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori del suono (art. 3 cpv. 1 ultima frase ONC);
art. 90 n. 1 LCS
Cited in the final orders as one of the legal provisions considered for annulling the challenged decision.
art. 3 cpv. 1 ONC
Cited in the final orders as one of the legal provisions considered for annulling the challenged decision.
art. 1 segg. LPContr
Cited in the final orders regarding the procedural aspects governing the appeal.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 31 cpv. 1 LCS

Cited in the final orders as one of the legal provisions considered for annulling the challenged decision.

art. 90 n. 1 LCS

Cited in the final orders as one of the legal provisions considered for annulling the challenged decision.

art. 3 cpv. 1 ONC

Cited in the final orders as one of the legal provisions considered for annulling the challenged decision.

art. 1 segg. LPContr

Cited in the final orders regarding the procedural aspects governing the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 30.2003.140/AMM 11121/003 · Bellinzona 4 agosto 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 16 aprile 2003 presentato da

___________ ___________, ___________ (rappresentato dalla ___________ protezione giuridica, ___________) contro la decisione n. _____/______ del ___________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, ___________, viste le osservazioni del 29 aprile 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenutoin fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del 4 aprile 2003, ha inflitto a ___________ ___________ una multa di fr. 100.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per il seguente fatto accertato il 30 settembre 2002 in territorio di Lugano:

"*ha circolato con il veicolo* ___________ *impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo 'mani libere'. LCS art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1; ONC art. 3 cpv. 1*";

che ___________ ___________è insorto contro tale decisione con un ricorso del 16 aprile 2003 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio;

che in uno scritto del 29 aprile 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 31 cpv. 1 LCS il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza; la sua attenzione non dev'essere distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori del suono (art. 3 cpv. 1 ultima frase ONC);

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS); per l'impiego, durante la guida, di un telefono senza dispositivo "mani libere" l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (___________) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.–;

che la Sezione della circolazione ha multato l'interessato, come detto, per essere circolato con il veicolo targato ___________ impiegando durante la guida un telefono senza dispositivo "mani libere" (decisione impugnata, con rinvio al rapporto di contravvenzione e alle contro-osservazioni stese dalla polizia cantonale);

che il ricorrente fa valere la sua estraneità ai fatti rimproveratigli, adducendo di non essere circolato il

30 settembre 2002 con la vettura indicata nel rapporto di contravvenzione (___________,

guidata quel giorno dalla figlia), ma con l'altra vettura in suo possesso (una ___________targata ___________: osservazioni del 10 dicembre 2002 e del 22

gennaio 2003 cui rinvia il ricorso, pag. 2 nel mezzo);

che, sempre stando all'interessato, all'ora indicata nel rapporto di contravvenzione egli si trovava "da un cliente in un'altra parte della città", circostanza confermata dalla dichiarazione scritta resa dallo stesso cliente il 14 aprile 2003 allegata al ricorso);

che il ricorrente adombra in definitiva un accertamento inesatto dei fatti da parte della polizia cantonale; donde il postulato annullamento della decisione impugnata;

che le constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza; rientra dunque nelle attribuzioni dell'autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell'accertamento, esaminando la pertinenza della descrizione dei fatti e tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;

che in concreto, raffrontando le dichiarazioni dell'agente di polizia con la versione fornita dal ricorrente, questo giudice non riesce a pervenire al convincimento che quest'ultimo sia effettivamente circolato con il proprio veicolo impiegando un cellulare durante la guida;

che del resto anche la Sezione della circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali e della testimonianza scritta allegata al gravame, ha rinunciato a formulare osservazioni rimettendosi al giudizio dell'autorità di secondo grado;

che, persistendo dubbi e incertezze, l'interessato deve in definitiva essere prosciolto dall'addebito;

che si giustifica pertanto di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;

per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. Intimazione a:

– ___________ ___________, ___________, – ___________ protezione giuridica, ___________, – Sezione della circolazione, ___________.

Il giudice: La segretaria: