Traffic Fine Upheld for Non-Compliant Vehicle Tread Depth
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant contested a traffic fine imposed for operating a vehicle with two tires lacking sufficient anti-skid tread depth, as established on a specific date. The court reasoned that the individual was sanctioned for the act of driving a non-compliant vehicle, irrespective of later regularization or claims of not being the owner, as the violation falls under the legal requirement for vehicles to be in perfect safety and conformity with regulations, thereby upholding the initial decision while exceptionally waiving court fees and costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 29 cpv. 1 prima, Art. 273 PP, Art. 272 PP, art. 29 e 93 n. 2 LCS; Traffic Fine Upheld for Non-Compliant Vehicle Tread Depth: The court reasoned that the individual was sanctioned for the act of driving a non-compliant vehicle, irrespective of later regularization or claims of not being the owner, as the violation falls under the legal requirement for vehicles to be in perfect safety and conformity with regulations, thereby upholding the initial decision while exceptionally waiving court fees and costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese articles form the substantive basis for upholding the original decision regarding the traffic offense.
These articles concerning vehicle safety regulations and related provisions were cited in conjunction with the substantive legal basis for the ruling.
Cited as the procedural basis for governing the appeal process, although the main procedural act in the dispositive is the cost ruling.
This order dictates that no court fees or costs are to be collected for the judgment.
Testo completo
Incarto n. 30.2003.138/AMM 11334/004 · Bellinzona 25 luglio 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Isabella Marchetti per statuire sul ricorso del 14 aprile 2003 presentato da
__________ __________, __________ contro la decisione n. __________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________, viste le osservazioni del 23 aprile 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 4 aprile 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 200.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 12 gennaio 2003 in territorio di __________:
*"Ha circolato con il veicolo* __________ *avente 2 copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti*";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 29 e 93 n. 2 LCS; 58 cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2 OETV;
che __________ __________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 14 aprile 2003 nel quale chiede in sostanza l'annullamento o la riduzione della multa;
che nelle sue osservazioni del
23 aprile 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 29 cpv. 1 prima frase LCS un veicolo può circolare soltanto se è in perfetto stato di sicurezza e conforme alle prescrizioni; gli pneumatici devono presentare, su tutta la larghezza del battistrada, un profilo di almeno 1.6 mm di profondità (art. 58 cpv. 4 seconda frase OETV);
che chiunque conduce un veicolo di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni è punito con l'arresto o con la multa (art. 93 n. 2 prima frase LCS); per la guida di un veicolo a motore con *uno* pneumatico difettoso, l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.–;
che la Sezione della circolazione ha multato l'insorgente, come detto, per essere circolato con un'autovettura "avente 2 copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti" (decisione impugnata; cfr. anche, nel dettaglio, il rapporto di contravvenzione del 27 gennaio 2003);
che il ricorrente non nega di aver commesso l'infrazione rimproveratagli, ma fa valere in sostanza di non essere proprietario del veicolo in rassegna, i cui *quattro* pneumatici sarebbero stati per altro sostituiti nei termini concordati per telefono con un agente di polizia ai fini della verifica;
che l'interessato non è stato tuttavia multato in qualità di proprietario o detentore dell'automobile non conforme, ma per essere *circolato* con siffatto veicolo in violazione degli art. 29 cpv. 1, 93 n. 2 LCS e 58 cpv. 4 OETV;
che la successiva regolarizzazione del veicolo non basta altresì – con ogni evidenza – a esimere l'insorgente da una sanzione per avere contravvenuto alle predette norme della circolazione stradale, e ciò a prescindere da eventuali indicazioni contrarie fornite da agenti di polizia di cui difetta per di più qualsiasi riscontro istruttorio;
che la multa inflitta è, per finire, proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e alla buona volontà mostrata dall'interessato nel conformarsi alle prescrizioni legali, come pure contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso, sprovvisto di buon diritto, deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata confermata;
che le circostanze del caso giustificano, in via eccezionale, di soprassedere al prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 29 e 93 n. 2 LCS; 58 cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
– __________ __________, __________, – Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).