Appeal Inadmissibility Due to Untimely Italian Resubmission of German Document
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant filed a recourse against a traffic authority's fine for speeding within a populated area, but the appeal was written in German, prompting the court to issue a mandatory ten-day deadline for resubmission in Italian as required by procedural law. The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to rectify the defect within the stipulated deadline, reasoning that the requirement for submissions to be in Italian is an imperative Cantonal legal norm established under the Cantons' autonomous authority to determine the language used in dealings with their bodies.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 LPContr, Art. 5 cpv. 1 LPContr, Art. 116 vCost, Art. 70 cpv. 2 Cost, Art. 15 LPContr; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Italian Resubmission of German Document: The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to rectify the defect within the stipulated deadline, reasoning that the requirement for submissions to be in Italian is an imperative Cantonal legal norm established under the Cantons' autonomous authority to determine the language used in dealings with their bodies.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in order 1 as the basis for declaring the appeal inadmissible due to non-compliance with legal requirements after a corrective order.
Cited in order 2 to impose the judicial fee and costs on the appellant.
Testo completo
Incarto n. 30.2003.134/pg 11301/002 · Bellinzona 24 luglio 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 8 aprile 2003 presentato da
__________ __________, __________ __________, contro la decisione 4 aprile 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________, letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto ed in diritto
A. L'
8 aprile 2003 __________ __________ ha inoltrato ricorso contro la decisione 4 aprile 2003 con cui la Sezione della circolazione gli ha inflitto una multa di fr. 340.-, oltre che fr. 80.- di tassa di giustizia e fr. 30.- di spese, per aver
circolato con l'autovettura targata __________ nell'abitato di __________a velocità superante i 50 km/h ivi prescritti.
L'allegato era redatto in lingua tedesca.
B. In data 17 aprile 2003 questa Autorità ha scritto al ricorrente quanto segue:
*"in possesso del suo scritto citato a margine le comunico che, conformemente alle norme stabilite dagli articoli 4 e 5 della Legge di procedura per le contravvenzioni:*
*art. 4* *3* *Il ricorso deve contenere:*
*a) la menzione della decisione impugnata;*
*b) una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;*
*c) una breve motivazione;*
*d) le conclusioni.*
*Al ricorso devono essere allegati la decisione impugnata e ogni altro documento.*
*art. 5* *1 Il ricorso deve essere scritto in lingua italiana e firmato dalla parte o dal suo procuratore.*
*art. 5* *2 Errori di scrittura o di calcolo possono essere rettificati in ogni momento.*
*In applicazione dell'art. 6 LPContr, con la presente le viene assegnato un termine perentorio di 10 giorni per ripresentare il ricorso in lingua italiana, nella forma indicata, con la comminatoria che, trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile."*
C. Il termine assegnato al ricorrente è scaduto infruttuoso.
D. Giusta l'art. 5 cpv. 1 LPContr il ricorso deve essere scritto in lingua italiana. Si tratta di una norma imperativa, inserita nella legge dal competente organo legislativo, nell'esercizio di poteri cantonali autonomi. Spetta difatti esclusivamente ai Cantoni stabilire quali lingue possono essere usate nelle relazioni con i loro organi (cfr. DTF 83 III 56 relativo all'art. 116 vCost.; v. ora l'art. 70 cpv. 2 Cost.).
E. Secondo l'art. 6 LPContr i ricorsi che non adempiono i requisiti di legge vengono rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, decorso tale termine, essi saranno dichiarati irricevibili.
Nella fattispecie, il ricorrente non ha provveduto a sanare il vizio riscontrato nel suo gravame, malgrado egli sia stato avvisato delle conseguenze. Il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile. Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, visti gli artt. 4, 5, 6, 7, 15 LPContr, dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 8 aprile 2003 inoltrato da __________ __________, __________ __________, è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Sezione della circolazione, __________, __________ __________, __________,
Il presidente: Il cancelliere: