Illicit Parking Fine Upheld Despite Personal Circumstances
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court rejected an appeal against a fine imposed for the illicit parking of a vehicle on private property duly marked with a prohibitive sign authorized by the justice of the peace. The appellant admitted to the infraction but sought annulment based on personal circumstances, including not receiving initial documentation due to separation and a brief parking duration for a delivery, while the property owner reported the vehicle was parked for over an hour; the court found the arguments insufficient to overturn the decision, confirming the fine as proportionate to the offense, but exceptionally waived the costs of the appeal proceedings due to the appellant's declared unemployment and pending divorce.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 375bis CPC, Art. 375ter cpv. 2 CPC, art. 375bis e 375ter CPC, 1 segg. LPContr; Illicit Parking Fine Upheld Despite Personal Circumstances: The appellant admitted to the infraction but sought annulment based on personal circumstances, including not receiving initial documentation due to separation and a brief parking duration for a delivery, while the property owner reported the vehicle was parked for over an hour; the court found the arguments insufficient to overturn the decision, confirming the fine as proportionate to the offense, but exceptionally waived the costs of the appeal proceedings due to the appellant's declared unemployment and pending divorce.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese articles were cited as the legal basis for confirming the contested decision to uphold the fine for illegal parking.
This provision, related to the law governing administrative appeals, was cited in conjunction with the articles of the CPC in the basis for the decision to dismiss the appeal.
Testo completo
Incarto n. 30.2003.132/AMM 9832/009 · Bellinzona 17 settembre 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 1° aprile 2003 presentato da
__________ __________, __________ contro la decisione n. __________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________, viste le osservazioni del 5 maggio 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del
21 marzo 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 50.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati il 3 febbraio 2003 in territorio di Lugano:
*"Ha illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo* __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace*";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC;
che __________ __________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 1° aprile 2003 in cui chiede in sostanza l'annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del
5 maggio 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 375bis CPC l'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (cpv. 1); il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.– a fr. 500.– (cpv.
2 prima frase);
che in caso di violazione del divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC);
che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere "illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace" (cfr. la decisione impugnata, con riferimento al rapporto di denuncia del 3 febbraio 2003 agli atti);
che l'insorgente non nega di aver commesso l'infrazione rimproveratagli, il ricorso esaurendosi nelle seguenti considerazioni:
*– causa mia separazione non ho ricevuto gli atti della presente infrazione; di fatto io abito temporaneamente in via* __________.*
*– Mia moglie mi ha fatto pervenire unicamente la vostra risoluzione e il decreto di multa.*
*– Ho parlato con la direzione della Spett.* __________, nella persona della signora* __________,
alla quale ho dichiarato di essermi recato sia agli sportelli della Banca* __________che nell'agenzia viaggi* __________ __________, e cioè
dagli inquilini del posteggio occupato.*
*– Per onore di verità ho però ammesso di essermi recato in un negozio di fronte per consegnare una busta; ho impiegato 5 minuti per questa operazione.*
*– La signora* __________, molto gentilmente, ha compreso la situazione e si rimette a vostra disposizione.*
*Scusandomi dell'inconveniente sia con la Sua persona che con la signora* __________, spero vogliate rinunciare al decreto citato*;
che le argomentazioni ricorsuali non consentono tuttavia di discostarsi dalla decisione impugnata, tanto meno ove si consideri come in una successiva lettera del 2 maggio 2003 – cui l'insorgente non ha presentato osservazioni – lo stesso denunciante ha
rilevato che "*il signor* __________, gestore del* __________ha constatato l'autovettura parcheggiata per più di un'ora negli spazi
destinati all'agenzia*", sebbene "*al momento della constatazione nei locali* __________ *non c'erano clienti*";
che il denunciante, nel medesimo scritto, ha concluso per il mantenimento della denuncia;
che, in simili circostanze, il ricorso non può dunque trovare accoglimento, la multa inflitta essendo per altro proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che la precaria situazione finanziaria allegata dal ricorrente in una lettera del 5 maggio 2003 ("*sono disoccupato e in attesa di divorzio*"), pur non giustificando la riduzione di una multa di siffatta esiguità, induce questo giudice a soprassedere
– in via eccezionale – al prelievo degli oneri dell'attuale giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.
3. Intimazione a:
__________ __________, __________, Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La segretaria: