Manager Fined for Failure to Notify Police Upheld, Permit Violation Fine Overturned
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant, manager of a restaurant, challenged two fines: one for failing to notify police of five arriving guests, and another for allowing the company she represented to manage the establishment without the required permit. The court partially granted the appeal by annulling the fine related to the company's management without authorization because the liability for such infractions rests with the legal entity's organs, and the appellant was not proven to be an organ of the legal entity; however, the court confirmed the fine for the failure to notify guests, as the appellant, in her capacity as manager, could not shift personal responsibility for this violation despite arguing external influence, and deemed the corresponding penalty appropriate within legal limits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 3 cpv. 1 lett. b LEsPub, Art. 28 LEsPub, Art. 53 cpv. 3 LEsPub, Art. 66 cpv. 1 prima, Art. 7 DPA; Manager Fined for Failure to Notify Police Upheld, Permit Violation Fine Overturned: The court partially granted the appeal by annulling the fine related to the company's management without authorization because the liability for such infractions rests with the legal entity's organs, and the appellant was not proven to be an organ of the legal entity; however, the court confirmed the fine for the failure to notify guests, as the appellant, in her capacity as manager, could not shift personal responsibility for this violation despite arguing external influence, and deemed the corresponding penalty appropriate within legal limits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision, cited in the final decision, governs the penalty (fine) for infractions of the law, justifying the confirmation of one of the initial decisions.
This provision, cited in the final decision, establishes the manager's responsibility for guest notifications, forming the basis for the confirmed penalty.
This provision, cited in the final decision, relates to the required departmental authorization, the lack of which was the basis for the decision that was annulled.
This provision, cited in the final decision, sets the conditions for opening and managing a public establishment, relating to the annulled decision regarding operating without authorization.
This regulation provision, cited in the final decision, concerns the modalities of guest notification, relevant to the confirmed penalty.
This regulation provision, cited in the final decision, concerns the modalities of guest notification, relevant to the confirmed penalty.
This regulation provision, cited in the final decision, concerns the modalities of guest notification, relevant to the confirmed penalty.
Cited in the final decision regarding the overall legal framework applied.
Cited in the final decision regarding the overall legal framework applied.
This provision of Cantonal Law on Administrative Procedure, cited in the final decision, relates to the procedure followed in the appeal.
This provision, cited in the final decision's reference section, relates to the administrative procedures regarding notifications.
This provision, cited in the final decision's reference section, relates to the administrative procedures regarding notifications.
This provision, cited in the final decision's reference section, relates to the administrative procedures regarding notifications.
Cited in the final decision's reference section regarding the regulation framework.
Cited in the final decision's reference section regarding the regulation framework.
Cited in the final decision's reference section regarding the regulation framework.
Cited in the final decision's reference section regarding the regulation framework.
Cited in the final decision's reference section regarding penalties.
Cited in the final decision's reference section regarding notification obligations.
Cited in the final decision's reference section regarding operating authorization.
Cited in the final decision's reference section regarding requirements for public establishments.
Cited in the final decision's reference section regarding Cantonal Procedural Law, relevant for the admissibility of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 30.2003.126 30.2003.127 · Bellinzona 10 luglio 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 7 aprile 2003 presentato da
________ ________, ________ (difesa dall'avv. ________ ________, ________) contro
le decisioni n. (________)________ /________ e (________)________/________ del 21 marzo 2003 emesse dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ________,
viste le osservazioni del 23 aprile 2003 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
chela Sezione dei permessi e dell'immigrazione,con decisione n. (________)________ /________ del 21 marzo 2003, ha inflitto a ________ ________ una multa di fr. 300.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr.
20.–, per avere omesso di notificare – quale gerente del ristorante villa ________di ________ – l'arrivo di 5 ospiti al competente posto di polizia
(fatti avvenuti a fine maggio/inizio giugno 2002);
che la medesima autorità, con decisione n. (________)________ /________ dello stesso giorno, ha inflitto all'interessata la medesima sanzione per avere consentito, quale rappresentante della ________ Sagl, che tale società assumesse la gestione dell'omonimo esercizio pubblico, dal 30 maggio al 3 giugno 2002, sprovvista della necessaria autorizzazione dell'ufficio permessi;
che tali risoluzioni sono state emesse in applicazione degli art. 3, 28, 53 cpv. 3 e 66 LEsPub; 78 a 81 RLEsPub; 4, 10 e 13 DENot;
che ________ è insorta contro tali decisioni con un unico ricorso del 7 aprile 2003 in cui postula "l'annullamento di una delle due multe" e "la riduzione dell'unica multa inflitta";
che nelle sue osservazioni del
23 aprile 2003 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione propone di respingere il gravame e di confermare le decisioni impugnate;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine;
che le domande della
ricorrente intese a richiamare incarti relativi a un procedimento civile "________-__________ c/ ________ a ________ " e uno penale
"promosso da Simone a Marca c/ avv. Vittorio Mariotti" non meritano accoglimento, tali atti istruttori non apparendo suscettibili d'influire sull'esito del giudizio;
che per l'art. 3 cpv. 1 lett. b LEsPub un esercizio pubblico può essere aperto e gestito se il gerente è in possesso – fra l'altro – dell'autorizzazione dipartimentale di cui all'art. 28 LEsPub;
che giusta l'art. 53 cpv. 3 LEsPub il gerente di un esercizio pubblico con alloggio è altresì responsabile delle notifiche degli ospiti alla polizia, secondo le modalità stabilite dagli art. 4, 10 e 13 DENot;
che l'art. 66 cpv. 1 prima frase LEsPub commina per le infrazioni alla legge e al regolamento una multa da fr. 50.– a fr. 10 000.–; sono punibili il gestore, il gerente, il titolare della patente e i loro rappresentanti (art. 66 cpv. 2 lett. a LEsPub);
che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha sanzionato l'interessata, da un lato, per avere consentito
– quale rappresentante della ________ Sagl – che tale società assumesse la gestione dell'omonimo ristorante sprovvista della necessaria autorizzazione dell'ufficio permessi (decisione n. (________)________ /________);
che la ricorrente si duole al riguardo di come "*la multa inflitta alla* ________ *Sagl doveva essere emessa solo se gli amministratori della Sagl (avv.* ________ ________ *e dottor* ________ ________) fossero stati al corrente del fatto e fossero stati per qualche verso coinvolti nell'irregolarità*" (ricorso, punto 3);
che la ________ Sagl, come qualsiasi altra persona giuridica, manca della capacità delittuosa (*universitas delinquere non potest*: DTF 97 IV 203); una persona giuridica è punibile in altre parole solo qualora una legge federale (p. es. l'art. 7 DPA) o il diritto cantonale lo preveda espressamente, ciò che non è il caso nella specie;
che quando un'infrazione è commessa nell'ambito di una persona giuridica sono punibili le persone fisiche che hanno agito – o omesso di agire – nella loro qualità di *organi* (DTF
105 IV 172, 97 IV 202; v. anche Killias, Précis de droit pénal général, 2ª edizione, pag.
82 n. 611);
che, in concreto, dall'estratto del registro di commercio della ________ Sagl (reperibile sul sito ________) risultano quali soli organi della società i gerenti indicati dalla ricorrente, ossia l'avv. ________ e il dr. ________;
che invano si cercherebbe altresì nel fascicolo processuale qualsiasi elemento che permetta di considerare altrimenti la ricorrente quale organo della società, foss'anche solo di fatto, non bastando al riguardo che l'interessata si sia dichiarata "rappresentante" della società nei confronti dell'Ufficio dei permessi (cfr. il rapporto 2 luglio 2002 dell'isp. ________ e il verbale d'interrogatorio allegato);
che su questo punto il ricorso si rivela di conseguenza provvisto di buon diritto;
che l'autorità di primo grado ha multato inoltre l'interessata per avere omesso di notificare – quale gerente del ristorante villa ________ di ________ – l'arrivo di 5 ospiti al competente posto di polizia (decisione n. (________)____________/____);
che in proposito la ricorrente non nega l'infrazione rimproveratale, che considera tuttavia di "*marginale importanza*", essendo essa "*stata indotta a concedere il pernottamento dal comportamento subdolo e malvagio della persona prestatasi ad agire per conto della signora* ________ *a* ________, la quale ha agito con un comportamento altrettanto squalificante*" (ricorso, punto 2);
che il possibile coinvolgimento di terzi nell'infrazione, contrariamente al parere della ricorrente, non consente tuttavia di sminuire le responsabilità personali della gerente nella violazione perpetrata alle già citate norme sulla notifica di ospiti;
che la multa inflitta alla ricorrente per siffatto reato è, in definitiva, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che nella misura in cui conclude per "la riduzione dell'unica multa inflitta", il ricorso è destinato perciò all'insuccesso;
che l'esito del gravame giustifica di soprassedere al prelievo di oneri processuali dell'odierno giudizio e all'attribuzione di ripetibili;
per questi motivi, visti gli art. 3, 28, 53 cpv. 3 e 66 LEsPub; 78 a 81 RLEsPub; 4, 10 e 13 DENot; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione n. (________)________ ___/_____ del
21 marzo 2003 è annullata, mentre la decisione n. (________)________ /________dello stesso ________ 2003 è confermata.
2. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.
3. Intimazione a:
– ________ ________, ________, – avv. ________ ________, ________, – Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ________.
Il giudice: La segretaria: