Environmental Authority Fine Appeal for Hunting Violations
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed a fine imposed by the environmental authority for hunting violations committed on three separate occasions, specifically for stalking and shooting deer within 50 meters of a cantonal road and for hunting from a vehicle with a loaded weapon less than 50 meters from the road. The court determined that the appellant did not contest the facts of the violations and that the original fine was proportionate to the objective gravity of the offenses, which occurred on multiple occasions and involved actions the appellant admitted knowing were prohibited. Therefore, the court rejected the appeal and confirmed the initial decision, though it exceptionally waived the costs of the current proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 54 RALCC, Art. 3 LCC, Art. 41 prima, Art. 1 segg. LPContr, Art. 54 lett. b, c RALCC; Environmental Authority Fine Appeal for Hunting Violations: The court determined that the appellant did not contest the facts of the violations and that the original fine was proportionate to the objective gravity of the offenses, which occurred on multiple occasions and involved actions the appellant admitted knowing were prohibited. Therefore, the court rejected the appeal and confirmed the initial decision, though it exceptionally waived the costs of the current proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final orders (implied through the list of articles considered) as the basis for the court's jurisdiction to hear the appeal, though the appeal was ultimately rejected.
Cited in the final orders as part of the articles considered for the decision, relating to the procedure.
Cited in the final orders as part of the articles considered for the decision, relating to the substantive legal violation confirmed by the decision.
Cited in the final orders as part of the articles considered for the decision, relating to the penalty for the violation confirmed by the decision.
Cited in the final orders as part of the articles considered for the decision, relating to the penalty framework.
Cited in the final orders as part of the articles considered for the decision, relating to the definition of hunting activities that were violated.
Testo completo
Incarto n. 30.2003.123/AMM 92/2003 · Bellinzona 9 luglio 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 2 aprile 2003 presentato da
________ ________, ________ contro la decisione n. ________ del ________ 2003 emessa dalla Divisione dell'ambiente, ________, viste le osservazioni del 17 aprile 2003 presentate dalla Divisione dell'ambiente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Divisione dell'ambiente, con decisione del
7 marzo 2003, ha inflitto a ________ ________ una multa di fr. 200.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.–, per avere, il 22, 23 e 29 novembre 2002 in territorio di ________:
*– cacciato, a due riprese in data 22 e 23 novembre 2002, ad una distanza inferiore ai 50 metri dalla strada cantonale, appostandosi e sparando in direzione di due cerbiatti, uccidendoli;*
*– cacciato, in data 29 novembre 2002, rimanendo appostato all'interno della propria auto, con arma carica, pertanto ad una distanza inferiore ai 50 metri dalla strada cantonale*;
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 41 e 44 cpv. 2 LCC; 54 lett. b, c RALCC;
che ________ ________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 2 aprile 2003 in cui postula una riduzione della multa;
che nelle sue osservazioni del
17 aprile 2003 la Divisione dell'ambiente propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice e la legittimazione attiva dell'insorgente sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è – sotto questo profilo – ricevibile;
che ci si potrebbe interrogare sulla tempestività dell'impugnativa, giacché il ricorso del 2 aprile 2003 – spedito per raccomandata il giorno successivo – è stato presentato 26 giorni dopo l'emanazione della querelata decisione;
che la questione non merita tuttavia disamina, il gravame dovendo essere respinto – comunque sia – per i motivi esposti in appresso;
che per l'art. 54 RALCC è vietato appostarsi e cacciare a meno di 50 m dalle strade cantonali (lett. b ultima frase), come pure sparare da veicoli a trazione fermi o in moto e portare armi cariche sugli stessi (lett. c); è considerato esercizio della caccia ogni atto di preparazione, attuazione o conclusione di interventi volti alla ricerca o all'attesa di mammiferi e uccelli viventi allo stato selvatico allo scopo di catturarli o abbatterli (art. 3 LCC);
che chiunque contravviene alle predette disposizioni, intenzionalmente o per negligenza, è punito con una multa fino a fr. 20 000.– (art. 41 prima frase LCC);
che la Divisione dell'ambiente ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere:
*– cacciato, a due riprese in data 22 e 23 novembre 2002, ad una distanza inferiore ai 50 metri dalla strada cantonale, appostandosi e sparando in direzione di due cerbiatti, uccidendoli;*
*– cacciato, in data 29 novembre 2002, rimanendo appostato all'interno della propria auto, con arma carica, pertanto ad una distanza inferiore ai 50 metri dalla strada cantonale*;
che il ricorrente non nega di aver commesso le infrazioni ravvisate dall'autorità di primo grado, ma si duole di non aver "*mai pensato di ricevere una multa così salata per un banale fatto che a mio avviso non comporta l'intervento di un legale per intraprendere una causa. Resta a voi la decisione di diminuire questo importo e le cose verranno appianate*";
che le argomentazioni ricorsuali non consentono tuttavia di sminuire la gravità oggettiva delle infrazioni da egli perpetrate alle norme sulla caccia, tanto meno ove si consideri come le violazioni sono state commesse in tre distinte occasioni (il 22, il 23 e il 29 novembre 2002) e come l'interessato abbia ammesso di sapere "perfettamente che era vietato rimanere appostati in auto con arma carica" (verbale d'interrogatorio del 29 novembre 2002, pag. 2 in alto);
che invano si cercherebbe per il resto nel ricorso ogni censura atta a sovvertire la decisione impugnata, né dal fascicolo processuale emergono elementi che permettano di confutare i fatti ivi descritti;
che la multa inflitta risulta in definitiva proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che nella misura in cui è ricevibile, il ricorso – infondato – deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata confermata;
che la natura particolare dell'impugnativa giustifica nondimeno – in via eccezionale – di soprassedere al prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 3, 41 e 44 cpv. 2 LCC;
54 lett. b, c RALCC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.
3. Intimazione a:
– ________ ________, ________, – Divisione dell'ambiente, ________.
Il giudice: La segretaria: