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30.2003.113 • PP TI 30.2003.113 Generato dall'IA

Appeal Against Fine for Unauthorized Pheasant Release

Numero d'incarto 30.2003.113
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual appealed a fine imposed by the environmental division for organizing the purchase and attempted release of 22 pheasants for hunting purposes without the necessary authorization, which violates cantonal hunting regulations concerning the release of game birds and the requirement for adequate habitat and marking. The court upheld the original decision and dismissed the appeal because the appellant did not dispute the commission of the offense, and the fact that the attempt was frustrated by enforcement officers, rather than voluntary renunciation, did not mitigate the objective seriousness of the infraction, leading to the conclusion that the imposed fine was proportionate to the offense and within legal limits, though exceptional circumstances warranted waiving court costs.

Regesto Legislator

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Art. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 6 cpv. 1 LCP, Art. 26 LCC, Art. 8 cpv. 5 OCP, Art. 18 cpv. 1 LCP; Appeal Against Fine for Unauthorized Pheasant Release: The court upheld the original decision and dismissed the appeal because the appellant did not dispute the commission of the offense, and the fact that the attempt was frustrated by enforcement officers, rather than voluntary renunciation, did not mitigate the objective seriousness of the infraction, leading to the conclusion that the imposed fine was proportionate to the offense and within legal limits, though exceptional circumstances warranted waiving court costs.

Parole chiave

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regolamentazione della caccia decisione d'esecuzione fissazione della multa costi ambientali natura dell'infrazione reato di pericolo Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 4 LPContr
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti in virtù dell'art.
Art. 12 LPContr
4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti in virtù dell'art. 12 LPContr;
Art. 6 cpv. 1 LCP
This article, concerning cantonal authority to permit wildlife release, was cited in the introductory clause of the dispositive when the appeal was rejected.
Art. 26 LCC
This article was cited in the introductory clause of the dispositive when the appeal was rejected.
Art. 8 cpv. 5 OCP
This article, concerning the duty to mark and announce animal releases, was cited in the introductory clause of the dispositive when the appeal was rejected.
Art. 18 cpv. 1 LCP
20 000.– (art. 18 cpv. 1 LCP e 41 prima frase LCC); il tentativo e la complicità sono anch'essi punibili (art.
Art. 18 cpv. 2 LCP
1 LCP e 41 prima frase LCC); il tentativo e la complicità sono anch'essi punibili (art. 18 cpv. 2 LCP e 41 seconda frase LCC);
Art. 273 PP
Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 6 cpv. 1 LCP

This article, concerning cantonal authority to permit wildlife release, was cited in the introductory clause of the dispositive when the appeal was rejected.

art. 18 cpv. 1 e 2 LCP

This article, concerning penalties for contravening wildlife release rules (and attempt/complicity), was cited in the introductory clause of the dispositive when the appeal was rejected.

art. 8 cpv. 5 OCP

This article, concerning the duty to mark and announce animal releases, was cited in the introductory clause of the dispositive when the appeal was rejected.

art. 26 LCC

This article was cited in the introductory clause of the dispositive when the appeal was rejected.

art. 41 LCC

This article, concerning penalties under the Hunting Law, was cited in the introductory clause of the dispositive when the appeal was rejected.

art. 44 cpv. 2 LCC

This article was cited in the introductory clause of the dispositive when the appeal was rejected.

art. 16 cpv. 1 RALCC

This article, concerning the Cantonal Council's authority regarding wildlife release, was cited in the introductory clause of the dispositive when the appeal was rejected.

art. 1 segg. LPContr

This procedural provision was cited in the introductory clause of the dispositive as the basis for the decision on the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 30.2003.113/AMM 88/2003 · Bellinzona 8 luglio 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 20 marzo 2003 presentato da

__________ __________, __________ contro la decisione n. __________ del __________ 2003 emessa dalla Divisione dell'ambiente, __________, viste le osservazioni dell'11 aprile 2003 presentate dalla Divisione dell'ambiente;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Divisione dell'ambiente, con decisione del

7 marzo 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 200.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.–, per i seguenti

fatti accertati il 15 ottobre 2002 in territorio di __________:

*"*[ha] *organizzato

l'acquisto e tentato, in unione ai signori* __________ __________ *e__________ __________, la messa in libertà senza la necessaria

autorizzazione, di 22 fagiani di piano, a scopo venatorio*";

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 6 cpv. 1 e 18 cpv. 2 LCP; 8 cpv. 5 OCP; 26,

41 e 44 cpv. 2 LCC; 16 cpv. 1 RALCC;

che __________ __________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 20 marzo 2003 in cui postula una riduzione della multa;

che nelle sue osservazioni dell'11 aprile 2003 la Divisione dell'ambiente propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti in virtù dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 6 cpv. 1 LCP i Cantoni possono mettere in libertà selvaggina soltanto se è assicurato un biotopo adeguato ed è garantita una protezione sufficiente; nell'ambito delle sue competenze, il Consiglio di stato – e per esso l'Ufficio caccia e pesca – può autorizzare la messa in libertà di animali selvatici qualora siano adempiute le condizioni sancite dalla predetta norma federale (art. 26 LCC e 16 cpv. 1 RALCC); chi vuole mettere in libertà animali deve in ogni caso marcarli e annunciarli (art. 8 cpv. 5 OCP);

che chiunque contravviene alle predette disposizioni è punito con una multa fino a fr. 20 000.– (art. 18 cpv. 1 LCP e 41 prima frase LCC); il tentativo e la complicità sono anch'essi punibili (art. 18 cpv. 2 LCP e 41 seconda frase LCC);

che la Divisione dell'ambiente ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere "*organizzato l'acquisto e tentato, in unione ai signori* __________ *Codiroli e* __________ __________, la messa in libertà senza la necessaria autorizzazione, di

22 fagiani di piano, a scopo venatorio*";

che il ricorrente non nega di aver commesso l'infrazione ravvisata dall'autorità di primo grado, ma insorge contro "*l'ammontare della multa che mi sembra sproporzionata per il 'solo tentativo' di effettuare un'azione permessa in tutt'Europa e qui negata per motivi, per me, ritenuti non giusti e non solo da me*" (ricorso, primo paragrafo);

che l'interessato sottolinea inoltre come "*di fronte all'ordine di sequestro impartitomi dai 2 guardacaccia, ho dimostrato disponibilità riportando il corpo del reato da dove era partito facilitando e togliendo dall'impaccio i funzionari che avrebbero dovuto pensare, ed era obbligo loro, a sistemare questi fagiani scegliendo fra il porli in voliere adatte non reperibili comodamente o a, come si dice in dialetto, 'tirar loro il collo"* (ricorso, secondo paragrafo);

che le argomentazioni ricorsuali non consentono tuttavia di sminuire la gravità oggettiva dell'infrazione da egli perpetrata alle norme sulla caccia, suscettibile – stando alle constatazioni dell'autorità amministrativa di cui questo giudice non ha motivo di dubitare – di comportare inevitabilmente la morte degli esemplari destinati alla liberazione, "sia perché uccisi da cacciatori o da predatori, sia a causa della mancanza di nutrimento e del freddo durante i mesi invernali" (osservazioni dell'11 aprile 2003, pag. 1 in basso);

che neppure giova all'insorgente prevalersi della mancata realizzazione del reato, ove appena si consideri come – per sua stessa ammissione – il tentativo "è stato frustrato dall'intervento dei guardacaccia" (osservazioni del 3 febbraio 2003, pag. 2 in alto), anziché dalla desistenza spontanea dell'interessato, il quale insiste per di più nel ritenere "ingiusti" i motivi posti a fondamento del divieto oggetto della contravvenzione (ricorso, a metà);

che la multa inflitta risulta in definitiva proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa, alla collaborazione prestata dall'insorgente (ricorso, secondo paragrafo) e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

che il ricorso, infondato, deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata confermata;

che la natura particolare dell'impugnativa giustifica nondimeno – in via eccezionale – di soprassedere al prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio;

per questi motivi, visti gli art. 6 cpv. 1 e 18 cpv. 1 e

2 LCP; 8 cpv. 5 OCP; 26, 41 e 44 cpv. 2 LCC; 16 cpv. 1 RALCC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.

3. Intimazione a:

__________ __________, __________, Divisione dell'ambiente, __________.

Il giudice: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).