Vehicle Emission Fine Reduction Based on Financial Hardship
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant appealed an administrative decision imposing a fine for failing to submit a vehicle for the mandatory periodic exhaust gas emission control by the prescribed deadline, acknowledging the infraction but citing a precarious financial situation and this being a first offense as grounds for reduction. The court confirmed that the undisputed violation of the law regarding vehicle maintenance justified the initial sanction, but considering the appellant's alleged precarious financial status, the court partially accepted the appeal, reducing the fine from 300 to 100 francs and waiving the costs of the current proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 96 ONC, Art. 273 PP, Art. 272 PP, art. 59a cpv. 1 ONC; Vehicle Emission Fine Reduction Based on Financial Hardship: The court confirmed that the undisputed violation of the law regarding vehicle maintenance justified the initial sanction, but considering the appellant's alleged precarious financial status, the court partially accepted the appeal, reducing the fine from 300 to 100 francs and waiving the costs of the current proceeding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble to the orders as part of the legal basis for the original decision being reviewed, which justified the finding of the infraction.
Cited in the preamble to the orders as the legal basis for punishing the violation related to mandatory vehicle maintenance.
Cited in the preamble to the orders as part of the legal basis for the original decision being reviewed.
Cited in the preamble to the orders as part of the legal basis for the original decision being reviewed.
Cited in the preamble to the orders as part of the legal basis for the original decision being reviewed.
Cited in the preamble to the orders as part of the legal basis for the original decision being reviewed.
Cited in the preamble to the orders as the procedural basis for reviewing the appeal in the present judgment.
Testo completo
Incarto n. 30.2003.103/AMM 8877/009 · Bellinzona 4 luglio 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 13 marzo 2003 presentato da
________ ________, ________ contro la decisione n. ________ /________ del ________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, ________, viste le osservazioni del 24 marzo 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 7 marzo 2003, ha inflitto a ________ ________ una multa di fr. 300.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 14 dicembre 2002 in territorio di ________:
*"Ha omesso di sottoporre il veicolo* ________*, entro il termine prescritto, al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni federali*";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCS; 59*a* cpv. 1 e 96 ONC;
che ________ ________ è insorta contro tale decisione con un ricorso del 13 marzo 2003 in cui postula una riduzione della multa;
che in uno scritto del 24 marzo 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 59*a* cpv.
1 prima frase ONC gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio di manutenzione;
che chiunque viola le disposizioni dell'ONC è punito – se non è applicabile alcun'altra disposizione penale – con l'arresto o con la multa (art. 96 ONC);
che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per avere omesso di sottoporre il proprio veicolo al controllo periodico del sistema antinquinamento;
che l'ultimo servizio di manutenzione era scaduto nel marzo 2002 (v. rapporto di contravvenzione del 23 dicembre 2002), ossia oltre otto mesi prima del controllo effettuato dalla polizia cantonale il 14 dicembre 2002;
che la ricorrente non nega di aver commesso l'infrazione ravvisata dall'autorità di primo grado, ma ritiene la multa eccessiva "*in particolare tenuto conto del fatto che è la prima volta che mi succede e, tenendo presente l'attuale precaria situazione economica che rende veramente difficile arrivare alla fine del mese in particolare per quelle famiglie come la nostra che deve mantenere dei figli agli studi*";
che la violazione ascritta all'insorgente, non contestata, giustifica – di per sé – la sanzione inflitta dalla Sezione della circolazione;
che, data la precaria situazione finanziaria allegata dalla ricorrente, si ritiene nondimeno opportuno ridurre la multa inflittale a fr. 100.–, come pure soprassedere al prelievo di oneri processuali dell'odierno giudizio;
che il ricorso va pertanto accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;
per questi motivi, visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCS; 59*a* cpv. 1 e 96 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a ________ ________ è inflitta una multa di fr. 100.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 60.– e alle spese di fr. 20.–.
2. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.
3. Intimazione a:
– ________ ________, ________, – Sezione della circolazione, ________.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).