Speeding Fine Upheld on Credibility of Officer Estimation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appeal challenged a fine issued for driving approximately 85 km/h in a zone clearly signed for a maximum speed of 60 km/h, with the appellant disputing the exact speed being over 75 km/h. The court upheld the initial decision, reasoning that the officers' estimation of 85 km/h, based on their experience as radar operators, was credible and should not be doubted; furthermore, the court noted that even accepting the appellant's contested speed of 75 km/h (an excess of 15 km/h over the limit) would still warrant a fine equal to or greater than the imposed CHF 200, leading to the dismissal of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 27 cpv. 1 prima, Art. 22 cpv. 1 prima, Art. 273 PP, Art. 272 PP; Speeding Fine Upheld on Credibility of Officer Estimation: The court upheld the initial decision, reasoning that the officers' estimation of 85 km/h, based on their experience as radar operators, was credible and should not be doubted; furthermore, the court noted that even accepting the appellant's contested speed of 75 km/h (an excess of 15 km/h over the limit) would still warrant a fine equal to or greater than the imposed CHF 200, leading to the dismissal of the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision defines the penalty for violating traffic regulations, which is the subject of the upheld decision.
This provision, concerning the duty to observe traffic signs, forms the substantive basis for the initial violation.
Cited in the grounds for judgment alongside the other substantive provisions applicable to the traffic violation.
Cited in the grounds for judgment alongside the other substantive provisions applicable to the traffic violation.
Cited in the grounds for judgment regarding the competence, standing, and timeliness of the appeal.
Cited in the grounds for judgment regarding the interpretation of speed limit signs.
Cited in the grounds for judgment as one of the applicable rules for the initial decision.
Cited in the grounds for judgment, likely related to procedural aspects of the appeal ruling.
Testo completo
Incarto n. 30.2003.100/AMM 9169/008 · Bellinzona 3 luglio 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 12 marzo 2003 presentato da
________ ________, ________ contro la decisione n. _____/____ del ________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, ________, viste le osservazioni del 26 marzo 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 7 marzo 2003, ha inflitto a ________ ________ una multa di fr. 200.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 12 dicembre 2002 in territorio di ________:
"*alla guida della vettura* ________*, circolava nell'abitato di* ________ *a velocità eccessiva (circa 85 km/h) nonostante il vigente limite segnalato di 60 km/h*";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 n. 1 LCS; 4a cpv. 5 ONC e 22 cpv. 1 OSS;
che ________ ________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 12 marzo 2003 nel quale contesta l'entità dell'eccesso di velocità e conclude – quanto meno implicitamente – per una riduzione della multa;
che nelle sue osservazioni del
23 marzo 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; il segnale "velocità massima" indica la velocità che i veicoli non devono superare anche se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono buone (art. 22 cpv. 1 prima frase OSS);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);
che la Sezione della circolazione ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 200.–, come detto, per essere circolato "a velocità eccessiva (circa 85 km/h) nonostante il vigente limite segnalato di 60 km/h" (decisione impugnata, con rinvio alle contro osservazioni del 18 gennaio 2003 della polizia comunale);
che il ricorrente ammette di avere superato il limite di velocità consentito, ma nega di essere "transitato oltre i 75 km/h" (v. osservazioni dell'8 gennaio 2003 alla polizia comunale, richiamate nel ricorso);
che l'accertamento della velocità di un veicolo può essere esperito anche in assenza di un apparecchio ufficialmente preposto a tale scopo, per esempio mediante la constatazione oculare di agenti di polizia o altro mezzo idoneo;
che, ciò posto, nulla induce in concreto a dubitare della velocità stimata in 85 km/h dagli agenti denuncianti (rapporto di contro osservazioni citato, pag. 1 a metà), tanto meno se si considera come entrambi sono "*operatori Radar e di conseguenza vista la nostra esperienza in questo campo, possiamo confermare con certezza la velocità stimata*" (rapporto citato, pag. 1 in basso);
che del resto, anche volendo per avventura ammettere la velocità evocata dall'insorgente di 75 km/h, la multa inflittagli di fr. 200.– appare finanche lieve, ove si pensi che l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (________) commina, per un eccesso di velocità in abitato da 11 a 15 km/h, una multa disciplinare di fr. 250.–;
che il ricorso, infondato, deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata confermata;
che la natura particolare dell'impugnativa giustifica nondimeno – in via eccezionale – di soprassedere al prelievo di oneri processuali dell'odierno giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv.
2 e 3, 90 n. 1 LCS; 4a cpv. 5 ONC e 22 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.
3. Intimazione a:
– ________ ________, ________, – Sezione della circolazione, ________.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).