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30.2003.10 • PP TI 30.2003.10 Generato dall'IA

Dental Advertising Fine Upheld Over Misleading Prospectus

Numero d'incarto 30.2003.10
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The court upheld a fine imposed for illegally advertising outpatient dental services through a prospectus during a period when no authorized dentist was practicing at the advertised location, which violated health legislation requiring advertising to be factual and not misleading to the public. The appellant argued that they did not perform dental services and that the advertising regulations infringed upon freedom of commerce; however, the court reasoned that the advertising was misleading because it suggested the availability of a practicing dentist, contrary to regulations governing the identification of healthcare facilities and the requirement for the owner/operator to be present, and further found that the advertising restrictions were legally grounded, served a legitimate public interest in protecting health, were proportionate, and did not violate the essential content of commercial freedom.

Regesto Legislator

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Art. 70 LSan, Art. 11 LPContr, Art. 4 cpv. 1 LPContr, Art. 14 disp, Art. 12 LPContr, Art. 17 LPContr; Dental Advertising Fine Upheld Over Misleading Prospectus: The appellant argued that they did not perform dental services and that the advertising regulations infringed upon freedom of commerce; however, the court reasoned that the advertising was misleading because it suggested the availability of a practicing dentist, contrary to regulations governing the identification of healthcare facilities and the requirement for the owner/operator to be present, and further found that the advertising restrictions were legally grounded, served a legitimate public interest in protecting health, were proportionate, and did not violate the essential content of commercial freedom.

Parole chiave

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pubblicità ingannevole prestazioni pubblicitarie pubblicità abusiva assicurazione di cure dentarie interesse giuridicamente protetto false indicazioni su attività commerciali Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 70 LSan
The appeal was rejected based on the violation of this article concerning improper advertising.
Art. 11 LPContr
La competenza del Giudice della Pretura penale a statuire in merito all'impugnativa, apprezzando liberamente il fatto ed il diritto (art. 11 LPContr), si fonda sull'art.
Art. 4 cpv. 1 LPContr
11 LPContr), si fonda sull'art. 4 cpv.
Art. 14 disp
Il nuovo ordinamento ricorsuale si applica, dalla sua entrata in vigore, anche alle procedure già pendenti dinanzi al Giudice delegato per le contravvenzioni del Tribunale cantonale amministrativo (art. 14 disp.
Art. 12 LPContr
La legittimazione attiva dell'insorgente è data ed il gravame, tempestivo e motivato, è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
Art. 17 LPContr
Although discussed, this article related to legal aid was not cited in the final orders (orders 1, 2, or 3) imposing costs or governing the main decision.
Art. 66 LSan
1 in correlazione con l'art. 66 LSan.
Art. 70 cpv. 1 LSan
Il volantinaggiodi cui sopra deve parimenti essere considerato scorretto ai sensi dell'art. 70 cpv. 1 LSan anche per quel che concerne il contenuto (cfr.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 70 LSan

The appeal was rejected based on the violation of this article concerning improper advertising.

art. 95 LSan

Cited in the preamble to the final orders, reflecting the basis for the initial sanction that was upheld by rejecting the appeal.

art. 1 LPContr

Cited in the preamble to the final orders, as it governs the procedure for the appeal.

art. 15 LPContr

Cited in the operative part regarding the imposition of court fees and costs for rejecting the appeal.

art. 17 LPContr

Although discussed, this article related to legal aid was not cited in the final orders (orders 1, 2, or 3) imposing costs or governing the main decision.

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Testo completo

Incarto n. 30.2003.10/pg 11/008 · Bellinzona 27 marzo 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 13 dicembre 2002 presentato da

_________ _________, domiciliato a _________, (patrocinato dall'avv. _________ _________, _________) contro la decisione _________ _________ 2002 (n° _________ /_________) emessa dalla Sezione _________, _________, viste le osservazioni 10 gennaio 2003 presentate _________ letti ed esaminati gli atti.

ritenuto, in fatto

A. La Sezione_________con decisione _________ _________ 2002 ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 800.-- oltre la tassa di giustizia di fr. 150.-- e le spese di fr. 50.--., per i seguenti motivi:

*"aver pubblicizzato nel periodo* _________ *-_________ *2002, tramite uno specifico prospetto, un'attività nel campo della medicina dentaria ambulatoriale che deve ritenersi di esclusiva pertinenza di medici dentisti autorizzati alla libera professione nel cantone."*

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 70, 95, 96 e 97 Legge sanitaria.

B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale _________ _________ si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

Eccepisce innanzitutto di non aver mai svolto attività di spettanza di un medico dentista, lamenta in seguito il fatto di non essere stato sentito e ritiene arbitraria la negazione di ogni ulteriore mezzo di prova ad opera dell'autorità amministrativa di prime cure.

Inoltre ritiene di non aver violato l'art. 70 LSan , in quanto tutto ciò che non è normato è di principio lecito e garantito dal principio della libertà di commercio.

C. La Sezione sanitaria propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato, in diritto

1. La competenza del Giudice della Pretura penale a statuire in merito all'impugnativa, apprezzando liberamente il fatto ed il diritto (art. 11 LPContr), si fonda sull'art. 4 cpv.

1 LPContr, entrato in vigore il 1° gennaio 2003.

Il nuovo ordinamento ricorsuale si applica, dalla sua entrata in vigore, anche alle procedure già pendenti dinanzi al Giudice delegato per le contravvenzioni del Tribunale cantonale amministrativo (art. 14 disp. trans. LOG).

La legittimazione attiva dell'insorgente è data ed il gravame, tempestivo e motivato, è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

2. Il ricorrente preliminarmente chiede di esser posto al beneficio del patrocinio d'ufficio ai sensi dell'art. 17 LPContr; al riguardo si rileva come dall'articolo menzionato, peraltro riportato nel gravame, si evince in particolare che il patrocinio d'ufficio è concesso se la parte si dimostra incapace di discutere la propria causa. Pacifico che nell'evenienza concreta non è il caso, in quanto il ricorrente è già rappresentato dal proprio legale di fiducia; di conseguenza al rappresentante legale del ricorrente non può essere riconosciuto il patrocinio d'ufficio ai sensi dell'art. 17 LPContr, in quanto la nomina da parte dell'autorità giudicante avviene - come emerge chiaramente dal testo legislativo - unicamente se la parte è priva di un patrocinatore.

Non avendo per contro il ricorrente formulato richiesta di esser posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria la presente decisione non si esprime in merito a tale aspetto.

3. Applicabile alla fattispecie in esameè in particolare la LSan, alla quale - si rileva a titolo introduttivo - è sottoposto pure il ricorrente nella sua qualità di operatore sanitario e più precisamente di odontotecnico, ai sensi dell'articolo

54 lit. b.

Indipendentemente da tale considerazione l'articolo 70 della menzionata norma legislativa sancisce, nel suo primo capoverso, che " *la pubblicità relativa alle attività degli operatori sanitari deve essere fatta in modo corretto e misurato; essa ha per scopo un'oggettiva informazione dell'utenza. Pertanto è vietato l'uso di denominazioni e diciture suscettibili di trarre in inganno il pubblico".*

Avantutto il ricorrente sostiene nel gravame di "*aver effettuato del volantinaggio per l'apertura di uno studio dentistico"* del quale singoli medici dentisti

- ma non egli medesimo - avrebbero potuto usufruire (cfr. Ad. 1 pag*.* 3);al riguardo si rileva che tale agire, viola l'articolo 66 della LSan, secondo cui "*l'ambulatorio di un operatore sanitario autorizzato all'esercizio indipendente può essere aperto al pubblico solo se il titolare è in servizio"*; è evidente che nell'evenienza concreta nessun medico dentista era attivo a far stato dal primo maggio 2002. Infatti dagli atti, peraltro non contestati dal ricorrente, si evince che dopo la cessazione dell'attività del dottor _________ (cfr. lettera Cantoni / Ufficio Sanità del _________

_________ 2002) nessun medico dentista ha esercitato nello studio di via _________a _________; di conseguenza il volantinaggio, effettuato

successivamente alla data citata, è da considerarsi una pubblicità scorretta ai sensi dell'art. 70 cpv. 1 in correlazione con l'art. 66 LSan.

Il fatto asserito dal ricorrente di non aver mai svolto attività di spettanza di un medico dentista nulla cambia al riguardo ed è ininfluente ai fini del presente giudizio.

4. Il volantinaggiodi cui sopra deve parimenti essere considerato scorretto ai sensi dell'art. 70 cpv. 1 LSan anche per quel che concerne il contenuto (cfr. Doc. D); infatti sul prospetto appare in grande evidenza la dicitura " Studio dentistico" sebbene, come risulta dal considerando precedente, nessun dentista esercitasse la professione.

Tale scritta risulta pertanto essere ingannevole, dal momento che suscita nel cittadino medio il convincimento dell'esistenza di uno studio dentistico con la presenza di almeno un libero professionista. Al riguardo si rimanda abbondanzialmente all'art. 65 LSan, secondo cui " *l'ambulatorio di un operatore sanitario autorizzato all'esercizio indipendente della professione è identificato dalle generalità e dalle qualifiche del titolare".*

Le osservazioni espresse trovano ancor più fondamentose si considera che sul volantino in questione sono riportati il medesimo indirizzo e il medesimo recapito telefonico dello studio dentistico nel quale - precedentemente e fino al primo maggio 2002 - esercitava il dottor _________ (cfr. Doc. G).

5. In merito alle lamentele del ricorrente circa una presunta violazione del principio del contraddittorio si rileva che la sentenza menzionata nel gravame (RDAT 16 II 1999) si riferisce in particolare alla negazione dell'interrogatorio di un teste rilevante ai fini del giudizio: orbene nella fattispecie in esame il ricorrente chiede nel

petitum in via subordinata il contraddittorio separato dei dottori _________e _________, i quali si erano limitati a segnalare alle competenti

istanze gli episodi di volantinaggio.

Al riguardo si osserva che le testimonianze dei medici citati non sono rilevanti ai fini della presente vertenza, ritenuto oltretutto che il volantinaggio pubblicitario in questione non è stato contestato in sede ricorsuale.

Inoltre dalla sentenza sopra menzionata si evince che "*l'art. 6 N. 3 CEDU non esclude infatti la possibilità di rifiutare l'ammissione di una prova, come l'interrogatorio di un teste, per il motivo che la deposizione non sarebbe pertinente o perché i fatti sarebbero già stati accertati in modo chiaro sulla base di un apprezzamento anticipato delle prove, oppure perché il mezzo di prova offerto non sarebbe atto a stabilirli.[…] Il Giudice può rifiutare l'amministrazione di ulteriori prove richieste dall'interessato quando, in base ad un apprezzamento anticipato sulle prove, egli giunga, senza cadere nell'arbitrio, alla conclusione che l'assunzione e la valutazione di altre prove non possa più in nessun modo modificare il convincimento da lui già raggiunto con gli elementi in suo possesso".*

Alla luce delle considerazioni espresse questo giudice ritiene che le osservazioni espresse al riguardo dal ricorrente non devono trovare accoglimento.

6. Per quanto riguarda la possibilità di esprimersi oralmente ai sensi dell'art. 6 N.1 CEDU si rileva che il signor Cantoni ha avuto modo di potersi esprimere in pubblica udienza davanti a questo Giudice in data 13 febbraio 2003; di conseguenza anche tale eccezione sollevata nel gravame non può essere accolta.

7. Data per acquisita, per i motivi esposti ai considerandi 3 e 4, la violazione dell'articolo 70 cpv. 1 LSan, occorre ancora valutare se tale normativa non costituisca una limitazione lesiva del principio costituzionale della libertà di commercio; al proposito si osserva che i presupposti per una lecita limitazione sono l'esistenza di una base legale, un interesse pubblico preminente, la proporzionalità e la garanzia del rispetto del contenuto essenziale del principio costituzionale in esame.

Pacifico che nell'evenienza concreta le norme della LSan hanno base legale in senso formale, in quanto frutto dell'operato del legislatore cantonale. L'interesse pubblico nella circostanza concreta è sicuramente dato, in quanto gli articoli in questione regolano un campo di attività nel quale sono toccati dei beni giuridici protetti quali la vita, l'integrità e la salute delle persone.

Parimenti si può dire per ciò che concerne la proporzionalità, dal momento che in particolare l'articolo in questione " *ha per scopo un'oggettiva informazione dell'utenza*" vietando unicamente " *denominazioni e diciture suscettibili di trarre in inganno il pubblico*". Infine si rileva come il contenuto essenziale del disposto costituzionale non è leso, nel senso che con tale regolamentazione non viene in alcun modo stravolto e snaturato il principio della libertà di commercio.

8*. Per tutti i motivi esposti il ricorso va pertanto integralmente respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Per questi motivi, visti gli artt. 70, 95 LSan, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso 13 dicembre 2002 è respinto.

§ Di conseguenza, è confermata la decisione _________ _________ 2002 della sezione _________, _________.

2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 400.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Sezione _________, _________, _________ _________, _________, Avv. _________ _________, _________,

Il presidente: Il cancelliere: