Traffic Fine Upheld Despite Extenuating Circumstances
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant sought annulment of a fine for violating a "No Entry" traffic sign, which the lower authority imposed following the documented violation on July 17th, despite the appellant admitting the infraction and arguing extenuating circumstances related to organizational chaos and repeated queueing. The court rejected the appeal, reasoning that the appellant's justifications, including work-related reasons and a belief that the minor infringement was excusable due to the traffic situation, did not constitute grounds of force majeure or otherwise excuse the clear violation of traffic regulations requiring adherence to road signs, thus upholding the original fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 27 cpv. 1 prima, Art. 18 cpv. 3 prima, Art. 273 PP, Art. 272 PP; Traffic Fine Upheld Despite Extenuating Circumstances: The court rejected the appeal, reasoning that the appellant's justifications, including work-related reasons and a belief that the minor infringement was excusable due to the traffic situation, did not constitute grounds of force majeure or otherwise excuse the clear violation of traffic regulations requiring adherence to road signs, thus upholding the original fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IASubstantive basis for confirming the decision regarding the violation of traffic signals.
Substantive basis for confirming the imposition of the fine for contravening traffic rules.
Cited as part of the legal framework supporting the finding of the offense.
Cited as part of the legal framework defining the meaning of the 'no entry' sign.
Cited as the procedural framework governing the appeal process, although the specific procedural basis for inadmissibility/rejection is not specified in order 1.
Testo completo
Incarto n. 30.2002.73/AMM 26493/901 · Bellinzona 27 maggio 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso dell'11 novembre 2002 presentato da
_________ _________, _________ contro
la decisione n. _________ /_________ dell'_________ _________ 2002 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del _________ _________ 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenutoin fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione dell'_________ _________ 2002, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 100.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per il seguente fatto accertato il 17 luglio 2002 in territorio di _________:
"*alla guida del veicolo TI* _________ *non osservava il segnale 'divieto di accesso'. LCS art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1; OSS art. 18 cpv. 3*";
che _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso dell'11 novembre 2002 in cui postula in sostanza l'annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del
22 novembre 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; il segnale "Divieto di accesso" indica che nessun veicolo ha il diritto di passare (art. 18 cpv. 3 prima frase OSS);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS); per l'inosservanza di un divieto d'accesso l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) prevede una sanzione pecuniaria di fr. 100.–;
che l'insorgente riconosce di avere contravvenuto alle predette disposizioni ("so benissimo che l'infrazione l'ho commessa": ricorso, in basso), ma fa valere una "causa di forza maggiore" giacché "stavo facendo la colonna per la quarta volta e sapevo benissimo che la colonna era stata creata solo per cattiva organizzazione tanto è che al quinto passaggio circa mezz'ora dopo erano stati presi dei provvedimenti con l'utilizzo di agenti di polizia dei comuni limitrofi" (ricorso, loc. cit.);
che le ragioni addotte dall'interessato a sostegno del proprio agire, tuttavia, non configurano lontanamente cause di forza maggiore, né giustificano altrimenti l'inosservanza di un divieto d'accesso;
che neppure giova al ricorrente evocare motivi di lavoro (ritiro di materiale e prova di un veicolo) e tanto meno l'aver "pensato che una piccola infrazione, vista la situazione di caos, con un certo buon senso potesse al limite essere ammessa" (ricorso, a metà);
che a ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 100.– per non avere osservato un segnale di divieto d'accesso a _________ il 17 luglio 2002;
che il ricorso, infondato, deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata confermata;
che la natura particolare dell'impugnativa giustifica nondimeno, in via eccezionale, di soprassedere al prelievo di oneri processuali dell'attuale giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS; 18 cpv. 3 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si prelevano né tasse né spese dell'odierno giudizio.
3. Intimazione a:
_________ _________, _________, Sezione della circolazione, Camorino.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).