Traffic Violation Appeal Upheld Over Minor Report Error
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual was fined 100 Swiss Francs by the Traffic Section for violating a "no entry" sign while driving on July 13, 2002, a decision the individual appealed. The court rejected the appeal, reasoning that while the initial violation report contained a minor error regarding the specific street name, the appellant did not dispute the core fact of disobeying a "no entry" sign, which is a clear violation of traffic laws mandating compliance with road signs, thus upholding the original fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 27 cpv. 1 prima, Art. 18 cpv. 3 prima, Art. 15 LPContr, Art. 273 PP; Traffic Violation Appeal Upheld Over Minor Report Error: The court rejected the appeal, reasoning that while the initial violation report contained a minor error regarding the specific street name, the appellant did not dispute the core fact of disobeying a "no entry" sign, which is a clear violation of traffic laws mandating compliance with road signs, thus upholding the original fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese articles concern the substantive law (traffic regulations and penalties) used to reject the appeal and confirm the original decision.
This article, concerning traffic signs, was cited alongside the LCS articles that formed the basis for confirming the penalty.
This procedural law was cited in conjunction with the decision to reject the appeal, indicating the applicable procedural framework for the court's jurisdiction.
This article was cited in connection with the rejection of the appeal, justifying the imposition of court fees and costs on the appellant.
Testo completo
Incarto n. 30.2002.72/AMM 26655/908 · Bellinzona 26 maggio 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 13 novembre 2002 presentato da
_________ _________, _________ _________ contro
la decisione n. _________ /_________ dell'8_________ _________ 2002 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del _________ dic_________ 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenutoin fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione dell'_________ _________ 2002, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 100.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per il seguente fatto accertato il 13 luglio 2002 in territorio di _________:
"*alla guida del veicolo TI* _________ *non osservava il segnale 'divieto di accesso'. LCS art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1; OSS art. 18 cpv. 3*";
che _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 13 novembre 2002 in cui postula in sostanza l'annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del
3 dicembre 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; il segnale "Divieto di accesso" indica che nessun veicolo ha il diritto di passare (art. 18 cpv. 3 prima frase OSS);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS); per l'inosservanza di un divieto d'accesso l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) prevede una sanzione pecuniaria di fr. 100.–;
che la Sezione della circolazione ha multato l'insorgente, come detto, per non avere osservato un divieto di accesso a _________ il 13 luglio 2002;
che l'insorgente si limita a rilevare come, diversamente da quanto indicato nel rapporto di contravvenzione del 17 settembre 2002, "a _________ non esiste una _________ _________ ";
che l'interessato non contesta tuttavia l'inosservanza di un divieto d'accesso come tale, né fa valere – per avventura – che l'infrazione sia stata perpetrata da terzi, in un altro momento, in un altro Comune o in circostanze diverse da quelle descritte nella risoluzione impugnata;
che l'errata indicazione del nome di una via nel rapporto di contravvenzione (__________________ anziché _________ _________: cfr. rapporto di contro-osservazioni 27 novembre 2002 della Polizia cantonale) non impediva altresì all'interessato di contestare la commissione del reato o di far valere altrimenti le proprie ragioni dinanzi alla Sezione della circolazione o all'autorità ricorsuale;
che a ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 100.– per non avere osservato un segnale di divieto d'accesso a _________ il 13 luglio 2002;
che il ricorso, infondato, deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS; 18 cpv. 3 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
_________ _________, _________ _________, Sezione della circolazione, Camorino.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).