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30.2002.69 • PP TI 30.2002.69 Generato dall'IA

Forestry Law Violation Fine Annulled Due to Statute of Limitations

Numero d'incarto 30.2002.69
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The court reviewed an appeal against a fine imposed by the Forestry Section for violations of forestry laws; the court determined that the alleged offenses, which occurred in November 2000 and were reported in November 2001, had become subject to the statute of limitations, as the one-year prescription period for the federal offense and the two-year period for the cantonal offense (which is not interrupted by investigative acts) meant the action had expired by November 2002, leading the court to annul the initial decision due to the prescription of the penal action and consequently waive any procedural costs or attorney fees.

Regesto Legislator

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Art. 43 cpv. 1 lett. e LFo, Art. 109 CP, Art. 38 LCFo, art. 1 segg. LPContr; Forestry Law Violation Fine Annulled Due to Statute of Limitations: decisione dell'11 ottobre 2002 emessa dalla Sezione forestale, _________, è annullata per intervenuta prescrizione dell'azione penale.

Parole chiave

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termine di prescrizione violazioni delle norme procedurali multa al contribuente termine di controllo spese di procedura abbattimento di alberi Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 105 Ia 128
che nell'ordinamento giuridico svizzero non vige altresì nessun principio generale che obblighi le autorità cantonali, in assenza di una normativa al riguardo, ad accordare indennità al ricorrente il cui gravame sia stato accolto in un procedimento penale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 1 segg. LPContr

Cited in the final judgment preamble, concerning the proceedings themselves.

art. 1 segg. del decreto legislativo che regola la prescrizione in materia di contravvenzioni

Cited in the final judgment preamble, concerning the proceedings themselves.

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Testo completo

Incarto n. 30.2002.69/AMM 1113/210 · Bellinzona 3 febbraio 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il giudice della Pretura penale Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 16 ottobre 2002 presentato da

_________ _________, _________ (patrocinato dall'avv. _________ _________, _________) contro la decisione dell'11_________ _________2002 emessa dalla Sezione forestale, _________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

chela Sezione forestale,con decisione dell'_________ _________ 2002, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 1000.– in applicazione degli art. 43 cpv. 1 lett. e LFo e 38 LCFo;

che con ricorso del 16 ottobre 2002 _________ _________ chiede l'annullamento di tale risoluzione;

che nelle sue osservazioni del 5 dicembre 2002 la Sezione forestale propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerando in diritto:

che, per quel che concerne la contravvenzione di cui all'art. 43 cpv. 1 lett. e LFo, l'art. 109 CP – nella versione in vigore fino al 30 settembre 2002 – disponeva che l'azione penale si prescrive in un anno;

che stando all'art. 72 n. 2 vCP in caso d'interruzione comincia a decorrere una nuova prescrizione; nondimeno, l'azione penale per le contravvenzioni è prescritta in tutti i casi col decorso di un termine pari al doppio della durata normale;

che, per quel che concerne il reato previsto dall'art. 38 LCFo, esso costituisce una contravvenzione di diritto cantonale a norma dell'art. 335 n. 1 CP;

che per l'art. 1 del decreto legislativo del 24 giugno 1947 che regola la prescrizione in materia di contravvenzioni (RL 3.3.3.4.1) l'azione per le contravvenzioni previste da leggi cantonali si prescrive nel termine di due anni, ritenuto che gli atti di istruttoria non interrompono il corso della prescrizione (art. 2);

che in concreto i reati contestati all'insorgente sono stati accertati, stando al rapporto di contravvenzione del 26 novembre 2001, durante un sopralluogo effettuato nel mese di novembre 2000 (doc. 4, pag. 1 a metà), sicché le violazioni sono state necessariamente perpetrate prima di allora;

che, pertanto, l'azione penale nei confronti dell'accusato si è prescritta – al più tardi – nel mese di novembre 2002;

che il presente procedimento deve quindi essere stralciato dai ruoli;

che, riguardo agli oneri processuali, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente;

che nell'ordinamento giuridico svizzero non vige altresì nessun principio generale che obblighi le autorità cantonali, in assenza di una normativa al riguardo, ad accordare indennità al ricorrente il cui gravame sia stato accolto in un procedimento penale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);

visti gli art. 1 segg. LPContr e gli art. 1 segg. del decreto legislativo che regola la prescrizione in materia di contravvenzioni;

pronuncia: 1. La

decisione dell'11 ottobre 2002 emessa dalla Sezione forestale, _________, è annullata per intervenuta prescrizione dell'azione penale.

2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

– Sezione forestale, _________, – arch. _________ _________, _________, – avv. _________ _________, _________.

Il giudice: La segretaria: