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30.2002.63 • PP TI 30.2002.63 Generato dall'IA

Manager Fined for Restaurant Operating as Brothel

Numero d'incarto 30.2002.63
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The court dismissed an appeal against a fine imposed on the manager of a restaurant/lodging establishment for failing to ensure the "correct functioning of the public establishment," based on evidence confirming that foreign female guests lodged in the rooms were frequently soliciting and engaging in prostitution with patrons in those rooms, effectively transforming the premises into a brothel, which violated public establishment laws; the court reasoned that the manager's admissions, witness statements from the women involved, and prior administrative findings established the violation, and that a prior administrative sanction for temporary closure did not preclude the imposition of a criminal fine under the principle of non bis in idem as the proceedings served different purposes.

Regesto Legislator

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Art. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 12 LEsPub, Art. 53 cpv. 1 LEsPub, Art. 81 RLesPub, Art. 66 cpv. 1 prima; Manager Fined for Restaurant Operating as Brothel: – _________ _________, _________, – avv. _________ _________, _________, – Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona.

Parole chiave

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principio del "Ne bis in idem" infrazione commessa nell'azienda sanzione amministrativa divieto di frequentare le osterie riduzione della multa frode dello scotto Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 4 LPContr
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art.
Art. 12 LPContr
4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr;
Art. 12 LEsPub
che per l'art. 12 LEsPub i locali dell'esercizio pubblico non possono essere usati per scopi estranei all'attività dell'esercizio pubblico e devono essere separati dai locali adibiti ad altro uso;
Art. 53 cpv. 1 LEsPub
40.–, per non essere stata in grado, nella sua qualità di gerente del ristorante _________ di _________, di "garantire il corretto funzionamento dell'esercizio pubblico" e avere "perciò contravvenuto all'art. 53 della legge sugli esercizi pubblici … e all'art.
Art. 81 RLesPub
Cited in the final order as a legal basis for confirming the decision regarding the manager's failure to guarantee the correct functioning of the public establishment.
Art. 66 cpv. 1 prima
che per l'art. 66 cpv. 1 prima frase LEsPub, le infrazioni alle predette disposizioni sono punite con una multa da fr.
Art. 66 cpv. 2 lett. a LEsPub
10 000.–; sono punibili, fra gli altri, il gerente e il suo rappresentante (art. 66 cpv. 2 lett. a LEsPub);
Art. 15 LPContr
Cited in the final orders as the basis for ordering costs following the rejection of the appeal.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 53 LEsPub

Cited in the final order as a legal basis for confirming the decision regarding the manager's failure to guarantee the correct functioning of the public establishment.

art. 81 RLesPub

Cited in the final order as a legal basis for confirming the decision regarding the manager's failure to guarantee the correct functioning of the public establishment.

art. 15 LPContr

Cited in the final orders as the basis for ordering costs following the rejection of the appeal.

art. 1 segg. LPContr

Cited in the preamble to the decision, relating to the general procedural framework applicable to the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 30.2002.63/AMM 02 198/807 · Bellinzona 5 maggio 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso 24 settembre 2002 presentato da

_________ _________, _________ (patrocinata dall'avv. _________ _________, Lugano) contro

la decisione n. (_________)__________ ________ /_________ del _________ _________ 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,

viste le osservazioni del 9 ottobre 2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

chela Sezione dei permessi e dell'immigrazione,con decisione _________ _________ 2002, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 1000.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 40.–, per non essere stata in grado, nella sua qualità di gerente del ristorante _________ di _________, di "garantire il corretto funzionamento dell'esercizio pubblico" e avere "perciò contravvenuto all'art. 53 della legge sugli esercizi pubblici … e all'art. 81 del Regolamento di applicazione …" (decisione impugnata, con rinvio al rapporto di contravvenzione del 10 gennaio 2002);

che _________ _________ è insorta contro tale decisione con un ricorso del 24 settembre 2002 in cui postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;

che nelle sue osservazioni del

9 ottobre 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione propone di respingere il gravame e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 12 LEsPub i locali dell'esercizio pubblico non possono essere usati per scopi estranei all'attività dell'esercizio pubblico e devono essere separati dai locali adibiti ad altro uso;

che il gerente è altresì responsabile dell'igiene, dell'ordine, della quiete e della tutela del buon costume nell'esercizio pubblico e nelle immediate vicinanze (art. 53 cpv. 1 LEsPub); con la sua presenza, egli assicura il buon funzionamento dell'esercizio sotto tutti i punti di vista (curando in particolare l'istruzione del personale, i rapporti con la clientela, l'ordine, la quiete, l'igiene, la pulizia ecc. (art. 81 RLesPub);

che per l'art. 66 cpv. 1 prima frase LEsPub, le infrazioni alle predette disposizioni sono punite con una multa da fr. 50.– a fr. 10 000.–; sono punibili, fra gli altri, il gerente e il suo rappresentante (art. 66 cpv. 2 lett. a LEsPub);

che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha sanzionato l'interessata fondandosi sulle seguenti argomentazioni (decisione impugnata, con rinvio al rapporto di contravvenzione del 10 gennaio 2002):

"*Il ristorante è stato in pratica trasformato in una sorta di postribolo. Infatti donne di nazionalità straniera alloggiate nelle camere del ristorante adescavano in modo frequente e massiccio i clienti del ristorante e li accompagnavano nelle camere dove, dietro compenso, praticavano il mestiere più vecchio del mondo. Il ritrovo ha perso in tal modo la sua funzione specifica di esercizio pubblico.*

*Nella sua qualità di gerente lei non è stata in grado di garantire il corretto funzionamento dell'esercizio pubblico e ha perciò contravvenuto all'art. 53 della legge sugli esercizi pubblici … e all'art. 81 del Regolamento di applicazione …*";

che, stando all'insorgente, non vi sarebbe nessuna prova di come l'esercizio pubblico sia stato trasformato in postribolo, né tanto meno di un eventuale coinvolgimento dell'interessata nelle "attività presumibilmente svolte da terze persone regolarmente registrate quali ospiti delle camere ai piani superiori" (ricorso, pag. 2 nel mezzo);

che, sempre secondo la ricorrente, "una procedura contravvenzionale costituirebbe una violazione del principio del *ne bis in idem*, poiché come ha avuto occasione di indicare lo stesso Consiglio di Stato, la signora _________ è già stata oggetto di una sanzione, consistente nel provvedimento amministrativo di sospensione per tre mesi tanto della patente quanto dell'autorizzazione a gestire" (ricorso, pag. 2 verso il basso);

che, per quanto riguarda la commissione del reato, l'esercizio della prostituzione nelle camere ai piani superiori del ristorante è stato confermato dalle "ospiti" interrogate dalla Polizia cantonale (v. deposizione di _________ _________ _________ _________: "*confermo che mi sono prostituita nelle camere ai piani superiori dell'albergo _________ di _________. I clienti li incontravo al Bar e in seguito andavo in camera*"; deposizione di _________ _________ _________ _________ _________: "*Confermo che i rapporti sessuali avvenivano all'interno delle camere poste ai piani superiori; a me era stata assegnata la camera n. 7. I potenziali clienti venivano incontrati nel vano del locale adibito a bar. Ogni cliente pagava la prestazione sessuale ottenuta; non ho mai dato prestazioni sessuali gratuite*"; deposizione di _________ _________: "*Confermo che nelle camere sopra al Ristorante* _________ _________ *di _________ si svolge la prostituzione. I vari clienti venivano incontrati al Bar*"; cfr. anche le altre dichiarazioni risultanti dai verbali allegati al rapporto di polizia del 28 gennaio 2002);

che, sul ruolo dell'insorgente, la stessa interessata ha dichiarato quanto segue:

"*Dal 4.11.1998 ho assunto la gerenza del Ristorante _________ di _________. Di detto EP ne sono la proprietaria ed oltre che essere gerente sono pure la gestore.*

*Trattasi di un Ristorante con alloggio ed ho a disposizione 12 camere e 32 letti.* […]*.*

*Domanda:*

*Abbiamo notato che le camere sono occupate da ragazze singole che, presumiamo, si prostituiscono nel suo EP. Non vi hanno mai creato dei problemi? Ed in caso affermativo chi interviene?*

*Risposta:*

*Devo dire che di problemi non ne hanno mai creato. Forse una volta o due da quando io sono la gerente. In questi casi sono sempre intervenuta io personalmente.*

*Domanda:*

*Le ragazze la sera sono presenti al Bar. C'è qualcuno che le controlla o sono libere di fare quello che vogliono?*

*Risposta:*

*Non tutte le sere le ragazze sono presenti al bar. A volte ci sono a volte non ci sono. Loro sono libere di fare quello che vogliono. Non c'è nessuno che le controlla. Per noi sono solo delle clienti.*

[…]

*L'agente che mi interroga mi fa presente che 7 ragazze su 8, fermate questa mattina presso il _________ di _________, a verbale hanno confermato che lì viene esercitata la prostituzione e che io ne ero perfettamente al corrente.*

*Da parte mia contesto questo fatto. Per me erano solo delle clienti e lì dovevano comportarsi come tali. Quello che poi facevano in camera, non mi riguardava* […]";

che l'insorgente medesima ammette in definitiva l'infrazione rimproveratale dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, per avere omesso come gerente del ristorante – foss'anche per mera negligenza – di "garantire il corretto funzionamento dell'esercizio pubblico" e avere "perciò contravvenuto all'art. 53 della legge sugli esercizi pubblici … e all'art. 81 del Regolamento di applicazione …" (decisione impugnata, con rinvio al rapporto di contravvenzione del 10 gennaio 2002);

che del resto il Tribunale cantonale amministrativo, chiamato a statuire sul provvedimento di chiusura provvisoria dell'esercizio pubblico, aveva avuto modo di accertare una "perdurante violazione del divieto di destinare un esercizio pubblico ad attività estranee alle sue finalità" (sentenza del 3 aprile 2002, pag. 8 in alto, nel fascicolo dell'autorità di primo grado);

che il ricorso si rivela quindi, sotto questo profilo, destinato all'insuccesso;

che neppure giova all'interessata evocare il principio *ne bis in idem* per avere l'autorità amministrativa già sancito la chiusura provvisoria del locale, ove appena si consideri come una sanzione amministrativa non esclude altre sanzioni penali, i due procedimenti perseguendo fini diversi (cfr. Scolari, Diritto amministrativo parte generale, Bellinzona 1989, pag. 159 n. 261 e 264);

che la multa inflitta è, per altro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

che il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi, visti gli art. 12, 53 e 66 LEsPub; 81 RLesPub; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di fr. 250.– e le spese di fr. 50.– sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

– _________ _________, _________, – avv. _________ _________, _________, – Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona.

Il giudice: La segretaria: