Legislator Giurisprudenza & Legislazione
30.2002.57 • PP TI 30.2002.57 Generato dall'IA

Appeal Against Fine for Unauthorized Consultation Overruled Due to Insufficient Evidence

Numero d'incarto 30.2002.57
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court considered an appeal against a fine imposed on an individual for working approximately three days as a commercial consultant without the requisite permit, despite the individual claiming the work was performed for a different, affiliated entity. The court ultimately granted the appeal and annulled the initial decision because the prosecution failed to provide any evidence in the case file definitively proving that the alleged unauthorized consultation activity was performed for the specific company named in the initial finding, leading the judge to conclude that the infraction had not been established beyond reasonable doubt.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 15 cpv. 2 LPContr, 1 segg. LPContr; Appeal Against Fine for Unauthorized Consultation Overruled Due to Insufficient Evidence: The court ultimately granted the appeal and annulled the initial decision because the prosecution failed to provide any evidence in the case file definitively proving that the alleged unauthorized consultation activity was performed for the specific company named in the initial finding, leading the judge to conclude that the infraction had not been established beyond reasonable doubt.

Parole chiave

Generato dall'IA
dubbio ragionevole fissazione della multa impugnabilità della decisione di rinvio patrocinio non autorizzato procedimento pregiudiziale d'urgenza consulenza legale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 4 LPContr
Cited in the reasoning regarding jurisdiction and admissibility, which forms the procedural context for the decision.
Art. 12 LPContr
Cited in the reasoning stating the appeal can be judged based on the file.
Art. 15 cpv. 2 LPContr
Cited as the basis for determining that costs should follow the losing party's fate (though ultimately no costs were charged).
1 segg. LPContr
Cited in the final orders, likely as the procedural basis for handling the appeal, though the specific article leading to the final decision is Art. 15 cpv. 2 LPContr mentioned just before the dispositive.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 105 Ia 128
che, riguardo alle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un siffatto principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
1 segg. LPContr

Cited in the final orders, likely as the procedural basis for handling the appeal, though the specific article leading to the final decision is Art. 15 cpv. 2 LPContr mentioned just before the dispositive.

art. 15 cpv. 2 LPContr

Cited as the basis for determining that costs should follow the losing party's fate (though ultimately no costs were charged).

art. 4 LPContr

Cited in the reasoning regarding jurisdiction and admissibility, which forms the procedural context for the decision.

art. 12 LPContr

Cited in the reasoning stating the appeal can be judged based on the file.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 30.2002.57/AMM 02 1819/607 · Bellinzona 25 marzo 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 19 giugno 2002 presentato da

_________ _________, _________ _________ (patrocinato dall'avv. _________ _________, _________) contro

la decisione n. _________ _________/_________ del _________ _________ 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,

viste le osservazioni dell'8 luglio 2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che l'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione emessa il _________ _________ 2002, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 150.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.–, per avere "lavorato in qualità di consulente commerciale, dal 7.11.2001 al 26.11.2001, per complessivi 3 giorni circa, a favore della ditta _________ _________ _________ SA, _________, sprovvisto del permesso … che [gli] consentisse di svolgere detta attività" (decisione citata, con rinvio al rapporto di contravvenzione del 10 aprile 2002);

che _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 19 giugno 2002 in cui postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;

che nelle sue osservazioni dell'8 luglio 2002 l'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che le richieste di prova formulate dal ricorrente e le doglianze inerenti ad asserite carenze formali della decisione impugnata possono rimanere indecise, il gravame dovendo in ogni caso essere accolto per i motivi esposti in appresso;

che l'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere egli lavorato come consulente commerciale per la ditta _________ _________ _________ SA, con sede in _________, sprovvisto di regolare autorizzazione;

che l'insorgente contesta l'infrazione rimproveratagli, adducendo – fra l'altro – di non aver fornito alcuna consulenza alla società _________ _________ _________ SA, bensì alla _________ _________ con sede in _________, la quale intrattiene rapporti di collaborazione con la prima (cfr. ricorso, in particolare punto 2 in fondo);

che, in concreto, dal rapporto di polizia del 3 dicembre 2001 risulta come il ricorrente avrebbe invero "prestato la [propria] consulenza tre volte, senza ricevere nessun compenso",

che invano si cercherebbe tuttavia nel fascicolo processuale qualsiasi elemento che consenta di desumere che tale attività sia stata svolta in favore della _________ _________ _________ o della _________ _________ _________ con sede in _________;

che, in simili circostanze, questo giudice non può pervenire al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente perpetrato l'infrazione rimproveratagli, ragion per cui egli dev'essere prosciolto dall'addebito;

che il ricorso, fondato, deve quindi essere accolto e la decisione impugnata annullata;

che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr), ma non si giustifica di addebitare tasse o spese alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;

che, riguardo alle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un siffatto principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);

per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3 , 23 cpv. 6 LDDS; 6 OLS; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

– _________ _________, per il tramite dell'avv. _________ _________, _________, – avv. _________ _________ , _________, – Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona.

Il giudice: La segretaria: