Director Fined for Unpermitted Foreign Consultant Employment Successfully Appeals
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court considered an appeal against a fine imposed on a company director for employing a foreign national as a commercial consultant for approximately three days without the required work permit. The appellant argued that the foreign national provided consultation services to a different, collaborating company, not the one he directed. The court reasoned that although police reports indicated the work occurred without compensation, there was no conclusive evidence in the case file demonstrating the activity benefited the company that was fined, leading the judge to conclude the alleged infraction was not proven, thus upholding the appeal and annulling the initial decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 15 cpv. 2 LPContr, art. 1 segg. LPContr, art. 10 cpv. 1 OLS, art. 6 OLS; Director Fined for Unpermitted Foreign Consultant Employment Successfully Appeals: The appellant argued that the foreign national provided consultation services to a different, collaborating company, not the one he directed. The court reasoned that although police reports indicated the work occurred without compensation, there was no conclusive evidence in the case file demonstrating the activity benefited the company that was fined, leading the judge to conclude the alleged infraction was not proven, thus upholding the appeal and annulling the initial decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision governs the procedure and jurisdiction, serving as the procedural basis for the decision on the appeal, although the grounds for acceptance relied on the lack of proven infringement.
Cited in the reasoning regarding the allocation of court costs based on the outcome of the decision.
Cited as part of the legal provisions considered for the final ruling.
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Testo completo
Incarto n. 30.2002.56/AMM 02 1863/603 · Bellinzona 25 marzo 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 19 giugno 2002 presentato da
__________________, _________ (patrocinato dall'avv. _________ _________, _________) contro
la decisione n. __________ ________/_________ del _________ _________ 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,
viste le osservazioni dell'8 luglio 2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che l'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione del _________ _________ 2002, ha inflitto a _________ _________ – direttore della _________ _________ _________ SA – una multa di fr. 250.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.–, per avere "impiegato in qualità di consulente commerciale, dal 7.11.2001 al 26.11.2001, per complessivi 3 giorni circa, il cittadino straniero _________ _________, 1960, sprovvisto del permesso … che gli consentisse di svolgere detta attività" (decisione citata, con rinvio al rapporto di contravvenzione del 16 aprile 2002);
che _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 19 giugno 2002 in cui postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni dell'8 luglio 2002 l'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che le richieste di prova formulate dal ricorrente e le doglianze inerenti ad asserite carenze formali della decisione impugnata possono rimanere indecise, il gravame dovendo in ogni caso essere accolto per i motivi esposti in appresso;
che l'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere egli impiegato come consulente commerciale un cittadino straniero sprovvisto di regolare autorizzazione;
che l'insorgente contesta l'infrazione rimproveratagli, adducendo – fra l'altro – come il lavoratore in rassegna non ha fornito alcuna consulenza alla società _________ _________ _________ SA, bensì alla _________ _________ _________ con sede in _________, la quale intrattiene rapporti di collaborazione con la prima (cfr. ricorso, in particolare punto 2 in fondo);
che, in concreto, dal rapporto di polizia del 3 dicembre 2001 risulta come il lavoratore avrebbe invero "prestato la [propria] consulenza tre volte, senza ricevere nessun compenso",
che invano si cercherebbe tuttavia nel fascicolo processuale qualsiasi elemento che consenta di desumere che tale attività sia stata svolta in favore della _________ _________ _________ o della _________ _________ _________ con sede in _________;
che, in simili circostanze, questo giudice non può pervenire al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente perpetrato l'infrazione rimproveratagli, ragion per cui egli dev'essere prosciolto dall'addebito;
che il ricorso, fondato, deve quindi essere accolto e la decisione impugnata annullata;
che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr), ma non si giustifica di addebitare tasse o spese alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;
che, riguardo alle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un siffatto principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);
per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3 , 23 cpv. 6 LDDS; 6 e 10 cpv. 1 OLS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– _________ _________, _________, – avv. _________ _________, _________, – Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona.
Il giudice: La segretaria: