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30.2002.55 • PP TI 30.2002.55 Generato dall'IA

Immigration Fine Upheld Despite Claim of Good Faith Provisional Approval

Numero d'incarto 30.2002.55
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed an appeal against a fine imposed for employing a foreign national as an assistant without the requisite work permit for the specific job, spanning from September to October 2001. The court reasoned that while the appellant claimed good faith based on a provisional federal approval for a change of employment, the employer has an absolute duty to verify the employee's authorization to perform the specific work by consulting official documents or relevant authorities *prior* to employment, and the federal pre-approval did not negate this responsibility or constitute a "case of minimal gravity," thus upholding the initial decision, though waiving court fees exceptionally.

Regesto Legislator

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Art. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 10 cpv. 1 OLS, Art. 273 PP, Art. 272 PP, art. 23 cpv. 6 LDDS; Immigration Fine Upheld Despite Claim of Good Faith Provisional Approval: The court reasoned that while the appellant claimed good faith based on a provisional federal approval for a change of employment, the employer has an absolute duty to verify the employee's authorization to perform the specific work by consulting official documents or relevant authorities *prior* to employment, and the federal pre-approval did not negate this responsibility or constitute a "case of minimal gravity," thus upholding the initial decision, though waiving court fees exceptionally.

Parole chiave

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permesso di lavoro autorizzazione provvisoria buona fede decisione quadro cittadini stranieri spese legali Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 4 LPContr
Cited in the preamble to the orders as a provision determining jurisdiction and admissibility, which was implicitly confirmed by rejecting the appeal.
Art. 12 LPContr
4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
Art. 10 cpv. 1 OLS
Cited in the preamble to the orders as a provision relevant to the obligation of the employer regarding checking employee status.
Art. 273 PP
Cited in order 3 as the procedural rule governing where the appeal to the Federal Supreme Court must be filed.
Art. 272 PP
Cited in order 3 as the procedural rule governing the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court.
art. 23 cpv. 6 LDDS
Cited in the preamble to the orders as a provision potentially relevant to the substance of the penalty, although the appeal was rejected on other grounds.
art. 6 OLS
Cited in the preamble to the orders as a provision relevant to the legal framework.
art. 29 cpv. 1 OLS
Cited in the preamble to the orders as a provision relevant to the legal framework.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 23 cpv. 6 LDDS

Cited in the preamble to the orders as a provision potentially relevant to the substance of the penalty, although the appeal was rejected on other grounds.

art. 10 cpv. 1 OLS

Cited in the preamble to the orders as a provision relevant to the obligation of the employer regarding checking employee status.

art. 6 OLS

Cited in the preamble to the orders as a provision relevant to the legal framework.

art. 29 cpv. 1 OLS

Cited in the preamble to the orders as a provision relevant to the legal framework.

art. 4 LPContr

Cited in the preamble to the orders as a provision determining jurisdiction and admissibility, which was implicitly confirmed by rejecting the appeal.

art. 1 segg. LPContr

Cited in the preamble to the orders as the relevant procedural framework.

art. 3 cpv. 3 LDDS

Cited in the preamble to the orders as a provision relevant to the legal framework.

art. 272 PP

Cited in order 3 as the procedural rule governing the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court.

art. 273 PP

Cited in order 3 as the procedural rule governing where the appeal to the Federal Supreme Court must be filed.

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Testo completo

Incarto n. 30.2002.55/AMM 02 1676/609 · Bellinzona 11 marzo 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 10 giugno 2002 presentato da

_________ _________, _________ contro

la decisione n. _________ _________/_________ del _________ _________ 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,

viste le osservazioni del 25 giugno 2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione del 24 maggio 2002, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 80.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.–, per avere "impiegato in qualità di assistente di _________ _________, dal 1.9.2001 al 2.10.2001, la cittadina straniera _________ _________, 1975, sprovvista del permesso … che le consentisse di svolgere detta attività" (decisione citata, con rinvio al rapporto di contravvenzione del 5 aprile 2002);

che contro tale risoluzione _________ _________ è insorto con un ricorso del 10 giugno 2002 in cui sottolinea la sua buona fede e postula in sostanza l'annullamento della multa;

che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, nelle sue osservazioni del 25 giugno 2002, propone il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che l'autorità di primo grado ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere impiegato come assistente di studio dentario una cittadina straniera sprovvista di regolare autorizzazione;

che l'insorgente non nega di aver commesso l'infrazione rimproveratagli, ma fa valere di aver agito in buona fede, la lavoratrice essendo già al beneficio di un "permesso valido con approvazione per il cambiamento del posto di lavoro da parte dell'Ufficio federale di Berna" (ricorso, in alto), circostanza che – a suo dire – giustifica l'esenzione da ogni pena;

che, sempre stando al ricorrente, "qualsiasi cittadino e datore di lavoro ticinese avrebbe, in buona coscienza, considerato legale l'impiego della signorina in questione a partire dal settembre 2001" (ricorso, a metà);

che la buona fede dell'interessato non consente tuttavia di discostarsi dalla decisione impugnata, ove solo si consideri come il datore di lavoro non deve impiegare uno straniero senza essersi preventivamente assicurato, consultando il libretto per stranieri oppure informandosi presso l'autorità di polizia degli stranieri, che il lavoratore è autorizzato ad assumere l'occupazione (art. 10 cpv. 1 OLS);

che il preavviso dell'Ufficio federale degli stranieri evocato dall'insorgente non lo esimeva quindi dal dovere di verificare la regolarità della situazione, rivolgendosi per esempio all'Ufficio regionale degli stranieri o alla stessa Sezione dei permessi e dell'immigrazione *prima* di impiegare la lavoratrice;

che ciò vale a maggior ragione se si considera come, secondo la medesima risoluzione federale, il permesso per stranieri avrebbe dovuto essere presentato entro pochi giorni alla competente autorità cantonale di polizia degli stranieri per la registrazione del cambiamento del posto di lavoro ("Der Ausländerausweis soll in einigen Tagen der für den Wohnort des/der Stagiaires zuständigen kantonalen Fremdenpolizeibehörde zum Eintragen des Stellenwechsels vorgelegt werden": decisione del 24 agosto 2001 allegata al ricorso, in fine);

che le giustificazioni avanzate dal ricorrente non bastano neppure, da sé sole, a connotare la fattispecie come un "caso di minima gravità" nel senso dell'art. 23 cpv. 6 seconda frase LDDS;

che, del resto, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha già tenuto conto delle particolarità del caso concreto, concedendo all'interessato "una consistente riduzione sull'importo" della multa (decisione impugnata, a metà; cfr. anche osservazioni del 25 giugno 2002, pag. 2 in alto);

che la sanzione inflitta, in definitiva, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti fissati dalla legge;

che il ricorso è destinato pertanto all'insuccesso;

che la particolarità della fattispecie giustifica nondimeno – in via eccezionale – di soprassedere al prelievo di tassa e spese dell'attuale giudizio;

per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6 LDDS, 6, 10 cpv. 1 e 29 cpv. 1 OLS, 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).

4. Intimazione a:

_________ _________, _________, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona.

Il giudice: La segretaria: