Unauthorized Domestic Employment Fine Upheld
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court upheld a fine imposed on an individual for working as a domestic employee for several years without the requisite permit, despite the appellant arguing good faith, existing authorization for another employer, and payment of social contributions. The court reasoned that contraventions of alien police regulations are punishable even if due to negligence, and the appellant had a duty to verify her authorization status before commencing the unauthorized work; furthermore, the circumstances presented did not qualify as a "case of minimal gravity," and the initial fine already reflected a significant reduction, rendering the imposed sanction proportional to the offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 333 cpv. 3 CP, Art. 15 LPContr, Art. 273 PP, Art. 272 PP; Unauthorized Domestic Employment Fine Upheld: The court reasoned that contraventions of alien police regulations are punishable even if due to negligence, and the appellant had a duty to verify her authorization status before commencing the unauthorized work; furthermore, the circumstances presented did not qualify as a "case of minimal gravity," and the initial fine already reflected a significant reduction, rendering the imposed sanction proportional to the offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final orders as the basis for rejecting the appeal and ordering costs.
Cited in the final orders regarding the procedure for ruling on the appeal based on the file contents.
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Cited in the dispositive regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court.
Cited in the dispositive regarding the location where the appeal to the Federal Supreme Court must be filed.
Testo completo
Incarto n. 30.2002.50/AMM · Bellinzona 6 marzo 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del _________ 2002 presentato da
_________ _________, _________ contro
la decisione n. _________ /_________ del _________ 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _________,
viste le osservazioni del _________ 2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione del _________ 2002, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 120.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.–, per avere essa "lavorato in qualità di collaboratrice domestica, dall'11_________._________.1999 al _________._________.2001, con una frequenza settimanale di 3 ore, alle dipendenze della signora _________ _________, _________, sprovvista del permesso … che le consentisse di svolgere detta attività" (decisione citata, con rinvio al rapporto di contravvenzione del _________ 2002);
che contro tale risoluzione _________ _________ è insorta con un ricorso del _________ 2002 in cui sottolinea la sua buona fede e postula in sostanza l'annullamento della multa;
che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, nelle sue osservazioni del _________ _________ 2002, propone il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che l'autorità di primo grado ha sanzionato l'interessata, come detto, per avere lavorato come collaboratrice domestica a _________ sprovvista di regolare autorizzazione;
che l'insorgente non nega di aver commesso l'infrazione rimproveratale, ma fa valere di aver agito in buona fede, essendo già al beneficio di un permesso per un altro datore di lavoro e pagando regolarmente i contributi sociali, circostanze che – a suo dire – giustificano l'esenzione da ogni pena;
che, sempre stando alla ricorrente, il "comune di _________ era a conoscenza della mia opera prestata alla Sig.a _________ ", ragion per cui "se la mia situazione non era regolare poteva essere segnalata e regolarizzata prima di essere inflitta una contravvenzione" (ricorso, in fine);
che l'eventuale buona fede dell'interessata non consente tuttavia di discostarsi dalla decisione impugnata, ove solo si consideri come le contravvenzioni alle norme di polizia degli stranieri sono punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv.
3 CP);
che né il pagamento degli oneri sociali o l'esistenza di un permesso per un altro datore di lavoro, né tanto meno la conoscenza della situazione da parte dell'autorità comunale esimevano quindi la ricorrente dal dovere di verificare la regolarità della sua situazione, rivolgendosi per esempio all'Ufficio regionale degli stranieri o alla stessa Sezione dei permessi e dell'immigrazione *prima* di cominciare la cennata attività lucrativa;
che tali circostanze non bastano neppure, da sé sole, a connotare la fattispecie come un "caso di minima gravità" nel senso dell'art. 23 cpv. 6 seconda frase LDDS;
che, del resto, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha già tenuto conto delle particolarità del caso concreto, concedendo all'interessata "una consistente riduzione sull'importo" della multa (decisione impugnata, nel mezzo; cfr. anche osservazioni del _________ 2002, pag. 2 in alto);
che la sanzione inflitta, in definitiva, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge, sicché il ricorso dev'essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6 LDDS, 3 cpv. 6 ODDS, 6 e 29 cpv. 1 OLS, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 100.– sono a carico della ricorrente.
3. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).
4. Intimazione a:
– _________ _________, _________, – Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _________.
Il giudice: La segretaria: