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30.2002.49 • PP TI 30.2002.49 Generato dall'IA

Employer Fined for Unauthorized Foreign Worker Employment

Numero d'incarto 30.2002.49
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant was fined for employing two seasonal foreign workers, who held permits for a different employer, as cheesemakers during the summer of 2001. The appellant argued that this arrangement was a necessary collaboration among local agricultural stakeholders who shared resources and employees across various alpine pastures, making strict individual permit requirements overly bureaucratic and unrealistic for the local reality. The court rejected this defense, reasoning that irrespective of local custom or shared operational needs, the law strictly requires that an employer must ensure any employed foreigner holds a residence permit explicitly authorizing that specific employment, and the appellant failed to meet this obligation, thus affirming the original penalty as proportionate.

Regesto Legislator

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Art. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 3 cpv. 3 LDDS, Art. 29 cpv. 1 prima, Art. 10 cpv. 1 OLS, Art. 23 cpv. 6 LDDS; Employer Fined for Unauthorized Foreign Worker Employment: The appellant argued that this arrangement was a necessary collaboration among local agricultural stakeholders who shared resources and employees across various alpine pastures, making strict individual permit requirements overly bureaucratic and unrealistic for the local reality. The court rejected this defense, reasoning that irrespective of local custom or shared operational needs, the law strictly requires that an employer must ensure any employed foreigner holds a residence permit explicitly authorizing that specific employment, and the appellant failed to meet this obligation, thus affirming the original penalty as proportionate.

Parole chiave

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cambiamento d'impiego bolletta doganale attività stagionale diritto estero diritto agrario permesso di dimora Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 4 LPContr
Used to confirm the competence of the judge, the active legitimacy of the appellant, and the timeliness of the appeal.
Art. 12 LPContr
Used to confirm that the appeal could be judged based on the case files.
Art. 3 cpv. 3 LDDS
Cited in the grounds for judgment as the legal basis for confirming the decision regarding the employment of a foreigner without the required residence permit.
Art. 29 cpv. 1 prima
Lo straniero necessita di un permesso per cambiare posto, professione e Cantone (art. 29 cpv. 1 prima frase OLS).
Art. 10 cpv. 1 OLS
Cited in the grounds for judgment regarding the employer's duty to verify the worker's authorization.
Art. 23 cpv. 6 LDDS
Cited in the grounds for judgment regarding the penalty for contraventions of alien police law.
Art. 333 cpv. 3 CP
Tali reati sono punibili anche qualora siano dovuti a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP).
Art. 15 LPContr
Cited in the grounds for judgment regarding the imposition of court fees and costs following the rejection of the appeal.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 3 cpv. 3 LDDS

Cited in the grounds for judgment as the legal basis for confirming the decision regarding the employment of a foreigner without the required residence permit.

art. 23 cpv. 6 LDDS

Cited in the grounds for judgment regarding the penalty for contraventions of alien police law.

art. 6 cpv. 1 e 2 lett. a OLS

Cited in the grounds for judgment to define what constitutes lucrative activity.

art. 10 cpv. 1 OLS

Cited in the grounds for judgment regarding the employer's duty to verify the worker's authorization.

art. 29 cpv. 1 OLS

Cited in the grounds for judgment regarding the need for a permit to change post or profession.

art. 15 LPContr

Cited in the grounds for judgment regarding the imposition of court fees and costs following the rejection of the appeal.

art. 4 LPContr

Used to confirm the competence of the judge, the active legitimacy of the appellant, and the timeliness of the appeal.

art. 12 LPContr

Used to confirm that the appeal could be judged based on the case files.

art. 273 PP

Cited in the dispositive regarding the deadline and procedure for filing an appeal for annulment to the Federal Supreme Court.

art. 272 PP

Cited in the dispositive regarding the deadline for filing an appeal for annulment to the Federal Supreme Court.

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Testo completo

Incarto n. 30.2002.49/AMM 02 1048/606 · Bellinzona 28 febbraio 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Isabella Marchetti per statuire sul ricorso del 14 maggio 2002 presentato da

_______ _______, _______ contro la decisione n. _______ /_______ del _______ 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _______, viste le osservazioni del 29 maggio 2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

letti ed esaminati gli atti.

Ritenuto in fatto:

A. _______ _______ ha

impiegato _______ _______ _______ e _______ _______ do _______– cittadini portoghesi con permesso stagionale per un altro datore di

lavoro – quali casari all'alpe _______ di _______ dal 20 giugno al 25 agosto 2001. Il 21 novembre 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha intimato a _______ _______ un rapporto di contravvenzione, invitandolo a formulare eventuali osservazioni.

B. In una lettera del 15 gennaio 2001 (*recte:* 2002) quest'ultimo ha fatto valere in sostanza che i lavoratori erano stati ingaggiati da _______ _______, gestore dell'alpe _______ e del caseificio di _______ _______, con l'intento di convogliare il personale anche sull'alpe _______ del quale egli era "boggese nella misura del 50%". A suo parere, non si poteva dunque parlare di un vero e proprio cambiamento di datore di lavoro, onde la richiesta di abbandonare il procedimento. Con decisione del 19 aprile 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha nondimeno inflitto all'interessato una multa di fr. 800.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 10.–.

C. _______ _______ è insorto contro la predetta decisione con un ricorso del 14 maggio 2002 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio o quanto meno, in subordine, la riduzione della multa a fr. 100.–. Nelle sue osservazioni del 29 maggio 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione propone di respingere il ricorso e di confermare la risoluzione impugnata.

Considerato in diritto:

1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

2. L'insorgente si duole preliminarmente che la decisione impugnata non rechi "in maniera chiara il motivo della contravvenzione, la data della constatazione e nemmeno viene risposto in modo specifico alle osservazioni inoltrate dal ricorrente" (ricorso, pag. 1 in basso). Ne conclude che il giudizio impugnato dev'essere annullato per carenza di motivazione. La risoluzione del 19 aprile 2002 e l'intimazione di contravvenzione del 21 novembre 2001, cui la prima fa esplicito riferimento, precisano tuttavia che al ricorrente è stata inflitta una multa per avere "impiegato in qualità di casari, dal 20.6.2001 al 25.8.2001, i cittadini stranieri _______ _______ _______, 1969 e _______ _______ _______, 1963, sprovvisti del permesso … che consentisse loro di svolgere detta attività", soggiungendo come "gli interessati erano al beneficio di un permesso di dimora per stagionali, per occuparsi presso altro datore di lavoro". La decisione impugnata enuncia dipoi le norme legali applicabili alla fattispecie e sottolinea per finire che "quanto indicato in sede di giustificazione non permette di abbandonare la presente procedura". Ciò premesso, al ricorrente sono stati esposti in modo circostanziato i motivi della contravvenzione, gli accertamenti e le disposizioni a fondamento della sanzione, così come il fatto che le osservazioni del 15 gennaio 2001 non fossero sufficienti a scagionare l'interessato. Al riguardo, le doglianze del ricorrente sono destinate pertanto all'insuccesso.

3. Nel merito, l'insorgente fa valere che "i lavori sugli _______ vengono svolti … in collaborazione tra i diversi responsabili degli stessi e che questa collaborazione … si estende anche all'utilizzo su di un territorio abbastanza vasto dei medesimi dipendenti" (ricorso, pag. 2 verso l'alto). Sempre stando all'interessato, i lavoratori in questione non hanno del resto "mai lasciato il domicilio di lavoro", avendo sempre svolto la loro attività in alpeggi e luoghi di produzione situati in territorio del Comune di _______ (ricorso, pag. 2 nel mezzo). Il ricorrente ritiene pertanto "estremamente burocratizzante dover richiedere dei permessi singoli di lavoro per ogni luogo della Valle in cui il dipendente deve muoversi", ciò che – a suo dire – non tiene conto della realtà locale, né risulta "attinente ad una situazione di lavoro esistente e che è l'unica possibilità per i nostri _______ ed _______ di sopravvivere" (ricorso, pag. 2 in basso).

4. Per l'art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò. È considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito, e segnatamente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in Svizzera o all'estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in Svizzera o all'estero (art. 6 cpv. 1 e 2 lett. a OLS). Lo straniero necessita di un permesso per cambiare posto, professione e Cantone (art. 29 cpv. 1 prima frase OLS). Il datore di lavoro non deve lasciar assumere un impiego a uno straniero senza essersi preventivamente assicurato, consultando il libretto per stranieri oppure informandosi presso l'autorità di polizia degli stranieri, che il lavoratore è autorizzato ad assumere questo impiego (art. 10 cpv. 1 OLS). Le contravvenzioni alle disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr. 2000.–; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS). Tali reati sono punibili anche qualora siano dovuti a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP). L'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'accordo bilaterale tra Svizzera e CE/AELS sulla libera circolazione delle persone nulla ha mutato riguardo alle predette disposizioni: un cittadino europeo non domiciliato può in altri termini lavorare in Svizzera solo se è al beneficio della necessaria autorizzazione.

5. In concreto il ricorrente non nega di aver impiegato due lavoratori stranieri non autorizzati, né fa valere – per avventura – di aver creduto per errore nella regolarità della loro situazione. Egli si limita invece, come detto, a evocare problemi di applicazione della normativa sugli stranieri alla realtà locale vallerana, in cui diversi datori di lavoro collaborano fra loro e si mettono vicendevolmente a disposizione i dipendenti. Se non che, tale modo di procedere non esimeva l'insorgente dal rispettare l'obbligo impostogli dall'art. 3 cpv. 3 LDDS di occupare un lavoratore soltanto se al beneficio di un "permesso di dimora che lo autorizzi a ciò". Né è dato a divedere quale ostacolo burocratico avrebbe impedito ai lavoratori in rassegna di farsi rilasciare un permesso che consentisse loro di lavorare anche per il ricorrente. In simili circostanze questo giudice perviene al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, il che giustifica la condanna inflittagli con la decisione impugnata. Quanto all'entità della multa, essa risulta proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti fissati dalla legge. Il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6 LDDS, 6, 10 cpv. 1 e 29 cpv. 1 OLS, 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 300.– sono a carico del ricorrente.

3. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).

4. Intimazione a:

– _______ _______, _______, – Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _______.

Il giudice: La segretaria: