Legislator Giurisprudenza & Legislazione
30.2002.47 • PP TI 30.2002.47 Generato dall'IA

Domestic Worker Permit Violation Appeal Dismissed

Numero d'incarto 30.2002.47
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An individual appealed a fine imposed for working as a domestic employee for over three years without the requisite permit, arguing for leniency or waiver due to good faith, minimal weekly hours, and subsequent permit regularization. The court rejected the appeal, reasoning that foreign police law violations are punishable even through negligence, and the appellant failed in her duty to verify authorization before commencing work; furthermore, the initial authority had already sufficiently considered mitigating factors by granting a substantial reduction to the fine, rendering the final penalty proportionate to the offense.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 333 cpv. 3 CP, Art. 15 LPContr, Art. 273 PP, Art. 272 PP; Domestic Worker Permit Violation Appeal Dismissed: The court rejected the appeal, reasoning that foreign police law violations are punishable even through negligence, and the appellant failed in her duty to verify authorization before commencing work; furthermore, the initial authority had already sufficiently considered mitigating factors by granting a substantial reduction to the fine, rendering the final penalty proportionate to the offense.

Parole chiave

Generato dall'IA
violazione degli oneri dell'autorizzazione riduzione della multa permessi di lavoro potestà domestica diritto estero revoca del permesso di dimora Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 4 LPContr
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art.
Art. 12 LPContr
4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
Art. 333 cpv. 3 CP
che l'eventuale buona fede dell'interessata non consente tuttavia di discostarsi dalla decisione impugnata, ove solo si consideri come le contravvenzioni alle norme di polizia degli stranieri sono punibili anche qualora siano dovuti a negligenza (art. 333 cpv.
Art. 15 LPContr
Cited in the reasoning section as the legal basis for rejecting the appeal and imposing costs.
Art. 273 PP
Cited in order 3 to specify the deadline and method for filing a further appeal to the Federal Supreme Court.
Art. 272 PP
Cited in order 3 to specify the deadline for filing a further appeal to the Federal Supreme Court based on notification of the full decision.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 15 LPContr

Cited in the reasoning section as the legal basis for rejecting the appeal and imposing costs.

art. 273 PP

Cited in order 3 to specify the deadline and method for filing a further appeal to the Federal Supreme Court.

art. 272 PP

Cited in order 3 to specify the deadline for filing a further appeal to the Federal Supreme Court based on notification of the full decision.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 30.2002.47/AMM 02 1218/603 · Bellinzona 27 febbraio 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 13 maggio 2002 presentato da

_______ _______ _______, _______ (patrocinata dall'avv. _______ _______, _______) contro la decisione n. _______ /_______ del _______ 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _______, viste le osservazioni del 29 maggio 2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione del 26 aprile 2002, ha inflitto a _______ _______ _______ una multa di fr. 600.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 200.–, per avere essa "lavorato in qualità di collaboratrice domestica, dal 1.7.1998 al 13.9.2001, con una frequenza settimanale di 3 ore, alle dipendenze del signor _______ _______, _______, sprovvista del permesso … che le consentisse di svolgere detta attività" (decisione citata, con rinvio al rapporto di contravvenzione del 6 marzo 2002);

che contro tale risoluzione _______ _______ _______ è insorta con un ricorso del 13 maggio 2002 in cui chiede di prescindere dalla multa o, se non altro, di ridurne l'entità;

che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, nelle sue osservazioni del 29 maggio 2002, propone il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che l'autorità di primo grado ha sanzionato l'interessata, come detto, per avere lavorato come collaboratrice domestica a _______ sprovvista di regolare autorizzazione;

che l'insorgente non nega di aver commesso l'infrazione rimproveratale, ma fa valere di aver agito in buona fede, di avere svolto soltanto poche ore di lavoro settimanali, così come di avere poi ottenuto un'estensione del permesso di lavoro all'attività in questione, circostanze che – a suo dire – giustificano l'esenzione da ogni pena o, quanto meno, una riduzione della multa;

che l'eventuale buona fede dell'interessata non consente tuttavia di discostarsi dalla decisione impugnata, ove solo si consideri come le contravvenzioni alle norme di polizia degli stranieri sono punibili anche qualora siano dovuti a negligenza (art. 333 cpv.

3 CP);

che l'esistenza di "un permesso per confinanti (tipo 'G'), quale collaboratrice domestica presso un'altra famiglia" (ricorso, pag. 2 nel mezzo), non esimeva quindi la ricorrente dal dovere di verificare la regolarità della sua situazione, rivolgendosi per esempio all'Ufficio regionale degli stranieri o alla stessa Sezione dei permessi e dell'immigrazione *prima* di cominciare la cennata attività lucrativa;

che neppure la saltuarietà del lavoro e il successivo ottenimento del permesso bastano, da sé soli, a connotare la fattispecie come un "caso di minima gravità" nel senso dell'art. 23 cpv. 6 seconda frase LDDS;

che, del resto, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha già tenuto conto delle particolarità del caso concreto, concedendo all'interessata "una consistente riduzione sull'importo" della multa (decisione impugnata, nel mezzo; cfr. anche osservazioni del 29 maggio 2002, pag. 2 in alto);

che la sanzione inflitta, in definitiva, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge, sicché il ricorso dev'essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6 LDDS, 3 cpv. 6 ODDS, 6 e 29 cpv. 1 OLS, 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 250.– sono a carico della ricorrente.

3. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di _______. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).

4. Intimazione a:

– _______

_______

_______, per il tramite dell'avv. _______

_______, _______, – avv. _______

_______, _______, – Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _______.

Il giudice: La segretaria: