Appeal Against Fine for Unlicensed Social Work
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed a fine imposed by the Permits and Immigration Section for working as a social worker without the requisite permit between September 2000 and July 2001, arguing in good faith reliance on the employer to handle the regularization process. The court rejected the appeal, reasoning that the appellant was objectively responsible for verifying the legality of their own permit under relevant statutes, which hold foreign police offenses punishable even if due to negligence, and noting that the initial sanction already reflected a significant reduction given the circumstances, rendering the imposed penalty proportionate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 3 cpv. 3 LDDS, Art. 6 OLS, Art. 333 cpv. 3 CP, Art. 273 PP; Appeal Against Fine for Unlicensed Social Work: The court rejected the appeal, reasoning that the appellant was objectively responsible for verifying the legality of their own permit under relevant statutes, which hold foreign police offenses punishable even if due to negligence, and noting that the initial sanction already reflected a significant reduction given the circumstances, rendering the imposed penalty proportionate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision establishes the offense for which the decision was confirmed (working without proper authorization).
This provision likely relates to the sanctioning power or procedure that justified confirming the original decision.
This provision was cited in the context of the offense for which the decision was confirmed (working without proper authorization).
This provision governed the review process which led to the rejection of the appeal.
This provision specifies the deadline and place for lodging a subsequent appeal to the Federal Tribunal.
This provision specifies the starting point for the deadline to lodge a subsequent appeal to the Federal Tribunal.
Testo completo
Incarto n. 30.2002.46/AMM 02 1209/607 · Bellinzona 4 marzo 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso dell'8 maggio 2002 presentato da
_______ _______ _______, _______ contro la decisione n. _______ /_______ del _______ 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _______, viste le osservazioni del 7 giugno 2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione del 26 aprile 2002, ha inflitto a _______ _______ _______ una multa di fr. 500.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.–, per avere "lavorato in qualità di operatrice sociale, dal 18.9.2000 al 31.7.2001, alle dipendenze della comunità familiare _______ _______, _______, sprovvista del permesso … che le consentisse di svolgere detta attività" (decisione impugnata, con rinvio al rapporto di contravvenzione del 5 marzo 2002);
che contro tale risoluzione _______ _______ _______ è insorta con un ricorso dell'8 maggio 2002 nel quale postula in sostanza l'annullamento o la riduzione della multa;
che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, nelle sue osservazioni del 7 giugno 2002, propone il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata;
e consideratoin diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha sanzionato l'interessata, come detto, per avere lavorato in qualità di operatrice sociale sprovvista di regolare autorizzazione (art. 3 cpv. 3 LDDS, in relazione con gli art. 6 OLS e 44 vRast);
che l'insorgente non contesta di avere oggettivamente commesso l'infrazione rimproveratale dall'autorità di primo grado, ma fa valere la sua buona fede, avendo essa delegato l'incombenza di regolarizzare la propria situazione al datore di lavoro (ricorso, in alto, con rinvio alle osservazioni del 7 marzo 2002, pag. 1 in basso e pag. 2 in alto; cfr. anche verbale d'interrogatorio dell'8 agosto 2001, pag. 1 verso il basso e pag. 2 in fine);
che le giustificazioni addotte dalla ricorrente non la esimevano tuttavia dall'obbligo di verificare la regolarità del suo permesso a norma dell'art. 3 cpv. 3 LDDS, per esempio accertandosi che il datore di lavoro avesse proceduto nel senso auspicato dall'interessata;
che ciò vale a maggior ragione se si considera come le contravvenzioni alle norme di polizia degli stranieri sono punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP);
che, del resto, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha già tenuto conto delle circostanze particolari del caso concreto, concedendo all'interessata "una consistente riduzione sull'importo" della multa (decisione impugnata, nel mezzo);
che la sanzione inflitta, in definitiva, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso è destinato pertanto all'insuccesso;
che data la particolarità della fattispecie si giustifica nondimeno – in via eccezionale – di soprassedere al prelievo di tassa e spese dell'odierno giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6 LDDS, 6 OLS e 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di _______. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).
4. Intimazione a:
_______ _______ _______, _______, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _______.
Il giudice: La segretaria: