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30.2002.45 • PP TI 30.2002.45 Generato dall'IA

Immigration Fine Upheld for Employing Unauthorized Foreign Worker

Numero d'incarto 30.2002.45
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The petitioner appealed a fine imposed by the immigration authority for employing a foreign national as a social worker from late 2000 to mid-2001 without the necessary work permit, arguing the fine was excessive due to good faith based on the worker's prior employment, spousal status, and the absence of flagged anomalies during unrelated audits. The court rejected the appeal, reasoning that an employer has an absolute duty to verify a foreign worker's authorization before employment, and since the initial authority had already substantially reduced the fine considering the circumstances, the penalty was proportionate to the offense and would be upheld, although court fees were waived exceptionally.

Regesto Legislator

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Art. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 3 cpv. 3 LDDS, Art. 10 cpv. 1 OLS, Art. 273 PP, Art. 272 PP; Immigration Fine Upheld for Employing Unauthorized Foreign Worker: The court rejected the appeal, reasoning that an employer has an absolute duty to verify a foreign worker's authorization before employment, and since the initial authority had already substantially reduced the fine considering the circumstances, the penalty was proportionate to the offense and would be upheld, although court fees were waived exceptionally.

Parole chiave

Generato dall'IA
permesso di lavoro cittadini stranieri causa dell'obbligazione contravvenzione alla legge sugli stranieri assenza ingiustificata bilancio sociale dell'impresa Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 4 LPContr
This article establishes the court's competence and admissibility criteria, which were reviewed before the decision on the merits.
Art. 12 LPContr
This article governs the simplified procedure used to judge the case based on the file.
Art. 3 cpv. 3 LDDS
This article constitutes the substantive legal basis for the original sanction upheld in the final order.
Art. 10 cpv. 1 OLS
This article, concerning the employer's obligation to verify authorization, is cited as part of the basis for confirming the decision.
Art. 273 PP
This procedural rule dictates the deadline and method for lodging an appeal to the Federal Supreme Court mentioned in order 3.
Art. 272 PP
This procedural rule dictates the deadline for lodging an appeal to the Federal Supreme Court mentioned in order 3.
art. 6 OLS
This article, related to the violation, is cited as part of the basis for confirming the decision.
1 segg. LPContr
This provision relates to the procedure for the appeal, which was rejected in order 1.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 3 cpv. 3 LDDS

This article constitutes the substantive legal basis for the original sanction upheld in the final order.

art. 6 OLS

This article, related to the violation, is cited as part of the basis for confirming the decision.

art. 10 cpv. 1 OLS

This article, concerning the employer's obligation to verify authorization, is cited as part of the basis for confirming the decision.

1 segg. LPContr

This provision relates to the procedure for the appeal, which was rejected in order 1.

art. 4 LPContr

This article establishes the court's competence and admissibility criteria, which were reviewed before the decision on the merits.

art. 12 LPContr

This article governs the simplified procedure used to judge the case based on the file.

art. 273 PP

This procedural rule dictates the deadline and method for lodging an appeal to the Federal Supreme Court mentioned in order 3.

art. 272 PP

This procedural rule dictates the deadline for lodging an appeal to the Federal Supreme Court mentioned in order 3.

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Testo completo

Incarto n. 30.2002.45/AMM 02 1208/601 · Bellinzona 4 marzo 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso dell'8 maggio 2002 presentato da

_______ _______, _______ contro la decisione n. _______ /_______ del _______ 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _______, viste le osservazioni del 3 giugno 2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione del 26 aprile 2002, ha inflitto a _______ _______ una multa di fr. 500.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.–, per avere "impiegato in qualità di operatrice sociale, dal 18.9.2000 al 31.7.2001, la cittadina straniera _______ _______, 1970, sprovvista del permesso … che le consentisse di svolgere detta attività" (decisione impugnata, con rinvio al rapporto di contravvenzione dell'11 marzo 2002);

che contro tale risoluzione _______ _______ è insorta con un ricorso dell'8 maggio 2002 nel quale postula una riduzione della multa, ritenuta eccessiva;

che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, nelle sue osservazioni del 3 giugno 2002, propone il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata;

e consideratoin diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha sanzionato l'interessata, come detto, per avere impiegato una cittadina straniera sprovvista di regolare autorizzazione (art. 3 cpv. 3 LDDS, in relazione con gli art. 6, 10 cpv. 1 OLS e 44 vRast);

che l'insorgente non contesta di aver commesso l'infrazione rimproveratale dall'autorità di primo grado, ma si duole di aver agito in buona fede, la lavoratrice potendo contare su un permesso di dimora annuale, avendo già lavorato per il Soccorso operaio ed essendo per di più sposata con un cittadino svizzero;

che, sempre stando alla ricorrente, la Sezione sanitaria del Dipartimento della sanità e della socialità avrebbe verificato i conti e i costi del personale senza segnalare anomalie;

che l'interessata ne conclude per una riduzione della multa, ritenuta eccessiva per "un ente di diritto pubblico e non a scopo di lucro e assolutamente estraneo a pratiche di assunzioni di stranieri senza permesso" (ricorso, in fine);

che le giustificazioni addotte dalla ricorrente non consentono tuttavia di discostarsi dalla decisione impugnata, ove solo si consideri come un datore di lavoro non deve impiegare uno straniero senza essersi preventivamente assicurato, consultando il libretto per stranieri oppure informandosi presso l'autorità di polizia degli stranieri, che il lavoratore è autorizzato ad assumere l'occupazione (art. 10 cpv. 1 OLS);

che, del resto, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha già tenuto conto delle circostanze particolari del caso concreto, concedendo all'interessata "una consistente riduzione sull'importo" della multa (decisione impugnata, nel mezzo);

che la sanzione inflitta, in definitiva, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

che il ricorso è destinato pertanto all'insuccesso;

che data la particolarità della fattispecie si giustifica nondimeno – in via eccezionale – di soprassedere al prelievo di tassa e spese dell'odierno giudizio;

per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6 LDDS,

6 e 10 cpv. 1 OLS, 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).

4. Intimazione a:

_______ _______, _______, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _______.

Il giudice: La segretaria: