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30.2002.38 • PP TI 30.2002.38 Generato dall'IA

Vehicle Owner Fined for Failing to Identify Driver Upheld Due to Family Privilege

Numero d'incarto 30.2002.38
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The administrative authority fined a vehicle owner for failing to identify the perpetrator of a traffic infraction, as required by law, despite being formally requested to do so. The court overturned this decision, reasoning that the owner's refusal to name the driver—who was asserted to be a relative—was justified under criminal procedure rules allowing witnesses to refuse testimony that could lead to criminal proceedings against themselves or close family members, as the request to name family members authorized to use the vehicle implicitly risked exposing a relative to sanction.

Regesto Legislator

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Art. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 16 cpv. 2 LACS, Art. 126 CPP, Art. 22 cpv. 1 LACS, Art. 16 cpv. 1 LACS; Vehicle Owner Fined for Failing to Identify Driver Upheld Due to Family Privilege: The court overturned this decision, reasoning that the owner's refusal to name the driver—who was asserted to be a relative—was justified under criminal procedure rules allowing witnesses to refuse testimony that could lead to criminal proceedings against themselves or close family members, as the request to name family members authorized to use the vehicle implicitly risked exposing a relative to sanction.

Parole chiave

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facoltà di astenersi dal testimoniare membro della famiglia guida senza autorizzazione sanzione amministrativa violazione del divieto di sosta diritto di utilizzazione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 4 LPContr
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva della ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art.
Art. 12 LPContr
4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
Art. 16 cpv. 2 LACS
che l'art. 16 cpv. 2 LACS riserva nondimeno l'applicazione delle norme di procedura penale cantonale, secondo cui "ogni testimone può rifiutare di deporre sopra domanda la cui risposta potrebbe, per lui stesso o per una persona indicata all'art.
Art. 126 CPP
125 [coniuge, convivente, ascendenti e discendenti, fratelli e sorelle, cognati, zii, nipoti, cugini, suoceri, genero e nuora] comportare l'apertura di un procedimento penale" (art. 126 CPP);
Art. 22 cpv. 1 LACS
5000.– (art. 22 cpv. 1 LACS);
Art. 16 cpv. 1 LACS
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 16 cpv.
art. 125 seg. CPP
Cited in the decision's orders as the basis for upholding the appeal due to the right to refuse testimony concerning relatives.
art. 16 e 22 cpv. 1 LACS
Cited in the decision's orders, although the appeal was ultimately upheld based on procedural grounds (CPP).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 125 seg. CPP

Cited in the decision's orders as the basis for upholding the appeal due to the right to refuse testimony concerning relatives.

art. 16 e 22 cpv. 1 LACS

Cited in the decision's orders, although the appeal was ultimately upheld based on procedural grounds (CPP).

1 segg. LPContr

Cited in the decision's orders, likely related to the general appeal procedure or jurisdiction, although no specific procedural article is explicitly enforced in the operative part regarding inadmissibility or costs related to this law.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

This order indicates that no procedural costs are levied, consistent with the decision to uphold the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 30.2002.38/AMM · Bellinzona 16 maggio 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso dell'11 novembre 2002 presentato da

_______ _______, _______, contro la decisione n. _______ /_______ del _______ 2002 emessa dalla Sezione della circolazione, _______, viste le osservazioni del 15 novembre 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del

31 ottobre 2002, ha inflitto a _______ _______ una multa di fr. 300.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti motivi:

*"benché formalmente richiestogli con scritto del 20.8.2002 nella qualità di detentore del veicolo targato* _______, ha ingiustificatamente omesso di collaborare al fine di identificare l'autore di un'infrazione commessa con il menzionato veicolo il 13 marzo 2002 alle ore 15.01 a* _______ ";

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 16 cpv. 1 e 22 cpv. 1 LACS;

che _______ _______ è insorta contro tale decisione con un ricorso dell'11 novembre 2002 in cui postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;

che nelle sue osservazioni del

15 novembre 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva della ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 16 cpv. 1 della legge cantonale d'applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale (LACS; RL 7.4.2.1), il detentore di un veicolo a motore o di un velocipede ha l'obbligo di fornire agli organi di polizia – se richiesto – le informazioni necessarie al fine di identificare l'autore di un'infrazione alla LCS commessa con il suo veicolo;

che l'art. 16 cpv. 2 LACS riserva nondimeno l'applicazione delle norme di procedura penale cantonale, secondo cui "ogni testimone può rifiutare di deporre sopra domanda la cui risposta potrebbe, per lui stesso o per una persona indicata all'art. 125 [coniuge, convivente, ascendenti e discendenti, fratelli e sorelle, cognati, zii, nipoti, cugini, suoceri, genero e nuora] comportare l'apertura di un procedimento penale" (art. 126 CPP);

che le contravvenzioni alle norme della LACS sono punite con l'arresto o con la multa fino a fr. 5000.– (art. 22 cpv. 1 LACS);

che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per avere omesso di collaborare all'identificazione dell'autore di un'infrazione commessa con il proprio veicolo il 13 marzo 2002 a _______;

che la ricorrente lamenta, fra l'altro, di avere spiegato sin dall'inizio come "quel giorno mio marito aveva prestato la _______ ad una persona mia parente, che non intendevo denunciare" (ricorso, pag. 1 in basso, con riferimento a una lettera del

24 luglio 2002 alla polizia comunale);

che, sempre stando alla ricorrente, "il 20.08.02 mi si chiedeva di indicare i familiari autorizzati ad usufruire del veicolo (doc. 3) ed io ribadivo di non volere aggiungere altro in base all'art. 16 cpv. 2 LACS";

che l'autorità di primo grado, nelle sue osservazioni del 15 novembre 2002, riafferma l'obbligo per il detentore di un veicolo di collaborare a norma dell'art. 16 cpv. 1 LACS ed evoca al riguardo una decisione emanata il 7 agosto 2002 dal giudice delegato per le contravvenzioni del Tribunale cantonale amministrativo in re M.;

che diversamente dal caso appena citato, nella fattispecie la ricorrente ha chiaramente indicato dove si trovava al momento dell'infrazione ("quel giorno ero a casa mia con i miei bambini": lettera citata del 24 luglio 2002), né ha fornito versioni contraddittorie, ma si è sempre e soltanto appellata al suo diritto di non fornire indicazioni atte – secondo l'interessata – a comportare l'apertura di un procedimento penale nei confronti di un familiare;

che, ciò posto, l'ingiunzione dell'autorità di primo grado alla ricorrente di "comunicare, entro 10 giorni, il nome dei *familiari* autorizzati a usufruire del suo veicolo onde poter esperire un'inchiesta al fine di identificare l'autore dell'infrazione" (lettera del 20 agosto 2002, ribadita il 4 ottobre successivo), risulta in effetti suscettibile – di per sé – di esporre un familiare all'eventualità di una sanzione penale;

che, in siffatte circostanze, l'insorgente era dunque abilitata – in virtù dell'art. 126 CPP – a rifiutare di ottemperare alla richiesta formulata dalla Sezione della circolazione;

che, dato quanto precede, si giustifica in definitiva di accogliere il ricorso e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;

per questi motivi, visti gli art. 16 e 22 cpv. 1 LACS;

125 seg. CPP; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. Intimazione a:

_______ _______, _______, Sezione della circolazione, _______.

Il giudice: La segretaria: