Traffic Authority Fine Annulled Due to Insufficient Evidence
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed a traffic authority's decision imposing a minor fine for exceeding authorized parking time, asserting they were delayed for about four minutes gathering acceptable coins for a parking meter that was marked as "out of order" in pencil, and subsequently inserted a coin to obtain approximately twenty minutes of valid time. The court accepted the appeal, reasoning that since the authority provided no evidence to contradict the appellant's account of the events, and the offense could not be proven, the contested decision imposing the fine was annulled, and no procedural costs were levied.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 48 cpv. 8 prima, Art. 27 cpv. 1 LCS, art. 3 LCS, art. 90 n. 1 LCS; Traffic Authority Fine Annulled Due to Insufficient Evidence: The court accepted the appeal, reasoning that since the authority provided no evidence to contradict the appellant's account of the events, and the offense could not be proven, the contested decision imposing the fine was annulled, and no procedural costs were levied.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the operative part as a substantive basis for considering the appeal.
Cited in the operative part as a substantive basis for considering the appeal.
Cited in the operative part as a substantive basis for considering the appeal.
Cited in the operative part as a substantive basis for considering the appeal.
Cited in the operative part regarding procedural aspects of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 30.2002.36/AMM 24751/903 · Bellinzona 7 maggio 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 3 novembre 2002 presentato da
_______ _______, _______ contro la decisione n. _______ /_______ del _______ 2002 emessa dalla Sezione della circolazione, _______, viste le osservazioni del 7 novembre 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 18 ottobre 2002, ha inflitto a _______ _______ una multa di fr. 40.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati il
20 giugno 2002 in territorio di _______: "*Ha posteggiato il veicolo* _______ *superando la durata di parcheggio autorizzata*";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 48 cpv. 8 OSS;
che _______ _______ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 3 novembre 2002 nel quale postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;
che in uno scritto del 7 novembre 2002 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 48 cpv. 8 prima frase OSS, se il parcheggio di autoveicoli è limitato nel tempo, il conducente deve di regola riportare nuovamente il veicolo in circolazione al più tardi alla scadenza del tempo permesso per il parcheggio;
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS); per il superamento breve della durata di parcheggio autorizzata, l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS _______) commina una sanzione pecuniaria di fr. 40.–;
che la Sezione della circolazione ha multato l'insorgente, come detto, per avere superato la durata di parcheggio autorizzata, in violazione degli art. 27 cpv. 1 LCS e 48 cpv. 8 OSS;
che il ricorrente si duole – fra l'altro – di essersi semplicemente assentato dal veicolo il tempo necessario (circa 4 minuti) a racimolare le monete accettate dal parchimetro, sul quale era per altro scritto in matita "guasto", e di avere poi "inserito un pezzo di 1/2 fr. facendolo scattare ad indicare ca. 20 minuti di buono" (ricorso, pag. 2 in alto);
che dal fascicolo processuale non emerge nessun elemento atto a confutare la versione dei fatti fornita dall'interessato;
che in simili evenienze, non potendosi dimostrare la commissione del reato ascritto all'insorgente, si giustifica di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 48 cpv. 8 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
_______ _______, _______, Sezione della circolazione, _______.
Il giudice: La segretaria: