Traffic Violation Fine Upheld Despite Good Faith Error
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed a fine imposed by the traffic authority for failing to submit their vehicle for the legally required periodic exhaust gas emission control check by the deadline, despite the appellant claiming good faith reliance on incorrect advice from a garage and confusion from municipal police. The court dismissed the appeal, reasoning that traffic violations are punishable even if due to negligence, and since the vehicle had previously undergone the required maintenance upon purchase, the appellant could not reasonably claim ignorance of the obligation under relevant regulations, thus confirming the original decision and associated costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 96 ONC, Art. 333 cpv. 3 CP, Art. 15 LPContr, Art. 273 PP; Traffic Violation Fine Upheld Despite Good Faith Error: The court dismissed the appeal, reasoning that traffic violations are punishable even if due to negligence, and since the vehicle had previously undergone the required maintenance upon purchase, the appellant could not reasonably claim ignorance of the obligation under relevant regulations, thus confirming the original decision and associated costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for the obligation regarding vehicle emission checks, which was the subject of the violation upheld by the rejection of the appeal.
Cited as the legal basis for the penalty applied for violating ONC provisions, which was confirmed by the rejection of the appeal.
Cited in the concluding section for imposing court fees and costs following the rejection of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 30.2002.29/AMM 22341/907 · Bellinzona 1 maggio 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 1° ottobre 2002 presentato da
_______ _______, _______ contro la decisione n. _______ /_______ del _______ 2002 emessa dalla Sezione della circolazione, _______, viste le osservazioni dell'8 ottobre 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del
20 settembre 2002, ha inflitto a _______ _______ una multa di fr. 300.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 17 luglio 2002 in territorio di _______:
*"Ha omesso di sottoporre il veicolo* _______, entro il termine prescritto, al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico …*";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCS; 59*a* cpv. 1 e 96 ONC;
che _______ _______ è insorta contro tale decisione con un ricorso del 1° ottobre 2002 in cui postula l'annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni dell'8 ottobre 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 59*a* cpv.
1 prima frase ONC gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio di manutenzione;
che per i veicoli senza catalizzatore il servizio di manutenzione dev'essere effettuato ogni 12 mesi (art. 59*a* cpv. 2 lett. a ONC);
che chiunque viola le disposizioni dell'ONC è punito – se non è applicabile alcun'altra disposizione penale – con l'arresto o con la multa (art. 96 ONC);
che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente per avere omesso di sottoporre il proprio veicolo – una _______ II immatricolata per la prima volta nel 1977 (allegato A al ricorso) – al controllo periodico del sistema antinquinamento;
che l'ultimo servizio di manutenzione, effettuato il 3 luglio 2000 (allegato C al ricorso), era scaduto il 3 luglio 2001, ossia un anno prima del controllo effettuato dalla polizia comunale di _______ il 17 luglio 2002;
che la ricorrente non nega di aver commesso l'infrazione ravvisata dall'autorità di primo grado, ma fa valere di aver erroneamente pensato – in buona fede – "che la mia auto del 1977 non ne necessitava, ciò che mi avevano detto al Garage _______ " (ricorso, verso il basso);
che del resto, sempre stando all'insorgente, "anche la polizia di _______, alla quale mi sono rivolta dopo aver ricevuto una prima intimazione di contravvenzione non era sicura di quello che bisognava fare: mi hanno detto di attendere informazioni da _______ " (ricorso, verso l'alto);
che invano si cercherebbe tuttavia nel fascicolo processuale qualsiasi elemento atto a dimostrare - o a rendere quanto meno verosimili – le asserite assicurazioni ricevute dal proprio garagista o le evocate riserve espresse dalla polizia comunale;
che, comunque sia, la possibile buona fede della ricorrente non permette di discostarsi dalla decisione impugnata, ove appena si consideri come le contravvenzioni alle norme della circolazione stradali sono punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP; 100 n. 1 prima frase LCS);
che ciò vale a maggior ragione se si pensa che – come fa notare la stessa ricorrente – l'automobile in oggetto era già stata sottoposta al servizio di manutenzione periodico nel mese di luglio del 2000, al momento dell'acquisto della vettura da parte dell'interessata (ricorso, verso il basso, con riferimento all'allegato C);
che l'insorgente non poteva dunque ragionevolmente ignorare l'obbligo di sottoporre il proprio veicolo al controllo periodico delle emissioni di gas di scarico a norma dell'art. 59*a* ONC;
che le doglianze della ricorrente si rivelano pertanto sprovviste di buon diritto;
che la multa inflitta, per finire, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso deve quindi essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCS; 59*a* cpv. 1 e 96 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico della ricorrente.
3. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di _______. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).
4. Intimazione a:
_______ _______, _______, Sezione della circolazione, _______.
Il giudice: La segretaria: