Supervising Driver Appeal: Double Jeopardy for Traffic Infraction
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court reviewed an appeal against a fine imposed by the traffic department on a supervising driver for failing to prevent a student driver from running a red light. The court reasoned that the appeal was admissible and that the appellant established that they had already been fined by the cantonal police for the identical traffic infraction that occurred on the same date, thus invoking the principle of *ne bis in idem* (double jeopardy). Consequently, the court accepted the appeal, annulled the challenged decision, and waived all procedural fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, art. 15 cpv. 2 e 95 n. 1 LCS, 1 segg. LPContr; Supervising Driver Appeal: Double Jeopardy for Traffic Infraction: The court reasoned that the appeal was admissible and that the appellant established that they had already been fined by the cantonal police for the identical traffic infraction that occurred on the same date, thus invoking the principle of *ne bis in idem* (double jeopardy). Consequently, the court accepted the appeal, annulled the challenged decision, and waived all procedural fees.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese articles provided the basis for the original penalty, and their relevance is acknowledged in the preamble to the final orders, although the decision is ultimately annulled based on procedural grounds.
These articles concerning the cantonal administrative appeal procedure are cited in the preamble of the dispositive section.
This article was used to justify judging the case based on the file documents.
This article was used to confirm the competence of the judge, the active legitimacy of the appellant, and the timeliness of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 30.2002.19/AMM 19100/990 · Bellinzona 21 aprile 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Isabella Marchetti per statuire sul ricorso del 20 agosto 2002 presentato da
__________ __________, __________ (rappresentato dalla __________ Compagnia __________ di __________ __________ SA, __________)
contro la decisione n. __________ /__________ del __________ 2002 emessa dalla Sezione della circolazione, __________, viste le osservazioni del 4 settembre 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 16 agosto 2002, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 300.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 23 giugno 2002 in territorio di __________:
"*Ha circolato con la vettura* __________*, quale accompagnatore di un allievo conducente, non impedendo a quest'ultimo di transitare ad un semaforo che indicava 'fermata' (luce rossa)*";
che la risoluzione è stata emanata in applicazione degli art. 15 cpv. 2 e 95 n. 1 LCS;
che __________ __________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 20 agosto 2002 nel quale postula l'annullamento della multa;
che in uno scritto del 4 settembre 2002 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per avere – quale accompagnatore di un allievo conducente – omesso di impedire a quest'ultimo di transitare a un semaforo rosso;
che il ricorrente non contesta l'infrazione rimproveratagli, ma adduce – fra l'altro – di essere già stato punito per il medesimo reato con una multa disciplinare di fr. 250.– inflittagli dalla Polizia cantonale;
che, in concreto, dal fascicolo processuale si evince come l'interessato sia stato per vero multato il 5 luglio 2002 dalla Polizia cantonale per l'inosservanza di un segnale luminoso commessa il 23 maggio (*recte*: giugno) 2002 in territorio di __________ (doc. B allegato al ricorso);
che a ragione l'insorgente fa dunque valere di non poter essere sanzionato due volte per la medesima infrazione ("ne bis in idem");
che la Sezione della circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali, ha del resto rinunciato a formulare osservazioni, rimettendosi al giudizio dell'autorità di secondo grado;
che in simili evenienze si giustifica pertanto di annullare la decisione impugnata e di rinunciare al prelievo di oneri processuali, come postulato dal ricorrente nel suo memoriale del 20 agosto 2002;
per questi motivi, visti gli art. 15 cpv. 2 e 95 n. 1 LCS, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
– __________ __________ d'assicurazione di __________ __________ SA, __________, – Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La segretaria: