Appeal Against Fine for Obstruction by Slow Driving
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant contested a fine imposed by the traffic authority for seriously obstructing traffic by driving on the motorway at approximately 50 km/h shortly after merging from a service area. The court reasoned that the appellant's initial admission of driving at about 50 km/h immediately after restarting, which was corroborated by the other driver involved in the subsequent accident, was credible evidence of a violation under traffic law requiring speed to be adapted to circumstances and prohibiting unnecessarily slow driving that impedes traffic flow. The court found the appellant's later contradictory attempts to minimize or deny this speed, attributing it to shock and the other driver's poor overtaking maneuver, unconvincing, and therefore upheld the original decision, dismissing the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 32 cpv. 1 prima, Art. 4 cpv. 5 ONC, Art. 273 PP, Art. 272 PP, art. 32 cpv. 1 LCS; Appeal Against Fine for Obstruction by Slow Driving: The court reasoned that the appellant's initial admission of driving at about 50 km/h immediately after restarting, which was corroborated by the other driver involved in the subsequent accident, was credible evidence of a violation under traffic law requiring speed to be adapted to circumstances and prohibiting unnecessarily slow driving that impedes traffic flow. The court found the appellant's later contradictory attempts to minimize or deny this speed, attributing it to shock and the other driver's poor overtaking maneuver, unconvincing, and therefore upheld the original decision, dismissing the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as a legal basis for rejecting the appeal regarding the obligation to adapt speed to circumstances.
Cited as a legal basis for rejecting the appeal concerning the penalty for violating traffic regulations.
Cited as a legal basis for rejecting the appeal regarding the prohibition against driving too slowly and impeding traffic flow.
Cited as a basis regarding the rules applicable to the proceeding (admissibility/procedure).
Although LTF is not explicitly mentioned in the final orders, the costs provision must refer to the local equivalent implicitly referenced by the context (or by the structure if the text had explicitly shown the full citation for costs, e.g., an equivalent article in Cantonal law). Based on the structure 'visti gli art. ...', and the fact that Order 2 imposes costs, a procedural/cost rule is applied. Since the text cites 'art. 1 segg. LPContr' and then immediately orders costs in point 2, and point 1 rejects the appeal, the cost order is the only remaining provision type. However, strictly following the rule to only include explicitly cited provisions *in the dispositive*, and seeing that the dispositive cites 'art. 1 segg. LPContr' before ordering costs, and no separate cost article is cited in the orders 1, 2, or 3, no explicit cost article fitting the criteria (like Art. 66 LTF) is present *in the dispositive section itself* in the format expected for an appeal to a higher federal court, even though costs are imposed. Given the input text does not show the final disposition citation for costs corresponding to a recognized Article (like Art. 66 LTF), and LPContr is procedural, I must rely only on what is strictly cited immediately preceding the orders.
Testo completo
Incarto n. 30.2002.11/AMM 12926/906 · Bellinzona 1 luglio 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 18 giugno 2002 presentato da
_______ _______ _______, _______-_________ contro la decisione n. _______ /_______ del _______ _______ _______ emessa dalla Sezione della circolazione, _______, viste le osservazioni del 2 luglio 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenutoin fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 7 giugno 2002, ha inflitto a _______ _______ _______ una multa di fr. 300.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 40.–, per i seguenti fatti accertati il 16 novembre 2001 in territorio di _______:
"*alla guida della vettura (_)* _______, circolava sull'autostrada ad una velocità dichiarata di circa 50 km/h ostacolando in modo serio la circolazione per cui veniva coinvolta in un incidente*";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 32 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 4 cpv. 5 ONC;
che _______ _______ _______è insorta contro tale decisione con un ricorso del 18 giugno 2002 in cui postula in sostanza l'annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del
2 luglio 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che la domanda della ricorrente intesa all'audizione sua e del proprio marito – di per sé ammissibile – non merita accoglimento, tali atti istruttori non apparendo suscettibili, come si vedrà in appresso, d'influire sull'esito del giudizio;
che per l'art. 32 cpv. 1 prima frase LCS la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità; il conducente non deve senza motivi impellenti circolare così lentamente da impedire un flusso uniforme del traffico (art. 4 cpv. 5 ONC);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);
che la Sezione della circolazione ha multato l'interessata, come detto, per essere circolata "sull'autostrada ad una velocità dichiarata di circa 50 km/h ostacolando in modo serio la circolazione";
che tale decisione poggia sui seguenti accertamenti di polizia (v. rapporto di constatazione del 19 novembre 2001, pag. 4):
"*Percorrevano l'autostrada in direzione nord, il* _______ *occupando la corsia di sorpasso ad una velocità dichiarata di 110 km/h, mentre la* _______ *circolava sulla normale corsia di marcia, ad una velocità dichiarata di 50 km/h* [il tutto di giorno, su un tratto rettilineo, senza precipitazioni, con un limite massimo di velocità di 120 km/h: rapporto citato, pag. 1]. *Quest'ultima si era appena immessa sull'autostrada, dopo aver effettuato una pausa presso l'area di servizio di* _______.
*Sta di fatto che il* _______, al termine di una manovra di sorpasso, mentre era intento a rientrare sulla
destra, all'improvviso si trovava ostruita la strada dalla vettura* _______che, come già citato, circolava a velocità lenta.*
*Onde evitare la collisione frenava e sterzava bruscamente a sinistra. A seguito di ciò perdeva la padronanza del mezzo meccanico che iniziava a sbandare.*
*Nonostante i numerosi tentativi di correggerne la traiettoria, la vettura andava ad urtare con la parte anteriore la fiancata sinistra del veicolo* _______.*
*Osservazioni:*
*Facciamo rilevare che la* _______al momento del sinistro, si trovava già oltre la corsia d'accelerazione di ben 320 metri e pertanto la sua velocità poteva essere d'intralcio alla circolazione*";
che l'insorgente contesta la decisione di primo grado per i seguenti motivi:
"*1)l'infrazione addebitatami non è stata rilevata al momento in cui l'avrei commessa e, ribadisco con vigore, nessuna infrazione è stata da me commessa;;*
*2) la mia vettura viaggiava normalmente su un rettilineo e l'andatura era tale da non costituire alcun serio ostacolo alla circolazione. Ritengo comunque che, dichiarando una velocità di marcia di 50 km/h circa (come riportato nel verbale), quel 'circa' potrebbe anche significare una velocità sicuramente superiore;;*
*3) è vero che in sede di stesura del verbale ho dichiarato una velocità di circa 50 km/h, ma bisogna considerare che ero appena stata investita violentemente e quindi si può facilmente immaginare quale poteva essere il mio stato d'animo e il mio stato di semi confusione per lo spavento preso;*
*4) ribadisco la mia assoluta estraneità al verificarsi dell'incidente la cui piena responsabilità compete unicamente all'investitore che non è stato in grado di eseguire una normale manovra di sorpasso (lungo un rettilineo e con piena visibilità) senza perdere il controllo della propria vettura (non escludo che la velocità di marcia della stessa fosse ben superiore a quella dichiarata)*";
che in un interrogatorio del 16 novembre 2001 davanti alla polizia l'insorgente si è così espressa (verbale, pag. 1):
"*Stamattina verso le
10.30 partivo da* _______ *con l'intenzione di raggiungere* _______.* […]
*Giunti in territorio di* _______, autostrada* _______, mi fermavo dapprima all'area di servizio autostradale per acquisti, indi ripartivo in direzione Nord.*
*Circolavo sulla corsia normale di marcia ad una velocità circa 50 km/h, questo perché ero appena ripartita dall'area di servizio. Poco tempo dopo, notavo che una vettura stava girando sulla corsia di sorpasso e poi mi urtava violentemente con il suo muso contro la mia fiancata sinistra* […]";
che l'insorgente tenta invero di sminuire la portata delle sue dichiarazioni iniziali circa la sua velocità, ma il cambiamento di versione non appare credibile ove appena si consideri come nelle sue osservazioni del 6 maggio 2002 essa a dichiarato che "*la velocità di 50 km/h è stata da me riferita a titolo puramente esemplificativo al fine di precisare come la stessa fosse adeguatamente al di sotto del limite massimo previsto per tale tratto di strada* (lettera citata, punto 1), per poi affermare nel ricorso come "*quel 'circa' potrebbe anche significare una velocità sicuramente superiore*" (ricorso, punto 2) e adombrare uno stato di "*semi confusione per lo spavento preso*" (ricorso, punto 3);
che le successive dichiarazioni della ricorrente – contraddittorie e poco convincenti – non sono idonee a inficiare quanto riconosciuto e motivato dalla stessa interessata il giorno del sinistro ("*Circolavo sulla corsia normale di marcia ad una velocità circa
50 km/h, questo perché ero appena ripartita dall'area di servizio": verbale citato, loc. cit.), che trova conferma per di più nella versione fornita dall'altro protagonista dell'incidente ("*improvvisamente notavo dinanzi a me una vettura che circolava a velocità molto ridotta": verbale Tirelli, pag. 1 verso il basso);
che su questo punto il gravame si rivela pertanto sprovvisto di buon fondamento;
che neppure giova alla ricorrente dolersi dell'assenza di una contestazione immediata della contravvenzione, ove si consideri come l'interessata ha avuto modo di far valere le proprie ragioni sia davanti all'autorità di primo grado sia davanti all'autorità ricorsuale;
che l'eventuale assenza di una contestazione immediata non ha dunque recato svantaggi all'insorgente né dal profilo sostanziale, né da quello degli oneri processuali;
che non è destinata a miglior sorte neppure la censura inerente alle eventuali responsabilità dell'altro protagonista dell'incidente, se si pensa che in ambito penale ognuno risponde delle proprie colpe, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa;
che in siffatte evenienze, valutate le risultanze istruttorie e in particolare le dichiarazioni rese dai protagonisti dell'incidente davanti alla polizia, questo giudice perviene al convincimento che la ricorrente abbia effettivamente commesso l'infrazione rimproveratale dalla Sezione della circolazione, e ciò senza che sia necessario esperire nuove indagini;
che la multa inflitta, per finire, è proporzionata alla gravità della violazione, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese;
per questi motivi, visti gli art. 32 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 4 cpv. 5 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
_______ _______ _______, _______ -___________, Sezione della circolazione, _______.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di _______. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).