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30.2002.10 • PP TI 30.2002.10 Generato dall'IA

Traffic Violation Appeal: Stop Sign and Wrong-Way Driving Fine Reduction

Numero d'incarto 30.2002.10
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appellant challenged an administrative decision imposing a fine for multiple traffic violations, specifically failing to stop at a "stop" sign and driving the wrong way on a one-way street, which carried a total fine of 400 Swiss francs plus costs. The court found that while the appellant admitted to violating the "no entry" sign for a short distance, thereby accepting the corresponding 100 Swiss franc fine, the evidence regarding the failure to stop at the "stop" sign was insufficiently proven because the magistrate could not reconcile the police officer's account with the appellant's denial. Consequently, the court partially upheld the appeal, reforming the original decision to impose only a 100 Swiss franc fine for the undisputed violation and waived all court fees and costs for both instances.

Regesto Legislator

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Art. 27 cpv. 1 LCS, Art. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 27 cpv. 1 prima, Art. 46 cpv. 1 OSS, Art. 90 n. 1 LCS; Traffic Violation Appeal: Stop Sign and Wrong-Way Driving Fine Reduction: The court found that while the appellant admitted to violating the "no entry" sign for a short distance, thereby accepting the corresponding 100 Swiss franc fine, the evidence regarding the failure to stop at the "stop" sign was insufficiently proven because the magistrate could not reconcile the police officer's account with the appellant's denial. Consequently, the court partially upheld the appeal, reforming the original decision to impose only a 100 Swiss franc fine for the undisputed violation and waived all court fees and costs for both instances.

Parole chiave

Generato dall'IA
multa disciplinare fermo di polizia riduzione delle tasse spese amministrative sanzione sostitutiva uso di veicolo a motore Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 27 cpv. 1 LCS
Cited as the legal basis for the penalty upheld in the final order (for violating traffic signals, specifically the 'divieto di accesso' infraction).
Art. 4 LPContr
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art.
Art. 12 LPContr
4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
Art. 27 cpv. 1 prima
100.– per violazione dell'art. 27 cpv.
Art. 46 cpv. 1 OSS
Cited as a rule concerning traffic signs relevant to the affirmed conviction (concerning the definition of 'senso unico' and 'divieto di accesso').
Art. 90 n. 1 LCS
Cited as the legal basis for punishing the violation of traffic rules, which is the remaining basis for the fine imposed.
Art. 1 segg. LPContr
Cited as part of the procedural basis governing the appeal process, under which the decision was issued.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 27 cpv. 1 LCS

Cited as the legal basis for the penalty upheld in the final order (for violating traffic signals, specifically the 'divieto di accesso' infraction).

Art. 90 n. 1 LCS

Cited as the legal basis for punishing the violation of traffic rules, which is the remaining basis for the fine imposed.

Art. 46 cpv. 1 OSS

Cited as a rule concerning traffic signs relevant to the affirmed conviction (concerning the definition of 'senso unico' and 'divieto di accesso').

Art. 1 segg. LPContr

Cited as part of the procedural basis governing the appeal process, under which the decision was issued.

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Testo completo

Incarto n. 30.2002.10/AMM 13033/909 · Bellinzona 21 marzo 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 25 giugno 2001 (*recte*: 2002) presentato da

_______ _______, _______ contro la decisione n. _______ /_______ del 7 giugno 2002 emessa dalla Sezione della circolazione, _______, viste le osservazioni del 6 settembre 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della

circolazione, con decisione del 7 giugno 2002, ha inflitto a _______ _______una multa di fr. 400.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di

fr. 80.– e le spese di fr. 30.–, per i seguenti motivi: "alla guida della vettura _______ s'inoltrava in un'intersezione omettendo di fermarsi ad uno 'stop' e circolava, per un breve tratto, contromano su una strada a senso unico senza osservare il segnale indicante 'divieto d'accesso'. LCS art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 cifra 1. OSS art. 36 cpv. 1, 46 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 2";

che _______ _______ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 25 giugno 2001 (*recte*: 2002) in cui postula l'annullamento del querelato giudizio o quanto meno, in subordine, la condanna al pagamento di una multa di fr. 100.– per violazione dell'art. 27 cpv. 1 LCS;

che nelle sue osservazioni del

6 settembre 2002 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando al giudice "la più ampia facoltà di giudizio";

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che i mezzi di prova offerti dall'interessato (sopralluogo, interrogatorio dell'agente denunciante e del ricorrente) non sono suscettibili d'influire sull'esito del giudizio, il gravame dovendo essere parzialmente accolto – comunque sia – per i motivi esposti in appresso;

che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia; il segnale "senso unico" designa le strade che possono essere percorse soltanto nella direzione indicata, mentre all'altra estremità della strada è collocato il segnale "divieto di accesso" (art. 46 cpv. 1 OSS);

che chiunque contravviene alle predette norme è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS); per l'inosservanza del divieto di accesso, l'elenco delle multe allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari prevede una sanzione pecuniaria di fr. 100.–;

che dal rapporto di contravvenzione emesso il 23 marzo 2002 dalla Polizia cantonale emerge – fra l'altro – come il ricorrente abbia omesso di osservare un segnale di divieto d'accesso posto all'intersezione fra via _______ e via _______ a _______;

che il ricorrente non contesta, sotto questo profilo, la decisione impugnata, rilevando anzi come "nella misura in qui codesto Giudice ritenga di dover sanzionare la violazione del segnale 'divieto di accesso', violato per pochi decimetri, accetterò di buon grado la sanzione amministrativa" (ricorso, pag. 6 in basso);

che per il resto l'agente denunciante evidenzia come l'insorgente, prima di imboccare il "divieto di accesso", abbia parimenti omesso di osservare un segnale di "stop" sito anch'esso all'intersezione fra via _______ e via _______;

che l'interessato nega recisamente di aver commesso siffatta infrazione, rilevando altresì talune incongruenze nella versione fornita dall'agente di polizia;

che le constatazioni operate da un poliziotto non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza; rientra nondimeno nelle attribuzioni dell'autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell'accertamento, esaminando la pertinenza della descrizione dei fatti e tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;

che nella fattispecie, raffrontando le dichiarazioni dell'agente di polizia con la versione fornita dal ricorrente, questo giudice non può pervenire al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente omesso di fermarsi al segnale di "stop", ragion per cui egli dev'essere prosciolto dall'addebito;

che il ricorso, parzialmente fondato, deve quindi essere accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata nel senso postulato dal ricorrente in via subordinata;

che date le circostanze si giustifica di rinunciare al prelievo degli oneri di entrambi i gradi di giudizio, così come all'assegnazione di ripetibili;

per questi motivi, visti gli art. 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS; 46 cpv. 1 OSS e 1 segg. LPContr;

pronuncia: I. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata è così riformata:

1. _______ _______ _______ è inflitta una multa di fr. 100.–.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

II. Non si prelevano tasse o spese dell'attuale giudizio, né si assegnano ripetibili.

III. Intimazione a:

– _______ _______, _______, – Sezione della circolazione, _______.

Il giudice: La segretaria: