Compensation Fund Contribution Dispute and Retroactive Affiliation Finding
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant contested two decisions from the Compensation Fund demanding payment of social security contributions for February and March 1999, arguing the notifications were improperly addressed to the managing partner's private residence instead of the company's registered office. The court upheld the appeal, annulling the decisions because it was established that the company had ceased its affiliation with the defendant fund retroactively from November 30, 1998, meaning the contributions for February and March 1999 were not legally due, and it also rejected the request for legal aid as unnecessary in this case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14 cpv. 1 LAVS, Art. 34 cpv. 1 lett. a OAVS, Art. 34 cpv. 4 OAVS, Art. 37 cpv. 1 OAVS, Art. 37 cpv. 2 OAVS, Art. 15 cpv. 1 LAVS; Compensation Fund Contribution Dispute and Retroactive Affiliation Finding: The court upheld the appeal, annulling the decisions because it was established that the company had ceased its affiliation with the defendant fund retroactively from November 30, 1998, meaning the contributions for February and March 1999 were not legally due, and it also rejected the request for legal aid as unnecessary in this case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court used this article to justify the decision being made by a single judge.
Cited in the reasoning for rejecting the request for legal aid, though not explicitly in the operative part, it supports the decision in order 2.
This is the amount the defendant must pay to the appellant as reimbursement of costs in order 3.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 30.1999.00096-97 BS/sc · Lugano 22 marzo 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
con redattore: · Marco Bischof
segretario: · Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi dell'8 luglio 1999 di
__________ __________, ____________________, rappr. da: avv. __________ __________, ____________________, contro
le decisioni del __________ emanate da Cassa di comp. AVS dei __________, __________ __________ __________, in materia di contributi AVS
ritenuto che
- con due decisioni del 29 giugno 1999 la Cassa di compensazione AVS dei __________ ha fissato a __________ __________, socio gerente della __________ Sagl, i contributi paritetici dovuti dalla società nel febbraio e marzo 1999, rigettando parimenti l'opposizione ai precetti esecutivi n. __________e __________;
- contro le decisioni amministrative si è opposta __________ __________, per il tramite dell'avv. __________ __________, in quanto indirizzate non al recapito della __________ __________ Sagl;
- con risposte del 2 agosto 1999 la Cassa ha rilevato che, a causa dell'impossibilità di intimare i precetti al recapito della __________ Sagl, gli stessi sono stati indirizzati al domicilio privato della socia-gerente;
- con lettera 24 febbraio 2000 l'avv. __________ ha inoltrato un'istanza di assistenza giudiziaria;
- a seguito di una richiesta d'informazione da parte del TCA, con scritto del 18 febbraio 2000 la Cassa ha informato di esser venuta a conoscenza che la società, con effetto retroattivo al 30 novembre 1998, non è più affiliata presso di loro, per cui ha annullato i precetti esecutivi oggetto delle decisioni impugnate (doc. VI);
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.);
- secondo l’art. 14 cpv. 1 LAVS i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo. Di regola, i datori di lavoro pagano i contributi alla Cassa di compensazione ogni mese, se occupano soltanto pochi lavoratori, ogni trimestre (art. 34 cpv. 1 lett. a OAVS).I contributi dovuti per il periodo di pagamento sono esigibili dalla sua scadenza e devono essere pagati entro dieci giorni (art. 34 cpv. 4 OAVS);
- le persone che non pagano i contributi ai quali sono tenuti o non consegnano il conteggio relativo ai contributi paritetici entro i termini prescritti, devono essere diffidate per iscritto dalla cassa di compensazione, impartendo loro un termine supplementare da 10 a 20 giorni (art. 37 cpv. 1 OAVS). Con l’intimazione della diffida all’assicurato è addossato una tassa da 10 a 200 franchi (art. 37 cpv. 2 OAVS). Infine i contributi che non sono stati pagati, nonostante diffida, devono essere incassati senza ritardo in via di esecuzione (art. 15 cpv. 1 LAVS);
- la Cassa che avvia una procedura d'esecuzione, contro la quale la persona soggetta all'obbligo contributivo solleva opposizione, senza avere prima fissato i contributi dovuti, deve in seguito notificare una decisione formale.
La decisione deve tuttavia chiaramente riferirsi all'esecuzione in atto e togliere l'opposizione, totalmente o limitatamente ad un determinato importo (DTF 109 V 46; DTF 107 III 60, RCC 1982 pag. 344; Direttive UFAS sulla riscossione dei contributi, cifre 5118 - 5119, STCA 29 marzo 1994 in re Ch.T.);
- vista la comunicazione del 18 febbraio 2000, dal 30 novembre 1998 la __________ Sagl non è più affiliata presso la Cassa convenuta per cui gli acconti mensili di febbraio e marzo 1999 non sono dovuti;
- l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria deve essere respinta in quanto nella fattispecie in esame l'assistenza di un avvocato non appare necessaria (cfr. DTF 125 V 202 consid. 4a con riferimenti).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi 8 luglio 1999 sono accolti. § Le decisioni 29 giugno 1999 sono annullate.
2.- L'istanza
24 febbraio 2000 tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa di compensazione AVS dei __________ verserà alla ricorrente fr. 100.-- a titolo di ripetibili.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti