Appeal Against Minimum Old Age Security Contribution Assessments Based on Unemployment and Disability Benefits
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court addressed an appeal against minimum Old Age Security (AVS) contribution assessments for a non-gainfully employed person from 1994 to 1999, where the appellant argued that unemployment and disability benefits received between 1996 and 1998 already included AVS contributions, thus invalidating the minimum assessments for those years. The court reasoned that since unemployment benefits from 1996 to 1998 had AVS contributions deducted at the source, the appellant was not liable for the separate non-gainfully employed contributions for those years, leading to the annulment of the decisions for 1996-1998, while confirming the contributions for 1994, 1995, and 1999 because loss of earnings benefits are generally not subject to source deductions and count toward income for minimum contribution purposes; furthermore, the matter of contribution forgiveness due to financial hardship was remanded to the Compensation Fund for a formal decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10 cpv. 1 LAVS, Art. 10 cpv. 2 LAVS, Art. 10 LAVS, Art. 6 cpv. 2 lett. b OAVS, Art. 10 L-Rilocc, Art. 28 cpv. 1 OAVS; Appeal Against Minimum Old Age Security Contribution Assessments Based on Unemployment and Disability Benefits: The court reasoned that since unemployment benefits from 1996 to 1998 had AVS contributions deducted at the source, the appellant was not liable for the separate non-gainfully employed contributions for those years, leading to the annulment of the decisions for 1996-1998, while confirming the contributions for 1994, 1995, and 1999 because loss of earnings benefits are generally not subject to source deductions and count toward income for minimum contribution purposes; furthermore, the matter of contribution forgiveness due to financial hardship was remanded to the Compensation Fund for a formal decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAProvision cited in the reasoning to support the referral regarding the potential condonation of minimum contributions, although the final order does not explicitly cite it, it pertains to the outcome in order 2 regarding the request for condonation.
The decision to judge with a single judge was based on this procedural rule, although it is not explicitly cited in the final orders, it justifies the composition of the court.
Cited in the respondent's submission mentioned in the facts, concerning the possibility of paying the remaining balance in installments.
The ruling confirms the requirement to pay AVS contributions for the years 1994 and 1995 based on this article concerning insured persons without gainful activity.
The ruling annuls the decisions for 1996-1998 because contributions were paid through unemployment benefits, as regulated by this provision for insured persons without gainful activity who are supported.
Cited in the reasoning to establish that AVS contributions were deducted from unemployment benefits for the years 1996-1998.
Cited in the reasoning regarding the non-taxable nature of disability benefits for AVS contribution purposes.
Cited in the reasoning to establish the imposition of the minimum contribution for 1999 due to insufficient substance.
Cited in the reasoning regarding the procedure for requesting contribution condonation, which is the basis for Order 2.
Cited in the reasoning regarding the procedure for the Compensation Fund to rule on the condonation request, which is the basis for Order 2.
Cited in the reasoning to establish the court's inability to rule directly on the condonation request, leading to the referral in Order 2.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 30.1999.00087 BS/sc · Lugano 22 marzo 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
con redattore: · Marco Bischof
segretario: · Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 giugno 1999 di
__________ __________, ____________________, contro
le decisioni del __________ emanate da Cassa cant. di compensazione, ____________________ __________, in materia di contributi AVS
ritenuto che:
- con decisioni del 9 e 25 giugno 1999 la Cassa cantonale di compensazione ha fissato il contributo minimo AVS dovuto da __________ __________, quale persona senza attività lucrativa, dal 1994 al 1999;
- contro le decisioni amministrative è tempestivamente insorta l'assicurata, contestando di dover versare i contributi. In particolare rileva che dal 1996 ha iniziato a percepire le indennità di disoccupazione, dalle quali sono stati già dedotti i contributi AVS e nel 1999, causa malattia, delle indennità di perdita di guadagno;
- mediante risposta del 14 luglio 1999 la Cassa postula l'accoglimento del ricorso, osservando quanto segue:
" (…)
4. Preso atto che la ricorrente per gli anni 1996 - 1997 - 1998 ha versato contributi sufficienti AVS, per il tramite delle prestazioni AD, la Cassa ha esonerato l'assicurata, informandola direttamente con il nostro scritto del 12 luglio 1999 (doc. 1).
5. Per contro, le prestazioni __________, non sono soggette alla trattenuta AVS alla fonte. La deduzione del premio assicurativo del 4.8%, non riguarda gli oneri sociali.
6. Alla luce di quanto precede, proponiamo a questo Tribunale di confermare i contributi minimi per gli anni 1994/95 e 1999, mentre per gli anni 1996 - 1997
- 1998, la Cassa ha già provveduto all'esonero contributivo.
7. La ricorrente ha la possibilità di versare il saldo richiesto in rate mensili, presentando domanda scritta alla Cassa (Servizio incassi), conformemente ai disposti dell'art. 38 bis OAVS." (Doc. III)
- in sede di istruttoria il TCA ha chiesto delle informazioni all'assicurata ed alla Cassa;
considerato che:
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.);
- ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LAVS, il contributo AVS è pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a, RCC 1986 pag. 350).
Al contrario, gli studenti e gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano solo il contributo minimo (art. 10 cpv. 2 LAVS; RCC 1990 pag. 494, RCC 1989 pag. 532);
- nella fattispecie in esame negli anni 1996, 1997 e 1998 la ricorrente ha percepito delle indennità di disoccupazione, dalle quali sono stati dedotti i contributi AVS (art. 5 cpv. 1. LADI). Durante quegli anni l'assicurata ha versato i contributi oltre al minimo di legge (cfr. art. 10 cpv. 1 seconda frase LAVS), per cui non deve i contributi da persona senza attività lucrativa e quindi le relative decisioni sono da annullare;
- per quanto riguarda gli anni 1994 e 1995 non risulta che l'assicurata abbia esercitato un'attività lucrativa e nemmeno percepito delle indennità di disoccupazione, pertanto i contributi ex art. 10 LAVS sono dovuti;
- nel 1999 __________ __________ ha percepito dalla __________ delle indennità perdita di guadagno e delle indennità straordinarie previste dalla Legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-Rilocc). Come rettamente rilevato dalla convenuta, ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 lett. b OAVS, le indennità perdita di guadagno versate dalle casse malati non sono considerate reddito da attività lucrativa e quindi i contributi AVS non vengono dedotti alla fonte. Queste prestazioni assicurative sono comunque da considerare come "reddito da pensione" ai fini dei contributi da persona senza attività lucrativa (cfr. RCC 1980 pag. 211). Anche le indennità straordinaria ex art. 10 L-Rilocc sono considerate come "reddito conseguito sotto forma di rendite" e non soggette contribuzione. Infatti si tratta di prestazioni di sostegno versate in particolare a disoccupati che non hanno più diritto alle indennità (cfr. marg. 2072 delle Direttive sugli indipendenti e persone senza attività lucrativa (DIN), edite dall'UFAS, alla voce "assistenza ai disoccupati secondo
diritto cantonale). Non disponendo di una sostanza determinante di oltre fr. 250'000.--, all'assicurata deve essere imposto il contributo minimo di legge (cfr. art. 28 cpv. 1 OAVS);
- in queste circostanze, dunque, il TCA aderisce alla proposta di giudizio della Cassa, ossia di mantenere le decisioni per quel che riguarda gli anni 1994, 1995 e 1999;
- nel caso in esame l'assicurata ha osservato di non poter versare il contributo minimo e dichiarato di ricevere oltre all'assegno per figlio, quello integrativo.
Ora, ai sensi dell'art. 11 cpv. 2 LAVS, se il pagamento del contributo minimo costituisce un onere troppo grave per l’assicurato, il contributo può essere condonato, previa consultazione dell’autorità designata dal Cantone di domicilio (in Ticino Dipartimento delle opere sociali, Ufficio dell’assistenza sociale, art. 17 Decreto legislativo di applicazione alla LAVS.
Tale autorità infatti paga il contributo minimo (art. 11 cpv. 2 LAVS. La domanda di condono comunque deve essere indirizzata alla Cassa di compensazione (art. 32 cpv. 1 OAVS), la quale deciderà sulla base del parere dell’autorità designata dal Cantone (art. 32 cpv. 2 OAVS).
Tuttavia, secondo il marginale 3085 DIN, le casse di compensazione, d’intesa con le autorità cantonali o comunali competenti, possono utilizzare una procedura di condono più semplice per assicurati notoriamente privi di mezzi di sussistenza (persone che vivono in istituti, in cliniche psichiatriche, persone a carico dell’assistenza pubblica). Fatto sta che, come detto, in caso di condono dei contributi l'assicurato deve rivolgere la propria richiesta direttamente alla Cassa non potendo il TCA pronunciarsi su questa problematica in mancanza di una decisione formale ex art. 84 LAVS.
E' pertanto bene rinviare gli atti alla Cassa di compensazione affinché si pronunci su quest'ultima richiesta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi. § Le decisioni relative agli anni 1996, 1997 e 1998 sono annullate; confermate rimangono invece quelle per gli anni 1994, 1995 e 1999.
2.- Gli atti sono ritornati alla Cassa affinché statuisca in merito alla domanda di condono dei contributi.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti