Legislator Giurisprudenza & Legislazione
30.1999.65 • TCAS TI 30.1999.65 Generato dall'IA

Student Social Security Contribution Appeal (1998/1999)

Numero d'incarto 30.1999.65
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An individual, classified as a non-gainfully employed student since 1997, appealed a decision setting the minimum social security contribution for the 1998/1999 biennium, citing financial difficulty and mentioning potential summer employment. The court determined that the appeal regarding the 1999 contribution was moot because the administrative body subsequently reclassified the appellant as gainfully employed effective December 31, 1998, thus shifting the basis for contribution liability. For the remaining claim concerning the 1998 minimum contribution, the court upheld the assessment, reasoning that as a student who turned twenty in 1997, the obligation commenced on January 1, 1998, requiring payment of the minimum contribution, and further noting that the subsequent employment starting in mid-1999 provided the means to pay the assessed amount.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS, Art. 3 cpv. 1 LAVS, Art. 10 cpv. 1 LAVS, Art. 10 cpv. 2 LAVS; Student Social Security Contribution Appeal (1998/1999): The court determined that the appeal regarding the 1999 contribution was moot because the administrative body subsequently reclassified the appellant as gainfully employed effective December 31, 1998, thus shifting the basis for contribution liability. For the remaining claim concerning the 1998 minimum contribution, the court upheld the assessment, reasoning that as a student who turned twenty in 1997, the obligation commenced on January 1, 1998, requiring payment of the minimum contribution, and further noting that the subsequent employment starting in mid-1999 provided the means to pay the assessed amount.

Parole chiave

Generato dall'IA
obbligo contributivo contributi di sicurezza sociale fissazione dei contributi mezzi finanziari diritto all'assistenza sociale anno di contribuzione giovanile Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali

Cited to justify the decision being made by a single Judge.

art. 10 cpv. 2 LAVS

Cited in the reasoning to justify the minimum contribution rate for students, though the specific order is based on the appeal becoming moot.

art. 3 cpv. 1 LAVS

Cited in the reasoning regarding the start of the contribution obligation for non-gainfully employed persons.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 30.1999.00065 mm · Lugano 4 gennaio 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

con redattore: · Maurizio Macchi

segretario: · Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 25 maggio 1999 di

__________ __________, ____________________, contro

la decisione __________ emanata da Cassa cant. di compensazione, ____________________ __________, in materia di contributi AVS

ritenuto che,

- a decorrere dal 1° gennaio 1997, __________ __________, classe 1977, é stato affiliato alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (in seguito, denominata "Cassa") quale persona senza attività lucrativa, in quanto studente;

- con decisione formale 19 maggio 1999, la Cassa ha fissato il contributo minimo dovuto dall'assicurato per il biennio 1998/1999 (doc. A);

- con tempestivo ricorso 25 maggio 1999 (I), l'assicurato ha impugnato la succitata decisione, chiedendo - trovandosi in una difficile situazione economica - una dilazione di pagamento. Esso ha, inoltre, affermato d'essere intenzionato, durante i mesi estivi, a svolgere un lavoro temporaneo presso la ditta __________ di __________;

- la Cassa, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, in seguito (III);

- in data

21 settembre 1999, il TCA ha provveduto a chiedere alcune delucidazioni all'insorgente in merito all’attività lucrativa da lui esercitata presso la ditta __________ SA di __________ (V);

- con scritto 27 settembre 1999, l’assicurato ha informato il TCA d’essere entrato stabilmente alle dipendenze della suddetta ditta a contare dal 1° luglio 1999 (VI);

- il 4 ottobre 1999, la Cassa di compensazione ha comunicato a questa Corte d’aver provveduto a stralciare __________ __________ dalla categoria delle persone che non esercitano attività lucrativa, e ciò a far tempo dal 31 dicembre 1998 (VIII);

considerato che,

- in ordine, la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali;

- trattandosi del contributo minimo richiesto per l’anno 1999, il ricorso 25 maggio 1999 é da considerare ormai privo d’oggetto, avendo l’autorità amministrativa provveduto a stralciare __________ __________ dalla categoria delle persone che non esercitano attività lucrativa a decorrere dal 31 dicembre 1998 (cfr. VIII e doc. 1);

- sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i super­stiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS);

- a norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'at­ti­vità lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno suc­ces­sivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono

64 anni, se sono di sesso femminile, o i 65 anni, se di sesso maschile;

- giusta l'art. 10 cpv. 1 LAVS, il contributo AVS è pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a, RCC 1986 pag. 350).

Al contrario, gli studenti e gli assicurati che non eserci­tano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano solo il contributo minimo (art. 10 cpv. 2 LAVS; RCC 1990 pag. 494, RCC 1989 pag. 532);

- sono considerati studenti ai sensi della citata norma gli allievi delle scuole medie e superiori, che si dedicano principalmente e regolarmente alla loro formazione orientata verso uno scopo professionale (Pratique VSI 1994 pag. 88 consid. 5a, RCC 1989 pag. 532 consid. 7a, RCC 1984 pag. 562);

- *in casu*, nel 1998, __________ __________ é stato studente senza attività lucrativa.

Essendo nato nel 1977, il suo obbligo contributivo é, dunque, sorto il 1° gennaio 1998, ossia il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui ha compiuto i 20 anni (art. 3 cpv. 1 LAVS). Pertanto, in forza dell’art. 10 cpv. 2 LAVS, é tenuto a versare il contributo minimo AVS/AI/IPG di fr. 390.-- annui (cfr. art. 2, 3 e 4 dell’ordinanza 96 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI). Se così non fosse, ne risulterebbe una lacuna contributiva;

- esercitando dal mese di luglio 1999 un’attività lucrativa, questo TCA ritiene che l’assicurato disponga finalmente dei mezzi finanziari (cfr., al riguardo, doc. C) per poter versare il contributo minimo richiestogli con la qui impugnata decisione formale, ciò che, del resto, aveva lui stesso esplicitamente riconosciuto in sede di ricorso;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Nella misura in cui in contestazione vi é il contributo minimo dovuto per l’anno 1999, il ricorso 25.5.1999 é stralciato dai ruoli.

Per il resto, il ricorso 25.5.1999 é respinto.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, __________ __________, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti