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30.1999.31 • TCAS TI 30.1999.31 Generato dall'IA

Independent Worker Social Security Contribution Assessment Appeal

Numero d'incarto 30.1999.31
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An independent worker appealed the assessment of social security contributions for the years 1998 and 1999, which was based on the income from the start of the activity in 1997, arguing that income had subsequently dropped significantly in 1998. The court held that because the income had substantially changed following the start of the independent activity, the extraordinary procedure for new activities applied, not the ordinary procedure based on the average of prior years, meaning contributions for 1998 must be calculated on the 1998 income, and contributions for 1999 on the 1999 income given the announced cessation of activity before the ordinary calculation period could begin, thus annulling the previous decision and remanding the case for reassessment.

Regesto Legislator

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Art. 38bis OAVS, Art. 4 cpv. 1 LAVS, Art. 23 cpv. 1 OAVS, Art. 23 cpv. 4 OAVS, Art. 22 OAVS, Art. 25 cpv. 1 OAVS; Independent Worker Social Security Contribution Assessment Appeal: The court held that because the income had substantially changed following the start of the independent activity, the extraordinary procedure for new activities applied, not the ordinary procedure based on the average of prior years, meaning contributions for 1998 must be calculated on the 1998 income, and contributions for 1999 on the 1999 income given the announced cessation of activity before the ordinary calculation period could begin, thus annulling the previous decision and remanding the case for reassessment.

Parole chiave

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contributi di sicurezza sociale fissazione dei contributi valutazione del reddito base di calcolo revisione delle prestazioni d'invalidità procedura di assicurazioni sociali Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 25 cpv. 1 OAVS

This provision governs the extraordinary procedure applicable due to the commencement of the insured's independent activity, which formed the basis for altering the contribution calculation.

art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali

Cited to justify the court's decision being made by a single judge.

art. 38bis OAVS

Cited by the appellee (Cassa) in their response regarding the possibility of paying the required balance in monthly installments, although this was not the basis for the final order.

art. 4 cpv. 1 LAVS

Cited to explain the general basis for calculating contributions, but not directly used in the operative orders which relied on OAVS articles.

art. 22 seg. OAVS

Cited to explain the ordinary procedure, which the court ruled inapplicable.

art. 23 cpv. 1 OAVS

Cited to explain the binding nature of tax authority findings in the ordinary procedure, which the court deemed not applicable here.

art. 23 cpv. 4 OAVS

Cited to explain the binding nature of tax authority findings in the ordinary procedure, which the court deemed not applicable here.

art. 25 cpv. 3 OAVS

Cited to explain the rule for setting annual contributions in case of durable modification of income bases, relevant to the extraordinary procedure applied.

art. 22 cpv. 2 OAVS

Cited in explaining the definition of the next ordinary contribution period, which influences the duration of the extraordinary procedure.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 30.1999.00031 BS/nh · Lugano 1 febbraio 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

con redattore: · Marco Bischof

segretario: · Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 27 febbraio 1999 di

__________ __________ -__________, ____________________, contro

la decisione del __________ emanata da Cassa cant. di compensazione, __________ __________ __________, in materia di contributi AVS

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione del 10 febbraio 1999 la Cassa cantonale di compensazione ha fissato i contributi personali AVS/AI/IPG dovuti da __________ __________ - __________, per la sua attività lucrativa indipendente, nel biennio 1998/1999 sulla base di un reddito aziendale di fr. 15'311.--, ritenuto un capitale investito nell’azienda nullo.

I contributi sono stati fissati in base alla tassazione IFD 1997/98.

1.2. Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorta l’assicurata, osservando quanto segue:

" Nel mese di gennaio 1997 ho iniziato un'attività lucrativa indipendente accessoria, basata sulla medicina alternativa, con la specializzazione nel trattamento __________ e nella cristalloterapia.

Alla fine del citato anno ho provveduto a dichiarare alla cassa di compensazione AVS il mio guadagno netto, pari a frsv. 15'311.-.

Giustamente l'ufficio ha calcolato i contributi su questa cifra, stimati a frsv. 839,40 annui, importo da me regolarmente pagato e non contestato.

Nel 1998 per motivi vari, la mia attività si è molto ridotta, tanto ché il mio guadagno netto ha raggiunto la cifra (al 31.12.1998) di frsv. 6'243.-.

Le previsioni per il 1999 non sono positive e di questo passo sarò costretta a chiudere l'attività in quanto le spese supereranno i profitti.

Ho ricevuto in data 10 febbraio u.s. la decisione di fissazione degli importi da pagare per l'anno 1998 e 1999, oggetto del presente ricorso.

L'ufficio ha calcolato tali importi in base al guadagno netto dell'anno di inizio attività, ossia il 1997 e segnatamente sulla cifra di frsv. 15'311.-.

Contesto evidentemente questa decisione. Sono d'accordo che venga rivisto il calcolo dei miei contributi da versare per il 1998, basandosi sul guadagno del suddetto anno, ossia sulla cifra di frsv. 6'243.-.

E' fuori luogo, a mio modo di vedere, che si debba versare un contributo AVS pari al 13,44 per cento del guadagno netto e su di un importo irrisorio!

La tabella AVS sulle percentuali del reddito annuo, riportata sul retro del form. di contesto annesso, ne dà chiaramente la prova."

1.3. Mediante risposta del 18 marzo 1999 la Cassa propone di respingere il gravame, osservando in particolare che:

"4. Il competente ufficio di tassazione ha confermato che i dati comunicati alla Cassa sono esatti e che la tassazione è definitiva (doc. 2).

5. Un'eventuale diminuzione o perdita di guadagno deve essere quindi fatta valere, a tempo debito, in sede fiscale, e se ammessa anche la Cassa ne terrà debito conto per il prossimo periodo contributivo.

6. La ricorrente ha la possibilità di versare il saldo richiesto in rate mensili, presentando domanda scritta alla Cassa (Servizio incassi), conformemente ai disposti dell'art. 38bis OAVS."

1.4. Interpellata del TCA, con lettera del 1° novembre 1999 la ricorrente ha informato dell'intenzione di cessare la propria attività lucrativa indipendente accessoria al 31 dicembre 1999 e di comunicarlo all'agenzia comunale AVS del proprio Comune di domicilio.

1.5. Il TCA ha inoltre richiamato d'ufficio l'incarto fiscale della ricorrente relativo ai periodi fiscali 1995/96 e 1997/98.

Infine, il 17 gennaio 2000 il Tribunale ha chiesto delle informazioni all'UT di __________, ricevute il 20 gennaio 2000 (doc. XI) e trasmesse per conoscenza alle parti.

in

diritto

In ordine

2.1. Considerato che la presente vertenza non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove), il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.

Nel merito

2.2. In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calco­lati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente, sia essa esercitata professionalmente o a titolo occasionale.

Se una persona svolge contemporaneamente sia un'attività salariata, sia un'attività indipendente, pagherà il contributo AVS da una parte sul salario conseguito e dall'altra sul reddito dell'attività lucrativa indipendente, anche se quest'ultima è svolta a titolo accessorio.

Le disposizioni di esecuzione della LAVS distinguono due procedure di calcolo dei contributi per gli indipendenti: la procedura ordinaria (art. 22 seg. OAVS) e quella straordinaria (art. 24 seg. OAVS).

2.3. Nella procedura ordinaria, il contributo annuo AVS è calco­lato sul reddito medio conseguito in un periodo di due anni. Il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contri­buzione, che inizia ogni anno pari, costituiscono il periodo di computo, il quale coincide con quello dell'imposta federale diretta (art. 22 cpv. 1 e 2 OAVS).

Ciò permette alle casse di compensazione di non dover determinare loro stesse il reddito ed il capitale aziendale, bensì di far capo ai dati accertati in sede fiscale.

Infatti, a mente dell'art. 23 cpv. 1 OAVS, le autorità fiscali e cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, cresciuta in giudicato, e il capi­tale proprio investito nell'azienda in base alla corrispon­dente tassazione dell'imposta cantonale, cresciuta in giudicato e adattata alle disposizioni dell'imposta federale diretta.

Le indicazioni fornite dall'autorità fiscale sono vincolanti per la cassa di compensazione, e, in generale, anche per l'autorità giudicante in via di ricorso (art. 23 cpv. 4 OAVS). Se si volesse infatti ammettere che, in genere, le comuni­cazioni delle autorità fiscali sono verificabili, ciò per­metterebbe alle casse di compensazione di adottare un proprio metodo di tassazione. Circostanza questa che non é compatibile con la volontà del legislatore (RCC 1992 pag. 35).

2.4. Nella fattispecie in esame, l'assicurata ha sostenuto di aver iniziato la sua attività lucrativa indipendente (telechiosco) al 1° gennaio 1997.

Dalla notifica di tassazione IFD 1997/98 (anni di computo 1995/96) si evince un reddito aziendale di fr. 15'311.--. Tuttavia, nella relativa dichiarazione fiscale, richiamata dal TCA, alla voce "reddito aziendale" dell'assicurata il tassatore ha inserito a mano la seguente annotazione "*dal 1.1.1997 telechiosco (netto)*.

Questa circostanza è stata in seguito confermata dall'UT di __________ stesso (cfr. doc. XI), comunicando inoltre che i fr. 15'311.-- corrispondono al reddito conseguito nel 1997, mentre quello del 1998 ammonta a fr. 6'248.--.

In queste circostanze, dunque, non può essere applicata la procedura ordinaria ex art. 22 OAVS utilizzata dalla Cassa (cfr. risposta). Applicabile è la procedura straordinaria prevista per l'inizio di attività indipendente dell'art. 25 cpv. 1 OAVS . Questo disposto di legge prevede infatti che se l'assicurato inizia un'attività indipendente, o se le basi del suo reddito hanno subito, dopo il periodo per il quale l'autorità fiscale cantonale ha stabilito il reddito, una durevole modificazione in seguito a cambiamento di professione o d'azienda, all'estinguersi o al sorgere di una fonte di reddito, a una nuova ripartizione del reddito aziendale, oppure a causa dell'invalidità dell'assicurato, e se ciò ha influito sensibilmente sull'importo del reddito, la cassa di compensazione accerta il reddito netto determi­nante e fissa i relativi contributi per il periodo decorrente dall'inizio della predetta attività, rispettivamente dai suddetti mutamenti, fino all'inizio del prossimo periodo ordinario di contribuzione.

Secondo la consolidata giurisprudenza del TFA la modifica delle basi di reddito è determinante per l'applicazione della procedura straordinaria se comporta una variazione del reddito di almeno il 25% rispetto a quello conseguito nel corso dell'esercizio precedente (Pratique VSI 1994 pag. 285; RCC 1984 pag. 508 consid. 3b, RCC 1982 pag. 392 consid. 1, RCC 1980 pag. 306).

Va ancora ricordato che in materia di contributi all'AVS non è conosciuto l'istituto della tassazione intermedia.

Piuttosto, nel caso in cui i redditi di un assicurato subiscono una durevole modificazione, l'art. 25 cpv. 3 OAVS prescrive alla Cassa di fissare i contributi per ogni anno civile in base al relativo reddito annuo.

Per l'anno precedente il prossimo periodo ordinario di contribuzione i contributi sono stabiliti in base al reddito netto determinante per questo periodo.

Si considera come prossimo periodo ordinario di contribuzione quello in cui l'anno nel quale l'assicurato ha iniziato la sua attività lucrativa indipendente costituisce una parte del periodo di calcolo determinante secondo l'art. 22 cpv. 2 OAVS, ritenuto che 12 mesi almeno dell'attività indipendente devono rientrare in questo periodo di calcolo (RCC 1985 pag. 601 consid. 3, RCC 1983 pag. 194 consid. 4a, RCC 1981 pag. 238).

Di conseguenza, nell'evenienza concreta i contributi del 1998 sono da determinare sulla base del reddito conseguito in quell'anno, vale a dire fr. 6'243.-- (cfr. risposta UT __________, doc. XI). Atteso che la ricorrente ha dichiarato di terminare la sua attività lucrativa al 31 dicembre 1999, i contributi di quell'anno dovranno essere determinati sul reddito conseguito nel 1999. Infatti, secondo la giurisprudenza del TFA, se l'attività indipendente cessa prima del passaggio alla procedura ordinaria (ovvero nel 2000) deve essere mantenuta la procedura straordinaria (cfr. VSI 1993 pag. 257). Pertanto la decisione è annullata e gli atti rinviati alla Cassa affinche ne emetta un'altra ai sensi di quanto esposto sopra.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é accolto. § La decisione 27 febbraio 1999 è annullata.

2.- Gli atti sono rinviati alla Cassa ai sensi del consid. 2.4.

3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti