Appeal Moot Due to Administrative Revision and Cost Reimbursement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was lodged against an administrative authority's decisions concerning social insurance contributions; however, after the appeal was filed, the authority reconsidered the matter and issued new decisions, partially granting the appellant's claims, which led the appellant to formally withdraw the appeal. The court consequently declared the appeal moot due to the administrative revision, ordering its removal from the records, and mandated the administrative authority to reimburse the appellant for procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAAppeal Moot Due to Administrative Revision and Cost Reimbursement: The court consequently declared the appeal moot due to the administrative revision, ordering its removal from the records, and mandated the administrative authority to reimburse the appellant for procedural costs.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision establishes the administrative authority's power to review the challenged decision, which led to the withdrawal of the appeal and its striking from the rolls.
This part of the dispositive orders the non-collection of fees/costs and the payment of costs (ripetibili) to the appellant.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 30.1999.00187 os · Lugano 4 gennaio 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 12 novembre 1999 interposto da
__________ __________, __________ __________o, rappr. da: __________ __________, ____________________, contro
le decisioni del __________emanate da Cassa di comp. AVS __________, ____________________, in materia di contributi AVS
letti ed esaminati gli atti;
viste le nuove decisioni emanate in data 18 novembre 1999 dalla parte convenuta, con le quali vengono accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e vengono annullate due delle quattro decisioni qui impugnate;
visto lo scritto 12 novembre 1999 con il quale il rappresentante del ricorrente dichiara di ritirare il ricorso (doc. V);
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv.
1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese; la Cassa convenuta verserà alla parte ricorrente l'importo di fr. 400.- a titolo di ripetibili;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi