Worker Contribution Appeal Remanded for Reduction Ruling
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn independent worker appealed a decision by the cantonal compensation fund that set personal contributions for the 1996/1997 period, requesting a full remission of the amounts due. The court found that a full remission under the relevant law was not applicable because the appellant had already paid a substantial amount, and that a request for a reduction, which is the remaining proper remedy, must first be decided by the compensation fund itself; consequently, the appeal was deemed inadmissible for lack of a prior administrative decision on the reduction request, and the case files were returned to the fund for a formal ruling on the reduction claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 11 cpv. 1 LAVS, Art. 11 cpv. 2 LAVS, Art. 32 OAVS, Art. 84 cpv. 1 LAVS; Worker Contribution Appeal Remanded for Reduction Ruling: The court found that a full remission under the relevant law was not applicable because the appellant had already paid a substantial amount, and that a request for a reduction, which is the remaining proper remedy, must first be decided by the compensation fund itself; consequently, the appeal was deemed inadmissible for lack of a prior administrative decision on the reduction request, and the case files were returned to the fund for a formal ruling on the reduction claim.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis procedural rule was cited in the preliminary decision section immediately before the dispositive orders.
Although cited in the reasoning section to explain why the court could not rule on the reduction request, it was not explicitly cited in the final orders (dispositive).
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 30.1999.00176 BS · Lugano 4 gennaio 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
con redattore: · Marco Bischof
segretario: · Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 novembre 1999 di
__________ __________, __________ __________o, contro
la decisione del __________ emanata da Cassa cant. di compensazione, ____________________ __________, in materia di contributi AVS ritenuto che - con due decisioni 5 ottobre 1999 la Cassa cantonale di compensazione ha fissato i contributi personali dovuti da __________ __________, quale persona esercitante un'attività lucrativa indipendente, nel biennio 1996/1997;
- contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto l'assicurato chiedendo il condono dei contributi ancora da versare;
- ai sensi dell'art. 11 cpv.
1 LAVS i contributi il cui pagamento
non potrebbe essere ragionevolmente richiesto dagli
assicurati possono essere ridotti fino al contributo minimo di
legge. Se il contributo minimo il cui pagamento costituirebbe un onere troppo grave per la persona assicurata può essere condonato, a richiesta motivata e previa consultazione dell’autorità designata dal Cantone di domicilio. (art. 11 cpv. 2 LAVS). In Ticino tale competenza è attribuita al Dipartimento delle opere sociali, Ufficio dell’assistenza sociale (art. 17 Decreto legislativo di applicazione alla LAVS);
- nel caso che ci occupa, il ricorrente non contesta l'ammontare dei contributi dovuti, ma postula il condono degli stessi.
Considerato che egli ha già versato complessivamente
fr. 1'400,74 (cfr. conguaglio) un condono ai sensi dell'art. 11 cpv. 2 LAVS non è proponibile.
Rimane dunque la possibilità di chiedere una riduzione dei contributi, domanda che deve essere comunque indirizzata alla Cassa cantonale di compensazione (art. 32 OAVS);
- che da parte dell'amministrazione non esiste una decisione in merito, per cui su tale richiesta il TCA non può statuire.
Secondo l'art. 84 cpv. 1 LAVS l'autorità di ricorso può, infatti, pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione emanata da una cassa di compensazione (DTF
110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine);
- pertanto gli atti sono da inviare alla Cassa affinché emani una decisione formale in merito alla richiesta di riduzione dei contributi, contro la quale __________ __________ potrà ricorrere, entro 30 giorni dalla relativa ricezione, al TCA.
Per questi motivi
richiamato l’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura davanti al TCA del 6 aprile 1961
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso non è ricevibile.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Gli atti sono rinviati per competenza alla Cassa affinché statuisca sulla domanda di riduzione.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti